CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47352/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 15/02/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 21/11/2012, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PAVEL [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di rapina, commesso a ROMA il 26/06/2012, ritenute le circostanze attenuanti generiche, equivalenti sulla contestata recidiva pluriqualificata. PAVEL propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva, poiché il Collegio di appello avrebbe valorizzato i precedenti penali senza verificare la gravità della condotta oggetto del giudizio, ai fini dell'affermazione della pericolosità sociale; - come secondo, il vizio di motivazione in ordine al giudizio di mera equivalenza, e non invece di prevalenza, delle attenuanti generiche sulla recidiva. Il ricorso é inammissibile per essere manifestamente infondati i motivi proposti, che si esamina congiuntamente. La CORTE territoriale, sulla premessa dei numerosissimi precedenti specifici del ricorrente, per reati commessi fino al 2017, ha escluso il giudizio di prevalenza delle generiche e la chiesta disapplicazione della recidiva, allorché ha espressamente correlato i precedenti menzionati alla complessiva gravità del fatto, commesso con violenza, e tale da aver causato un danno patrimoniale di rilievo per la persona offesa. In presenza di tale congrua e coerente motivazione, resta al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Imperibli P' O S i [OSCURATO:PERSONA] 30 DIC 2