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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 47108/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto una complessa istanza presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], persona che era stata arrestata il 12 novembre 2021 al posto di polizia di frontiera di Tarvisio in esecuzione di un titolo detentivo definitivo composto di più sentenze di condanna.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza del condannato di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze 2 novembre 2011 (punto B1 del provvedimento impugnato), ma ha respinto la richiesta dello stesso di dichiarare la non esecutività delle medesima sentenza per la mancata conoscenza del processo e per la omessa traduzione in lingua araba della sentenza medesima (punto A del provvedimento impugnato), ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare le ulteriori sentenze comprese nel cumulo n. 676 del 2011 della Procura generale di Firenze (punto B2 del provvedimento impugnato), ha respinto la richiesta di dichiarare estinte per prescrizione le pene inflitte con le sentenze indicate nel cumulo della Procura generale di Firenze ed in quello successivo n. 1950 del 2013 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze che lo ha assorbito (punto C del provvedimento impugnato).

In particolare, per ciò che interessa questo giudizio, il giudice dell'esecuzione rilevava, con riferimento al punto B2, che in alcune delle pronunce riportate nel cumulo risultava espressamente la conoscenza del processo (la sentenza g.u.p.

Tribunale di Livorno 21 settembre 2007 era una applicazione pena; la sentenza Tribunale di Pisa 8 marzo 2010 dava atto di una elezione di domicilio presso difensore diverso da quello d'ufficio; la sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011 era stata emessa in rito abbreviato), nell'ultima residua (sentenza Tribunale di Lucca 11 febbraio 2009) non vi era comunque nel ricorso una doglianza specifica circa la procedura seguita per le notifiche da cui fosse possibile dubitare della conoscenza del processo; con riferimento al punto C, il giudice dell'esecuzione rilevava che nessuna delle pene era prescritta, in quanto il soggetto era gravato da recidiva specifica ed infraquinquennale.

2. Avverso i punti B2 e C del predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi descritti sinteticamente di seguito.

Con riferimento al punto B2, il difensore ha dedotto che: nel giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Pisa 8 marzo 2010 risultava una elezione di domicilio ma presso difensore diverso da quello (d'ufficio) che lo aveva assistito in giudizio, quindi mancava ogni prova del contatto tra imputato e difensore d'ufficio; nel giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Lucca 11 febbraio 2009 mancava ogni prova del contatto tra imputato e difensore d'ufficio; nel giudizio che aveva portato alla sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011, emessa in rito abbreviato, la procura speciale era stata rilasciata al difensore d'ufficio prima che l'imputato fosse espulso dal territorio dello Stato, risultava quindi la nullità di tutte le notifiche fatte al difensore tramite l'art. 165 cod. proc. pen. da quel momento in poi.

Non vi erano deduzioni, invece, sulla decisione relativa alla sentenza g.u.p.

Tribunale di Livorno 21 settembre 2007.Con riferimento al punto C, il difensore deduceva che la dichiarazione di recidiva rilevante ex art. 172, comma 7, cod. pen. è solo quella che ha ad oggetto fatti commessi nel periodo di prescrizione della pena, con irrilevanza di eventuali dichiarazioni di recidiva anteriori; riteneva, inoltre, che la recidiva accertata nella sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011 che aveva determinato la preclusione doveva ritenersi, in realtà, una recidiva semplice, e non aggravata, in quanto fondata sulla sola precedente condanna g.u.p.

Livorno atteso che l'ulteriore condanna,lribunale di Pisa doveva ritenersi avere ad oggetto fatti connessi, per vicinanza temporale, a quelli oggetto della pronuncia stessa.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con motivi nuovi depositati il 17 settembre 2022 la difesa del ricorrente ha prodotto certificazione di avvenuta espulsione del ricorrente, mediante accompagnamento alla frontiera del 18 giugno 2008, ed alla luce di essa ha dedotto ulteriormente che il giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Pisa 8 marzo 2010 era stato celebrato mentre il ricorrente era fuori del territorio nazionale per avvenuta espulsione, che anche il giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Lucca 11 febbraio 2009 era stato celebrato mentre il ricorrente era fuori del territorio nazionale per avvenuta espulsione, che anche il giudizio che aveva portato alla sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011 era stato celebrato mentre il ricorrente era fuori del territorio nazionale per avvenuta espulsione e che la stessa ordinanza cautelare era stata emessa dopo tale espulsione.

Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato.

1. Con riferimento al punto B2 del provvedimento impugnato, il ricorso è fondato nella parte in cui esso si riferisce alla sentenza di condanna del Tribunale di Lucca dell'Il febbraio 2009.

Nel giudizio che ha condotto all'emissione di questa sentenza manca, infatti, secondo la prospettazione difensiva, ogni prova del contatto tra imputato e difensore d'ufficio.

Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza limitandosi a rilevare che la difesa non ha provato come siano stati notificati gli atti introduttivi di quel giudizio, quindi per una questione fondamentalmente di onere della prova.

La pronuncia, però, .non è corretta, perché in casi quale quello in esame, fermo l'onere di allegazione da parte della difesa di indicare le ragioni della mancata conoscenza, il giudice dell'esecuzione, prima di decidere, deve acquisire d'ufficio gli atti del fascicolo esercitando gli ordinari poteri di accertamento (Sez. 5, Sentenza n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678).

Sempre con riferimento al punto B2 del provvedimento impugnato, il ricorso è infondato nella parte in cui esso si riferisce alla sentenza di condanna del Tribunale di Pisa dell'8 marzo del 2010.

Nel giudizio che ha condotto all'emissione di questa sentenza risulta, infatti, una elezione di domicilio presso una persona, che è diversa dal difensore d'ufficio che lo aveva assistito in giudizio (in concreto il domiciliatario eletto è un difensore del foro di Livorno, quindi una persona che non poteva essere nominata difensore d'ufficio presso l'autorità giudiziaria di Pisa, ma che può, invece, come chiunque, essere legittimamente indicata come domiciliataria eletta).

Pur considerando che l'imputato era stato espulso dal territorio dello Stato, come da motivi nuovi della difesa, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede, in ogni caso, tra le varie ipotesi in cui si può procedere in assenza, anche il caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio ("il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio").

Se il domiciliatario è il difensore d'ufficio, la giurisprudenza di legittimità ha introdotto interpretativamente un correttivo alla disciplina normativa dell'assenza, perché ha chiesto l'accertamento dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato (cfr. per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315).

Nel caso in esame, però, il domiciliatario eletto, come detto, non era il difensore d'ufficio, ma legale di altro foro (destinatario in origine di nomina difensiva d'ufficio ed elezione di domicilio, in cui, per effetto dell'autonomia tra nomina ed elezione, la seconda è sopravvissuta alla prima), che, quindi, ai fini delle norme sulla dichiarazione o elezione di domicilio è un soggetto terzo diverso dal difensore d'ufficio, cui non si applica il correttivo interpretativo alla disciplina dell'art. 420-bis cod. proc. pen. indicato sopra.

Sempre con riferimento al punto B2 del provvedimento impugnato, il ricorso non è fondato nella parte in cui esso si riferisce alla sentenza di condanna della Corte d'appello di Firenze del 26 gennaio 2011.

Nel giudizio che ha condotto all'emissione di questa sentenza, pronunciata in rito abbreviato, risulta, infatti, procura speciale rilasciata al difensore d'ufficio prima che l'imputato fosse espulso dal territorio dello Stato.

Nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale deve ritenersi che egli implicitamente acconsenta che il giudizio si svolga in sua assenza (Sez. 6, Sentenza n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736) e lo stesso continua ad essere rappresentato non solo per la difesa tecnica, ma anche come persona fisica, dalla persona nominata come procuratore.

2. Con riferimento al punto C), dedicato alla prescrizione della pena, il ricorso non è fondato anzitutto nella parte in cui intende ridiscutere la qualificazione della recidiva accertata dal giudice della cognizione, che in sentenza è stata ritenuta aggravata, e che in ricorso si sostiene fosse, in realtà, una recidiva semplice; si tratta, infatti, di operazione non consentita al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 20496 del 08/04/2015, Migliore, Rv. 263609: In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma settimo, cod. pen., di sindacare l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione.

Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estinzione della pena per essere stata la recidiva riconosciuta in giudizi di cognizione diversi da quello al cui esito era stata inflitta la sanzione oggetto di contestazione).

Il ricorso non è fondato neanche nella parte in cui attribuisce rilievo all'essere stata bilanciata la recidiva nel giudizio di cognizione con attenuanti equivalenti, in quanto il giudizio di bilanciamento opera per la determinazione della pena ma non rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 4, Sentenza n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, Rv. 269129: alla prescrizione della pena è di ostacolo la ricorrenza della recidiva, che sia stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente).

Il ricorso non è fondato neanche nella parte in cui sostiene che la dichiarazione di recidiva aggravata pronunciata dal giudice della cognizione non avrebbe, in ogni caso, effetti sulla prescrizione della ,pena, atteso che il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, seguito anche dal giudice dell'esecuzione nella decisione impugnata, che ritiene che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, Sentenza n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318; conformi Sez. 1, Sentenza n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022, Sez. 1, Sentenza n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896).

Come già evidenziato nelle precedenti pronunce, ciò che rileva ai fini ostativi in questione è la dichiarazione della recidiva aggravata durante il decorso del termine di prescrizione della pena, e prima che lo stesso sia interamente spirato.

In ricorso si sostiene che questo indirizzo giurisprudenziale non sia conforme alla ratio della norma dell'art. 172, comma 7, cod. pen., ma questa conclusione non è corretta, perché la ratio dell'istituto della prescrizione della pena è la perdita di interesse dello Stato per la punizione di fatti che sono molto risalenti nel tempo se medio tempore il condannato ha perso la capacità criminale che lo aveva portato a commettere il reato.

La dichiarazione giudiziale di recidiva qualificata, intervenuta durante il decorso del termine di prescrizione della pena, dimostra che il condannato non ha perso capacità criminale con il passaggio del tempo, e mantiene vivo conseguentemente l'interesse dello Stato, a tutela di tutti gli altri consociati, all'esecuzione della pena a suo tempo inflitta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di restituzione nei termini per impugnare la sentenza 11 febbraio 2009 del Tribunale di L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto una complessa istanza presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], persona che era stata arrestata il 12 novembre 2021 al posto di polizia di frontiera di Tarvisio in esecuzione di un titolo detentivo definitivo composto di più sentenze di condanna. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza del condannato di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze 2 novembre 2011 (punto B1 del provvedimento impugnato), ma ha respinto la richiesta dello stesso di dichiarare la non esecutività delle medesima sentenza per la mancata conoscenza del processo e per la omessa traduzione in lingua araba della sentenza medesima (punto A del provvedimento impugnato), ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare le ulteriori sentenze comprese nel cumulo n. 676 del 2011 della Procura generale di Firenze (punto B2 del provvedimento impugnato), ha respinto la richiesta di dichiarare estinte per prescrizione le pene inflitte con le sentenze indicate nel cumulo della Procura generale di Firenze ed in quello successivo n. 1950 del 2013 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze che lo ha assorbito (punto C del provvedimento impugnato). In particolare, per ciò che interessa questo giudizio, il giudice dell'esecuzione rilevava, con riferimento al punto B2, che in alcune delle pronunce riportate nel cumulo risultava espressamente la conoscenza del processo (la sentenza g.u.p. Tribunale di Livorno 21 settembre 2007 era una applicazione pena; la sentenza Tribunale di Pisa 8 marzo 2010 dava atto di una elezione di domicilio presso difensore diverso da quello d'ufficio; la sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011 era stata emessa in rito abbreviato), nell'ultima residua (sentenza Tribunale di Lucca 11 febbraio 2009) non vi era comunque nel ricorso una doglianza specifica circa la procedura seguita per le notifiche da cui fosse possibile dubitare della conoscenza del processo; con riferimento al punto C, il giudice dell'esecuzione rilevava che nessuna delle pene era prescritta, in quanto il soggetto era gravato da recidiva specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso i punti B2 e C del predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi descritti sinteticamente di seguito. Con riferimento al punto B2, il difensore ha dedotto che: nel giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Pisa 8 marzo 2010 risultava una elezione di domicilio ma presso difensore diverso da quello (d'ufficio) che lo aveva assistito in giudizio, quindi mancava ogni prova del contatto tra imputato e difensore d'ufficio; nel giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Lucca 11 febbraio 2009 mancava ogni prova del contatto tra imputato e difensore d'ufficio; nel giudizio che aveva portato alla sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011, emessa in rito abbreviato, la procura speciale era stata rilasciata al difensore d'ufficio prima che l'imputato fosse espulso dal territorio dello Stato, risultava quindi la nullità di tutte le notifiche fatte al difensore tramite l'art. 165 cod. proc. pen. da quel momento in poi. Non vi erano deduzioni, invece, sulla decisione relativa alla sentenza g.u.p. Tribunale di Livorno 21 settembre 2007.Con riferimento al punto C, il difensore deduceva che la dichiarazione di recidiva rilevante ex art. 172, comma 7, cod. pen. è solo quella che ha ad oggetto fatti commessi nel periodo di prescrizione della pena, con irrilevanza di eventuali dichiarazioni di recidiva anteriori; riteneva, inoltre, che la recidiva accertata nella sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011 che aveva determinato la preclusione doveva ritenersi, in realtà, una recidiva semplice, e non aggravata, in quanto fondata sulla sola precedente condanna g.u.p. Livorno atteso che l'ulteriore condanna,lribunale di Pisa doveva ritenersi avere ad oggetto fatti connessi, per vicinanza temporale, a quelli oggetto della pronuncia stessa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con motivi nuovi depositati il 17 settembre 2022 la difesa del ricorrente ha prodotto certificazione di avvenuta espulsione del ricorrente, mediante accompagnamento alla frontiera del 18 giugno 2008, ed alla luce di essa ha dedotto ulteriormente che il giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Pisa 8 marzo 2010 era stato celebrato mentre il ricorrente era fuori del territorio nazionale per avvenuta espulsione, che anche il giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Lucca 11 febbraio 2009 era stato celebrato mentre il ricorrente era fuori del territorio nazionale per avvenuta espulsione, che anche il giudizio che aveva portato alla sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011 era stato celebrato mentre il ricorrente era fuori del territorio nazionale per avvenuta espulsione e che la stessa ordinanza cautelare era stata emessa dopo tale espulsione. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Con riferimento al punto B2 del provvedimento impugnato, il ricorso è fondato nella parte in cui esso si riferisce alla sentenza di condanna del Tribunale di Lucca dell'Il febbraio 2009. Nel giudizio che ha condotto all'emissione di questa sentenza manca, infatti, secondo la prospettazione difensiva, ogni prova del contatto tra imputato e difensore d'ufficio. