CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino che, in data 7.4.2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi: 2.1 il primo motivo denunzia vizio di motivazione di cui si assume il carattere apparente anche alla luce della scarsa attenzione con cui è stata redatta e rilevabile dai numerosi refusi rinvenibili nel corpo della sentenza impugnata. Il motivo è assolutamente generico perché si limita a lamentare la assenza di motivazione senza confrontarsi con il contenuto della decisione che, al netto dei "refusi", ha tuttavia preso in esame le cesure difensive cui ha replicato in termini non manifestamente illogici e con puntuale riferimento alle emergenze istruttorie. 2.2 il secondo motivo denunzia la illogicità della motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. segnalando che la sentenza deve essere cassata al fine di permettere ai giudici una più corretta e ponderata valutazione delle risultanze istruttorie. Il motivo è inammissibile in primo luogo perché a sua volta generico: la difesa non si confronta in alcun modo con il contenuto della motivazione che, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, ha ricostruito il fatto in termini rispetto ai quali non è consentito in questa sede articolare censure che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finiscono in realtà per fondarsi su considerazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 43.963, PC, Basile). E d'altra parte esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.