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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 45117/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, ha confermato la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di sostituzione di persona e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è affetto da genericità perché di stile ed intrinsecamente indeterminato e, comunque, da manifesta infondatezza perché la Corte di merito ha ripercorso il quadro probatorio, dimostrativo della sussistenza del fatto di reato (si veda, in particolare, pag. 1 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione (cfr.

SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così, deciso il 13 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]\Olitere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, ha confermato la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di sostituzione di persona e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è affetto da genericità perché di stile ed intrinsecamente indeterminato e, comunque, da manifesta infondatezza perché la Corte di merito ha ripercorso il quadro probatorio, dimostrativo della sussistenza del fatto di reato (si veda, in particolare, pag. 1 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così, deciso il 13 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]\Olitere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45117/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris