CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 1959
Cassazione n. 33587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente che si richiama ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento parziale della I sezione delle Corte di cassazione n. 10258/2020, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216 L.F. in misura pari a quella della pena principale di anni due e mesi sei di reclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Trieste del 31 gennaio 2019 in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Udine in data 13/01/2018. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 2,1. Con il primo, deduce inosservanza degli artt. 34 cc). 1 - 178 co. 1 lett. a ) e 179 cod. proc. pen. eccependo la nullità della sentenza impugnata pronunciata da un Collegio del quale faceva parte un componente che aveva già integrato la composizione di quello che emise la sentenza n. 860/2015, poi annullata dalla Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo, che non tiene conto del consolidato canone ermeneutico a tenore del quale la presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che abbia partecipato al collegio che ha adottato il provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen."; procedura che nel caso in esame non risulta essere stata attivata (sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019 Cc. (dep. 29/04/2020 ) Rv. 27904501). La questione va inquadrata nell'ambito dell'incompatibilità di cui all'art. 34, comma primo, cod.proc.pen., che non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare le funzioni giudiziarie, l'unica idonea a far luogo alla nullità assoluta, di cui all'art. 178, lettera a, cod.proc.pen. Invero, il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali e non anche con riferimento al difetto delle condizioni specifiche per esercitare dette funzioni, di cui egli è in possesso, in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, l'eventuale incompatibilità del giudice ex art. 34 cod.proc.pen. non determina la nullità del provvedimento ex artt. 178 e 179 cod.proc.pen., ma costituisce solo motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da far tempestivamente valere con la procedura di cui agli artt. 37 e segg. cod.proc.pen. (Sez. 1, n. 35773 del 05/07/2013). 1.1.Va allora ribadito come l'inosservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità del giudice, non incidendo sulla sua capacità, non sia deducibile come moi:ivo di nullità della decisione in sede di impugnazione, ma può costituire solo motivo di ricusazione (ex multis, Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci e altri, Rv. 266990)." 2.Anche il secondo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, dal momento che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che è puntuale e congrua, avendo la Corte territoriale posto a fondamento della propria valutazione la particolare intensità del dolo ricollegata a precisi indicatori fattuali, in tal modo correttamente esercitando il potere discrezionale, non sindacabile dinanzi al Giudice di legittimità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Pv, 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 3.Alla declaratoria dì inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così de