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza limitandosi a rilevare che la difesa non ha provato come siano stati notificati gli atti introduttivi di quel giudizio, quindi per una questione fondamentalmente di onere della prova. La pronuncia, però, .non è corretta, perché in casi quale quello in esame, fermo l'onere di allegazione da parte della difesa di indicare le ragioni della mancata conoscenza, il giudice dell'esecuzione, prima di decidere, deve acquisire d'ufficio gli atti del fascicolo esercitando gli ordinari poteri di accertamento (Sez. 5, Sentenza n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678). Sempre con riferimento al punto B2 del provvedimento impugnato, il ricorso è infondato nella parte in cui esso si riferisce alla sentenza di condanna del Tribunale di Pisa dell'8 marzo del 2010. Nel giudizio che ha condotto all'emissione di questa sentenza risulta, infatti, una elezione di domicilio presso una persona, che è diversa dal difensore d'ufficio che lo aveva assistito in giudizio (in concreto il domiciliatario eletto è un difensore del foro di Livorno, quindi una persona che non poteva essere nominata difensore d'ufficio presso l'autorità giudiziaria di Pisa, ma che può, invece, come chiunque, essere legittimamente indicata come domiciliataria eletta). Pur considerando che l'imputato era stato espulso dal territorio dello Stato, come da motivi nuovi della difesa, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede, in ogni caso, tra le varie ipotesi in cui si può procedere in assenza, anche il caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio ("il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio"). Se il domiciliatario è il difensore d'ufficio, la giurisprudenza di legittimità ha introdotto interpretativamente un correttivo alla disciplina normativa dell'assenza, perché ha chiesto l'accertamento dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato (cfr. per tutte, Sez. 5, Sentenza n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315). Nel caso in esame, però, il domiciliatario eletto, come detto, non era il difensore d'ufficio, ma legale di altro foro (destinatario in origine di nomina difensiva d'ufficio ed elezione di domicilio, in cui, per effetto dell'autonomia tra nomina ed elezione, la seconda è sopravvissuta alla prima), che, quindi, ai fini delle norme sulla dichiarazione o elezione di domicilio è un soggetto terzo diverso dal difensore d'ufficio, cui non si applica il correttivo interpretativo alla disciplina dell'art. 420-bis cod. proc. pen. indicato sopra. Sempre con riferimento al punto B2 del provvedimento impugnato, il ricorso non è fondato nella parte in cui esso si riferisce alla sentenza di condanna della Corte d'appello di Firenze del 26 gennaio 2011. Nel giudizio che ha condotto all'emissione di questa sentenza, pronunciata in rito abbreviato, risulta, infatti, procura speciale rilasciata al difensore d'ufficio prima che l'imputato fosse espulso dal territorio dello Stato. Nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale deve ritenersi che egli implicitamente acconsenta che il giudizio si svolga in sua assenza (Sez. 6, Sentenza n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736) e lo stesso continua ad essere rappresentato non solo per la difesa tecnica, ma anche come persona fisica, dalla persona nominata come procuratore. 2. Con riferimento al punto C), dedicato alla prescrizione della pena, il ricorso non è fondato anzitutto nella parte in cui intende ridiscutere la qualificazione della recidiva accertata dal giudice della cognizione, che in sentenza è stata ritenuta aggravata, e che in ricorso si sostiene fosse, in realtà, una recidiva semplice; si tratta, infatti, di operazione non consentita al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 20496 del 08/04/2015, Migliore, Rv. 263609: In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma settimo, cod. pen., di sindacare l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione. Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estinzione della pena per essere stata la recidiva riconosciuta in giudizi di cognizione diversi da quello al cui esito era stata inflitta la sanzione oggetto di contestazione). Il ricorso non è fondato neanche nella parte in cui attribuisce rilievo all'essere stata bilanciata la recidiva nel giudizio di cognizione con attenuanti equivalenti, in quanto il giudizio di bilanciamento opera per la determinazione della pena ma non rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 4, Sentenza n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, Rv. 269129: alla prescrizione della pena è di ostacolo la ricorrenza della recidiva, che sia stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente). Il ricorso non è fondato neanche nella parte in cui sostiene che la dichiarazione di recidiva aggravata pronunciata dal giudice della cognizione non avrebbe, in ogni caso, effetti sulla prescrizione della ,pena, atteso che il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, seguito anche dal giudice dell'esecuzione nella decisione impugnata, che ritiene che l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, Sentenza n. 58475 del 26/09/2018, Riva, Rv. 275318; conformi Sez. 1, Sentenza n. 13398 del 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022, Sez. 1, Sentenza n. 44612 del 03/10/2013, Mari, Rv. 257896). Come già evidenziato nelle precedenti pronunce, ciò che rileva ai fini ostativi in questione è la dichiarazione della recidiva aggravata durante il decorso del termine di prescrizione della pena, e prima che lo stesso sia interamente spirato. In ricorso si sostiene che questo indirizzo giurisprudenziale non sia conforme alla ratio della norma dell'art. 172, comma 7, cod. pen., ma questa conclusione non è corretta, perché la ratio dell'istituto della prescrizione della pena è la perdita di interesse dello Stato per la punizione di fatti che sono molto risalenti nel tempo se medio tempore il condannato ha perso la capacità criminale che lo aveva portato a commettere il reato. La dichiarazione giudiziale di recidiva qualificata, intervenuta durante il decorso del termine di prescrizione della pena, dimostra che il condannato non ha perso capacità criminale con il passaggio del tempo, e mantiene vivo conseguentemente l'interesse dello Stato, a tutela di tutti gli altri consociati, all'esecuzione della pena a suo tempo inflitta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di restituzione nei termini per impugnare la sentenza 11 febbraio 2009 del Tribunale di L