CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 09688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna ia sentenza del Tribunale di Livorno dei 13 aprile 2021, che gli ha applicato la pena su richiesta per il delitto di cui all'art. 73, comma il, d.P.R. n. 309 del 1990. In due motivi si denunciano: I) la violazione dell'art. 446, comma 3, cod. proc. pen., per essere stata la relativa richiesta formulata da difensoce non munito di procura speciale ed in assenza dell'imputato; II) ii difetto di correlazione tra la pena richiesta e quelia appiicata, non averido la sente2za specificato che quest'ultima fosse il prodotto di una rideterminazione, comprensiva anche di quella inflitta con distinta e precedente sentenza irrevocabile per altri reati ritenuti in continuazione. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice emittente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e per l'inammissibilità del secondo motivo. 3. Il ricorso è ammissibile e fondato. 3.1. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i motivi per cui è consentito ricorrere per Cassazione avverso una sentenza di applicazione di pena, sono espressamente indicati quelli «attinenti all'espressione della volontà dell'imputato». 3.2. Dalla lettura degli atti trasmessi dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - consentita alla Corte di cassazione in ragione della natura processuale della questione devolutale - si rileva la seguente situazione: — l'imputato ha conferito mandato difensivo, per atto scritto, senza procura speciale per la richiesta di riti alternativi, all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; — all'udienza del 14 marzo 2019, dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, nell'assenza dell'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato a verbale come sostituto processuale per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha avanzato oralmente richiesta di applicazione di pena, articolata in tutti i vari passaggi, ottenendo il consenso del Pubblico ministero; sulla richiesta il giudice non si è pronunciato, avendo rinviato il processo per il prosieguo; — il giorno seguente, con mai/ inviata all'ufficio del medesimo giudice, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la richiesta di applicazione di pena, allegando relativo atto scritto, avente per oggetto "proposta di patteggiamento" e da lui sottoscritto; giova evidenziare che, in tale atto, egli si qualifica espressamente "procuratore speciale" del Boncompagni e fa riferimento alla "procura speciale allegata", della quale, però, non v'è traccia; peraltro, egli si qualifica come "sottoscritto procuratore speciale" anche nella mail di accompagnamento all'atto; — alla successiva udienza, tenuta il 6 di giugno sempre nell'assenza dell'imputato, si è quindi presentato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (non Eugenio), ovvero colui che - almeno stando agli atti disponibili - risulta essere l'unico difensore di fiducia dell'imputato, e anch'egli ha ribadito la richiesta di applicazione di pena, ulteriormente articolandola in dettaglio a verbale, con ulteriore espressione di consenso del Pubblico ministero; — all'udienza del 13 aprile 2021, quindi, all'esito di un processo più articolato e definito con riti differenti per diversi imputati, il giudice ha accolto la richiesta, pronunciando la sentenza oggi impugnata. 3.3. Al di là della possibile rilevanza ad altri fini del comportamento indiscutibilmente decettivo, se non scientemente mendace, posto in essere da quei difensori e che spetterà ad altri organi valutare, il dato essenziale - per quanto di competenza di questa Corte - è rappresentato dall'assenza della procura speciale in favore dei difensori richiedenti. A norma dell'art. 446, comma 3, cod. proc. pen., infatti, «la volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale». In assenza di tale specifica investitura, pertanto, la manifestazione di volontà del difensore è inefficace, poiché proveniente da soggetto privo del necessario potere di rappresentanza, a nulla rilevando l'unilaterale spendita di tale qualifica in udienza da parte sua, poiché la richiesta di applicazione della pena costituisce un atto dispositivo personalissimo dell'imputato. Di conseguenza, la sentenza dev'essere annullata e gli atti debbono essere restituiti al giudice di merito, per il prosieguo del giudizio. 4. Tale vizio rende irrilevante l'ulteriore censura, peraltro - sia detto per inciso - manifestamente priva di qualsiasi fondamento, avendo la sentenza chiaramente spiegato, sia in motivazione che in dispositivo, che la pena applicata ricomprende anche quella oggetto della precedente sentenza irrevocabile per i reati ritenuti in continuazione con quello oggetto del presente giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.u.p. del Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso. Così deciso in Ro