CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04499/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t1-1)g Ì jj Akt-^3-4-e' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1.Con sentenza resa il 20 ottobre 2020 il Tribunale di Bologna, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 3.333,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286 del 1998, per avere occupato alle dipendenze della società "Ristorante la Taiadela" s.r.l. una lavoratrice straniera priva di permesso di soggiorno, fatto accertato in Sant'[OSCURATO:PERSONA] il 20 aprile 2018. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza ed erronea applicazione dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. ,163 cod. pen. per non avere il Giudice, nell'accogliere la richiesta dalle parti, disposto la sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l'istanza di patteggiamento. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto. 1.11 ricorrente ha correttamente denunciato l'erroneità della statuizione contenuta nella sentenza impugnata di mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo tra le parti, sebbene la comune richiesta fosse stata subordinata a tale beneficio. Sussiste, dunque, il denunciato difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione assunta, che l'ha accolta solo parzialmente, senza disporre la sospensione dell'esecuzione della pena e senza nemmeno fornire nessuna motivazione sul punto. 1.1 Questa Corte ha già escluso la possibilità di annullare solo la statuizione riguardante la sospensione condizionale quando il giudice abbia recepito l'accordo tra le parti, comprensivo della sua subordinazione all'applicazione di tale beneficio, in base alla considerazione della immodificabilità del predetto accordo mediante l'impugnazione della sentenza, effetto non conseguibile nemmeno in sede di legittimità con l'annullamento della sola statuizione illegittima, poiché, al contrario, l'annullamento travolge necessariamente l'intera pattuizione come recepita nella sentenza con la conseguente necessità di trasmissione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso (sez. 5, n. 4832 del 01/10/2015, dep. 05/02/2016, P.G. in proc. Dodesini, rv. 266017; sez. 1, n. 46395 del 10/07/2012, Pg in proc. Iacino, rv. 254084; sez. 4, n. 47795 del 22/11/2011, Motta, rv. 252462; sez. 1 4, n. 37648 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.G. in proc. Temperini, rv. 229150). Si è ritenuto che, l'inclusione nel patto intervenuto tra le parti della concessione del beneficio della sospensione dell'esecuzione non sia modificabile o eliminabile da parte del giudice, soltanto tenuto alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per recepire l'accordo nella sentenza, o, in alternativa, a respingerlo. 1.2 Nel caso di specie nessun elemento autorizza a ritenere che l'omissione denunciata in ricorso sia imputabile ad un errore materiale nella compilazione della sentenza, frutto di una distrazione, posto che nessun accenno alla sospensione dell'esecuzione è rinvenibile nel suo apparato motivazionale, sicchè deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza al fine di consentire alle parti di rinegoziare l'accordo o di condurre il giudizio nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Mammarella, Rv. 279241;). In tal senso si è già pronunciata questa Corte, per la quale «La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione integra un vizio afferente al contenuto decisionale della pronuncia, censurabile tramite ricorso per cassazione» (Sez. 1, n. 1768 del 23/11/2017, dep. 2018, Capobianco, Rv. 271985). Diversa è, infatti, la situazione in cui la sentenza sia inficiata da mero errore materiale, non incidente sulla decisione, da quella, ricorrente nel caso in esame, in cui si riscontri un difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza che l'abbia accolta. La distinzione ha ricevuto riconoscimento formale anche nel sistema processuale, posto che il nuovo testo dell'art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ammette la procedura di correzione dell'errore materiale della sentenza di patteggiamento nei casi in cui "si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione e di computo". L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge, che ha, invece, individuato tra i casi limitati in cui è ancora consentita la proposizione del ricorso per cassazione quello del "difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza". Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il prosieguo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.