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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14518/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6624/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale DI Napoli n. 6132/2022 depositata il 16/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Napoli, con sentenza della sez.17, n.6132/17/2022 del 08/07/2022, depositata il 16/09/2022 e non notificata, ha accolto il ricorso in appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., riformando la sentenza n. 8483/2021, depositata il 20/07/2021, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di rettifica IMU 2015 n.703134/213, IMU 2016 n.703135/288, IMU 2017 n.703136/198, IMU 2018 n.703141/505, tutti del 26/10/2020, con il quale l’Amministrazione aveva chiesto il pagamento dell’IMU relativamente a n.2 unità immobiliari di proprietà, di cui una prima censita nel catasto terreni al fg. 228, p.lla 226, con R.D.

Di € 107,91, ed una seconda censita nel catasto fabbricati alla sez.

CHI, fg 34, p.lla 223, cat.

D/7, rendita catastale € 29.179,81, sulla base della considerazione che la società fosse stata inadempiente rispetto all’obbligo gravante sulle unità immobiliari destinate ad uso di reti di comunicazione elettronica in merito alla comunicazione della richiesta di modifica catastale, per l’attribuzione della categoria F/7, classificata come esente dal pagamento dell’IMU.

2. Avverso la suddetta sentenza il Comune di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo di ricorso in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 2 d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33.

1.1. Ha rilevato in particolare che il d.lgs.33/2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” all'art.12 comma 2, ha previsto che “2.

All’articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”, con la conseguenza che tali immobili sono esentati dal pagamento della imposta IMU.

1.2. Tuttavia, deduce che la società contribuente avrebbe dovuto comunicare la modifica catastale, considerato che, ai fini dell'applicazione del tributo, fa fede la risultanza catastale, e che dunque il soggetto proprietario di unità immobiliari destinati alla tipologia di impianti di cui al D.lgs.33/2016 che risultavano già censiti al catasto e produttivi di rendita al momento della sua entrata in vigore, come nel caso di specie, fosse onerato di tale adempimento (cioè la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), al fine di poter godere del beneficio.

1.3. Ciò, in considerazione del fatto che l'obbligo dichiarativo è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l’omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio.

2. La società controricorrente - rilevando che l’impianto di telecomunicazione con relativa centrale di supporto, come previsto dall’art 86, comma 1, d.gs del 1 agosto 2003 n. 259 (del Codice delle Comunicazioni), era stato già oggetto di rilascio di autorizzazione da parte del Comune il quale aveva ricevuto anche la descrizione dell’impianto, in ottemperanza alla disposizione del successivo comma 8, e che, pertanto, la amministrazione era a conoscenza che l’immobile era adibito a centrale per le telecomunicazioni, anche in ragione della avvenuta registrazione del contratto di locazione in data 02.12.2013, I.D.

TEK 13T001032000HH, presso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Casoria, al numero 1032 serie 3T – ritiene invece corretta la esenzione dal tributo, dovendo comportarsi la amministrazione secondo i canoni di buona fede e correttezza, che risulterebbero violati attesa la conoscenza della destinazione dell’immobile, a prescindere dal fatto che si sia provveduto al riaccatastamento dell’immobile Chi/34/223 cat D7 solo in data 30/11/2020 (variazione protocollo n. 0234408).

3. Il ricorso è fondato.

4. Deve darsi continuità all'indirizzo espresso da questa Corte (ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364; Cass., ord., 12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio.

L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l’omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.

Se ne deve concludere per l’accoglimento del motivo di ricorso, attesa la erronea applicazione dell’art. 12 comma 2 d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, in quanto applicato in difetto del necessario presupposto della comunicazione della categoria catastale F/7 da parte del contribuente.

5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto

6. Le spese di merito vanno integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di merito; condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6624/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale DI Napoli n. 6132/2022 depositata il 16/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Napoli, con sentenza della sez.17, n.6132/17/2022 del 08/07/2022, depositata il 16/09/2022 e non notificata, ha accolto il ricorso in appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., riformando la sentenza n. 8483/2021, depositata il 20/07/2021, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di rettifica IMU 2015 n.703134/213, IMU 2016 n.703135/288, IMU 2017 n.703136/198, IMU 2018 n.703141/505, tutti del 26/10/2020, con il quale l’Amministrazione aveva chiesto il pagamento dell’IMU relativamente a n.2 unità immobiliari di proprietà, di cui una prima censita nel catasto terreni al fg. 228, p.lla 226, con R.D. Di € 107,91, ed una seconda censita nel catasto fabbricati alla sez. CHI, fg 34, p.lla 223, cat. D/7, rendita catastale € 29.179,81, sulla base della considerazione che la società fosse stata inadempiente rispetto all’obbligo gravante sulle unità immobiliari destinate ad uso di reti di comunicazione elettronica in merito alla comunicazione della richiesta di modifica catastale, per l’attribuzione della categoria F/7, classificata come esente dal pagamento dell’IMU. 2. Avverso la suddetta sentenza il Comune di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 2 d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33. 1.1. Ha rilevato in particolare che il d.lgs.33/2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” all'art.12 comma 2, ha previsto che “2. All’articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”, con la conseguenza che tali immobili sono esentati dal pagamento della imposta IMU. 1.2. Tuttavia, deduce che la società contribuente avrebbe dovuto comunicare la modifica catastale, considerato che, ai fini dell'applicazione del tributo, fa fede la risultanza catastale, e che dunque il soggetto proprietario di unità immobiliari destinati alla tipologia di impianti di cui al D.lgs.33/2016 che risultavano già censiti al catasto e produttivi di rendita al momento della sua entrata in vigore, come nel caso di specie, fosse onerato di tale adempimento (cioè la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), al fine di poter godere del beneficio. 1.3. Ciò, in considerazione del fatto che l'obbligo dichiarativo è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l’omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio. 2. La società controricorrente - rilevando che l’impianto di telecomunicazione con relativa centrale di supporto, come previsto dall’art 86, comma 1, d.gs del 1 agosto 2003 n. 259 (del Codice delle Comunicazioni), era stato già oggetto di rilascio di autorizzazione da parte del Comune il quale aveva ricevuto anche la descrizione dell’impianto, in ottemperanza alla disposizione del successivo comma 8, e che, pertanto, la amministrazione era a conoscenza che l’immobile era adibito a centrale per le telecomunicazioni, anche in ragione della avvenuta registrazione del contratto di locazione in data 02.12.2013, I.D. TEK 13T001032000HH, presso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Casoria, al numero 1032 serie 3T – ritiene invece corretta la esenzione dal tributo, dovendo comportarsi la amministrazione secondo i canoni di buona fede e correttezza, che risulterebbero violati attesa la conoscenza della destinazione dell’immobile, a prescindere dal fatto che si sia provveduto al riaccatastamento dell’immobile Chi/34/223 cat D7 solo in data 30/11/2020 (variazione protocollo n. 0234408). 3. Il ricorso è fondato. 4. Deve darsi continuità all'indirizzo espresso da questa Corte (ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364; Cass., ord., 12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l’omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie. Se ne deve concludere per l’accoglimento del motivo di ricorso, attesa la erronea applicazione dell’art. 12 comma 2 d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, in quanto applicato in difetto del necessario presupposto della comunicazione della categoria catastale F/7 da parte del contribuente. 5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto 6. Le spese di merito vanno integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di merito; condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura
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