CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazio n.2003/2025 depositata il 26/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del09/07/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22276/2025Numero sezionale 5504/2026Numero di raccolta generale 23909/2026Data pubblicazione 23/07/2026RITENUTO IN FATTO1. Gina TRALICCI impugnava la cartella di pagamento n.09720200228272432000, deducendo la prescrizione del tributo e l’omessanotifica dell’atto sotteso.1.1 Nel giudizio rubricato al n. 16938/2022 si costituiva l’Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:PERSONA] ribadendo la legittimità del proprio operato.1.2 Con la sentenza n. 11024/2023 la CTG di primo grado respingeva ilricorso.1.3 Sull’appello della contribuente, con sentenza n. 2003/2025, la Cortetributaria di secondo grado ha rilevato l’assenza di contraddittorionecessario con l’Ente impositore ed ha rimesso gli atti in primo grado, indiversa composizione, tenuto conto della modifica dell'art. 14 d.lgs. n.546/1992, là dove (per effetto del d.lgs. n. 220 del 2023) è stato aggiuntoil comma 6-bis, del seguente tenore: "In caso di vizi della notificazioneeccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diversoda quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto neiconfronti di entrambi i soggetti."1.4 Afferma la Corte regionale che Si tratta di una norma che, in baseall'art. 4, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 220, si applica ai giudiziinstaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorreredal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto (dal4/01/2024)… trattandosi di norma processuale, vige il principio tempusregit actum; tuttavia l'applicazione della modifica è prevista (art. 4,comma 2, d.lgs. 220/2023) per tutti i giudizi instaurati in primo e insecondo grado (nonché in Cassazione), con la conseguenza chel'integrazione del contraddittorio, nella specie in questo giudizio di appello,nei confronti del soggetto rimasto estraneo (ente impositore) avrebbeNumero registro generale 22276/2025Numero sezionale 5504/2026Numero di raccolta generale 23909/2026Data pubblicazione 23/07/2026l'effetto di privare quest'ultimo del primo grado di giudizio, conconseguente deficit di garanzie in tema di diritto di difesa (stante anche levigenti preclusioni previste per il grado di appello in tema dicontrodeduzioni e prove). Gli atti vanno pertanto rimessi alla Corte digiustizia di primo grado di Roma in diversa composizione ai finidell’integrazione del contraddittorio, che provvederà anche sulle spese delpresente grado, secondo l’esito definitivo della lite. [OSCURATO:PERSONA] dà atto cheil diverso dispositivo di questa sentenza è frutto di un refuso ovvero di unmero errore materiale di verbalizzazione .1.5 Per la cassazione della sentenza summenzionata ricorre lacontribuente svolgendo con un solo motivo.1.6 Replica con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La prima ragione di contestazione deduce violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,con riguardo agli artt. 14 del d.lgs 546/1992 ed art. 11 delle preleggi ;per avere la Corte distrettuale erroneamente fatto applicazione dellamodifica apportata all’art. 14 del d.lgs 546/1992 in forza del d.lgs 220 del2023 che, al comma 6 bis, prevede un nuova ipotesi di litisconsorzionecessario, richiamo, ad avviso del ricorrente, inconferente con ilpresente giudizio in quanto introdotto in primo grado nel periodo anterioreal primo gennaio 2024.Si osserva che la nuova ipotesi di litisconsorzio necessario e pertanto ilcomma 6-bis, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 trova applicazione solo per i giudiziinstaurati con ricorsi notificati successivamente al 01/09/2024 ovvero, peralcune ipotesi specifiche, per i giudizi instaurati a partire dal 5.1.2024(corrispondente al giorno successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 30dicembre 2023, n. 220). Nel caso di specie il giudizio di primo grado erastato introdotto ante 2024, con la conseguente applicazione alNumero registro generale 22276/2025Numero sezionale 5504/2026Numero di raccolta generale 23909/2026Data pubblicazione 23/07/2026procedimento della normativa e giurisprudenza preesistente in forza di cuitra [OSCURATO:PERSONA] ed Agente della riscossione non sussisteva alcunlitisconsorzio. Si assume che, nel caso di impugnazione di una cartella dipagamento, non sussiste un litisconsorzio necessario tra Agente dellariscossione e Amministrazione finanziaria, ma, nel caso in cui venganosollevati vizi di merito, una legittimazione concorrente dei due enti: nelsenso che ove sia stato chiamato in giudizio il solo Agente dellariscossione, ove quest’ultimo non voglia rispondere dell’esito della lite, ètenuto a chiamare in giudizio l’Amministrazione finanziaria. Si obietta chesolo nell’ipotesi in cui il giudizio di primo grado fosse stato introdottosuccessivamente al 2024 la Corte di Secondo grado avrebbe potutorilevare la violazione del predetto comma 6 bis dell’art. 14.2. Il ricorso implica l’interpretazione della modifica apportata all’art. 14 deld.lgs 546/1992 in forza del d.lgs. n. 220 del 2023 che, al comma 6 bis,prevede una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario che si realizzaquando il contribuente lamenta l’omessa ovvero l’invalida notifica di undella notificazione sono eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto, lacontroversia deve essere instaurata anche nei suoi confronti. Il comma 2del citato art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023 ha stabilito che «[l]edisposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primoe in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1°settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1,lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd), chesi applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché inCassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore delpresente decreto». Per quel che concerne, dunque, la novella sulcontraddittorio introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. n.220 del 2023, la previsione transitoria prescrive che detta disciplina siapplichi ai giudizi instaurati in primo grado, in secondo grado e inNumero registro generale 22276/2025Numero sezionale 5504/2026Numero di raccolta generale 23909/2026Data pubblicazione 23/07/2026Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore deldecreto legislativo, ossia dal 5 gennaio 2024, laddove per le disposizionidiverse da quelle elencate nel comma 2 la riforma si applica «ai giudiziinstaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificatosuccessivamente al 1° settembre 2024».Il ricorso pone una questione giuridica nuova e di natura nomofilattica,con temi che coinvolgono profili di compatibilità costituzionale dellanorma, che impongono la trattazione in pubblica udienza. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia