CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 12207/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 217 legge fati.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità — non è consentito in sede di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, il ricorrente deduce che la società non si trovasse, alla fine dell'anno 2013, in una situazione di dissesto finanziario, in quanto dovevano essere ricomprese nell'attivo patrimoniale delle auto di proprietà della società fallita. La censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; già nella sentenza di primo grado, infatti, si afferma che le autovetture erano solo detenute in leasing dalla fallita che non ne aveva la proprietà, ma tale circostanza non ha costituito motivo di appello ed è stata contestata per la prima volta con ricorso per cassazione; Considerato che anche le ulteriori censure sono costituite da mere doglianze in punto di fatto ed inedite. Correttamente la Corte di Appello ha rilevato che la società versava in grave crisi da molto tempo ed avrebbe dovuto richiedere già da diversi anni il proprio fallimento (si vedano, in particolare, pag. 13-15 della sentenza impugnata). Inoltre, quanto alla bancarotta semplice documentale, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 15-16 della sentenza impugnata), rilevando che le scritture contabili non sono state tenute per diversi anni e che l'imputato ha amministrato la società fino a pochi mesi prima del fallimento; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - è manifestamente infondato, in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. perì.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Si veda, in particolare pag. 19-20 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere est