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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17715/2023

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 34427/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E. Monferrino, Alessandra S. Malatto e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1432/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 settembre 2018; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1432/2018 della Corte d’appello di Genova che, in accoglimento del gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che il ricorrente non è titolare di alcun diritto sui terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ordinando al ricorrente la cessazione di ogni turbativa dell’esclusivo possesso sui medesimi esercitato da Rolleri. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Con atto datato 31 ottobre 2022 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo, e di rinunciare al ricorso, chiedendo a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione totale delle spese.

Con atto datato 2 novembre 2022 il controricorrente ha aderito alla rinuncia.

L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di all’art. 390 c.p.c.

Non vi è pronuncia sulle spese, avendo il controricorrente aderito alla rinuncia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 34427/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E. Monferrino, Alessandra S. Malatto e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1432/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 settembre 2018; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1432/2018 della Corte d’appello di Genova che, in accoglimento del gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che il ricorrente non è titolare di alcun diritto sui terreni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ordinando al ricorrente la cessazione di ogni turbativa dell’esclusivo possesso sui medesimi esercitato da Rolleri. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Con atto datato 31 ottobre 2022 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo, e di rinunciare al ricorso, chiedendo a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione totale delle spese. Con atto datato 2 novembre 2022 il controricorrente ha aderito alla rinuncia. L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di all’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo il controricorrente aderito alla rinuncia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del processo di cassazione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione
Sentenza Cassazione n. 17715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris