CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Foggia in data 30/01/2019, dichiarava non doversi procedere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A) limitatamente ai fatti relativi all'anno 2011 e ai capi B) e C) perché estinti per prescrizione, nonché nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo D) perché ainch'esso estinto per prescrizione; rideterminava la pena nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del Lombardi in relazione al capo A) per i fatti relativi all'anno 2012, nelle seguenti misure: per il [OSCURATO:PERSONA], in anni uno di reclusione ed euro 600 di multa; per il Lombardi, in mesi nove di reclusione di reclusione ed euro 300 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]. Si censura violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'operato trattamento sanzionatorio (motivo unico). Il motivo che contesta l'incongruità della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, l'indicazione in motivazione degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso, essendo a tal fine sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione; invero„ allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art.133 cod. pen. Ricorso Lombardi. Si censura erronea applicazione della legge penale in relazione all'indicazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato di truffa in concorso di cui al capo A) d'imputazione (motivo unico). Il motivo è manifestamente infondato. Dovendosi considerare come data del commesso reato quella del 31 dicembre 2012, avuto riguardo al limite edittale di pena del reato contestato (anni sei), al termine di durata degli eventi interruttivi (anni uno e mesi sei), a quello complessivo di sospensione della prescrizione (mesi sei e giorni quattordici, e precisamente per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12/04/2016 per astensione dalle udienze del difensore e dal 09/3/2020 al 11/05/2020, giorni sessantaquattro, ai sensi del d.l. 18/2020), il termine di prescrizione finale si fissa al 13/01/2021, successivo alla pronuncia della sentenza di appello. Ritenuto che: il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L