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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25424/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I N. 4959/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione dell'art. 189 co. 6 cod. strada con riguardo all'affermazione di responsabilità, sia con riguardo all'elemento oggettivo che sog- gettivo del reato, contraddittorietà interna ed esterna della motivazione e omessa motivazione quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non- ché violazione degli artt. 58 e 53

I. 689/81.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente generici e privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto as- sertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, edhanno ripsotso a tutti i motivi di gravame oggi riproposti tout court, sia quanto all'elemento oggettivo e sogget- tivo del reato di cui all'art. 189 co. 6 cod. strada (pagg. 3-5), quanto ai profili sanzionatori, ivi compresa la mancata concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche e alla dosimetria della pena, in ragione della gravità del fatto e dei prece- denti penali da cui l'odierno ricorrente è gravato e alla mancata sostituzione della pena (pagg. 5-6).,

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 4959/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma 1'8 giugno 2022 Il C siglíere es nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I N. 4959/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione dell'art. 189 co. 6 cod. strada con riguardo all'affermazione di responsabilità, sia con riguardo all'elemento oggettivo che sog- gettivo del reato, contraddittorietà interna ed esterna della motivazione e omessa motivazione quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non- ché violazione degli artt. 58 e 53 I. 689/81. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente generici e privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto as- sertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disat- tesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impu- gnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, edhanno ripsotso a tutti i motivi di gravame oggi riproposti tout court, sia quanto all'elemento oggettivo e sogget- tivo del reato di cui all'art. 189 co. 6 cod. strada (pagg. 3-5), quanto ai profili sanzionatori, ivi compresa la mancata concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche e alla dosimetria della pena, in ragione della gravità del fatto e dei prece- denti penali da cui l'odierno ricorrente è gravato e alla mancata sostituzione della pena (pagg. 5-6)., 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 4959/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2022 Il C siglíere es nsore
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