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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17959/2026

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ento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro,che ha insistito nell’annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 19 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro ha accoltol’appello proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte diAppello di Catanzaro avverso l’ordinanza emessa il 14 gennaio 2026, con la qualela Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza difensiva, avevasostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere con quella degli arresti domiciliari, in ragione – all’esito del giudizio disecondo grado – del ridimensionamento dell’impostazione accusatoria e dellacondanna per una sola ipotesi di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art.416-bis.1 cod. pen.; ha, per l’effetto, annullato l’ordinanza impugnata.Secondo il ragionamento del Tribunale, il mero decorso di un apprezzabileperiodo di tempo dalla commissione del reato non era sufficiente per superare lapresunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza dielementi nuovi da cui desumere l’intervenuta rescissione dei legami dell’imputatocon le cosche Anello e Bonavota.2.

Avverso l’ordinanza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.2.1.

Con il primo motivo si eccepisce l’erronea applicazione di legge (artt. 127,310, in relazione all’art. 597 cod. proc. pen.) e la nullità ex art. 178 cod. proc.pen. per violazione del contraddittorio nonché vizio di motivazione, ritenuta illogicae contraddittoria.La corte di merito aveva basato il proprio convincimento sugli esiti delprocesso cd. [OSCURATO:PERSONA] – Scott, in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportatocondanna non definitiva per il reato di associazione mafiosa, in tal modointroducendo nel giudizio sul pericolo di recidiva un elemento di valutazioneestraneo all’appello e non sottoposto al contraddittorio, con conseguenteviolazione del principio devolutivo e del diritto di difesa; non era stato considerato,inoltre, che la compagine criminosa era stata sradicata dal territorio e che ilricorrente viveva in un Comune lontano dal luogo dell’estorsione.2.2.

Con il secondo motivo si censura l’applicazione degli artt. 274, 275 e 299cod. proc. pen. per l’omessa valutazione della distanza temporale dalla condottadelittuosa, risalente al 2017, e del lungo periodo di detenzione, fattori incidenti sulgiudizio di adeguatezza della misura cautelare.3.

Con memoria del 9 maggio 2026 la difesa del ricorrente ha puntualizzato idue motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.2.

Entrambi i motivi si riferiscono alla valutazione di adeguatezza della misuraintramuraria rispetto agli arresti domiciliari, sulla base di argomenti ritenuti erratiin diritto e privi di supporto motivazionale.2.1.

In primo luogo, il Tribunale, accogliendo il ricorso del Pubblico ministero,ha correttamente applicato i principi che disciplinano la materia, ribaditi dallagiurisprudenza di legittimità, considerato che il ricorrente, all’esito del giudizio diappello, è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 629 (in relazioneall’art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3) e 416-bis.1 cod. pen.In tema di applicazione di misure cautelari personali, infatti, la doppiapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc.pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati – come nel caso dispecie - ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022,Alcamo, Rv. 283176 – 01).Inoltre, in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia incarcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quantospeciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc.pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, nondesumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277 – 01).2.2.

In secondo luogo, sul piano motivazionale, l’ordinanza impugnataesplicita le ragioni in base alle quali la presunzione non può ritenersi superata,escludendo che abbia incidenza il periodo di tempo trascorso dalla commissionedel reato, elemento neutro, fisiologicamente connesso alla esecuzione della misurae non idoneo ad incidere sull’elevato pericolo di recidiva.Si attesta altresì la mancanza di elementi astrattamente idonei a escluderetale presunzione; in particolare, di indicatori di una cessata sussistenza di interessicomuni fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il sodalizio di ‘ndrangheta di riferimento (indicatori ai qualiil ricorrente fa cenno nel ricorso in esame, in termini generici, ma che non risultanodedotti in appello).Tali argomentazioni sarebbero state di per sé sufficienti a giustificarel’accoglimento dell’impugnazione del Pubblico Ministero.Al fine di corroborare le proprie conclusioni (pag. 2 dell’ordinanza impugnata),il Tribunale ha fatto riferimento alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] è risultatodestinatario di misura cautelare, in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. nell’ambito del procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] – Scott, e che, quindi,i legami con il contesto criminale organizzato sono tutt’altro che recisi.

La difesariporta altresì nel ricorso (pag.3) che il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato in tale procedimentosentenza di condanna non definitiva, non essendo stata depositata la motivazionedella sentenza di appello.Trattasi, pertanto, di una circostanza di fatto che, per un verso, noncostituisce motivo fondante della decisione e, per altro, è pacifica nella stessaprospettazione difensiva, trattandosi di valutare non già le ragioni di quellacondanna, scaturenti dalla lettura della sentenza di prima di grado e del dispositivodi quella di appello, ma di prendere atto di un fattore in sé ostativo al superamentodella presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al lorosoddisfacimento della sola custodia in carcere.3.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg.

Esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro,che ha insistito nell’annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro ha accoltol’appello proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte diAppello di Catanzaro avverso l’ordinanza emessa il 14 gennaio 2026, con la qualela Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza difensiva, avevasostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere con quella degli arresti domiciliari, in ragione – all’esito del giudizio disecondo grado – del ridimensionamento dell’impostazione accusatoria e dellacondanna per una sola ipotesi di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art.416-bis.1 cod. pen.; ha, per l’effetto, annullato l’ordinanza impugnata.Secondo il ragionamento del Tribunale, il mero decorso di un apprezzabileperiodo di tempo dalla commissione del reato non era sufficiente per superare lapresunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza dielementi nuovi da cui desumere l’intervenuta rescissione dei legami dell’imputatocon le cosche Anello e Bonavota.2. Avverso l’ordinanza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.2.1. Con il primo motivo si eccepisce l’erronea applicazione di legge (artt. 127,310, in relazione all’art. 597 cod. proc. pen.) e la nullità ex art. 178 cod. proc.pen. per violazione del contraddittorio nonché vizio di motivazione, ritenuta illogicae contraddittoria.La corte di merito aveva basato il proprio convincimento sugli esiti delprocesso cd. [OSCURATO:PERSONA] – Scott, in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportatocondanna non definitiva per il reato di associazione mafiosa, in tal modointroducendo nel giudizio sul pericolo di recidiva un elemento di valutazioneestraneo all’appello e non sottoposto al contraddittorio, con conseguenteviolazione del principio devolutivo e del diritto di difesa; non era stato considerato,inoltre, che la compagine criminosa era stata sradicata dal territorio e che ilricorrente viveva in un Comune lontano dal luogo dell’estorsione.2.2. Con il secondo motivo si censura l’applicazione degli artt. 274, 275 e 299cod. proc. pen. per l’omessa valutazione della distanza temporale dalla condottadelittuosa, risalente al 2017, e del lungo periodo di detenzione, fattori incidenti sulgiudizio di adeguatezza della misura cautelare.3. Con memoria del 9 maggio 2026 la difesa del ricorrente ha puntualizzato idue motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.2. Entrambi i motivi si riferiscono alla valutazione di adeguatezza della misuraintramuraria rispetto agli arresti domiciliari, sulla base di argomenti ritenuti erratiin diritto e privi di supporto motivazionale.2.1. In primo luogo, il Tribunale, accogliendo il ricorso del Pubblico ministero,ha correttamente applicato i principi che disciplinano la materia, ribaditi dallagiurisprudenza di legittimità, considerato che il ricorrente, all’esito del giudizio diappello, è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 629 (in relazioneall’art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3) e 416-bis.1 cod. pen.In tema di applicazione di misure cautelari personali, infatti, la doppiapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza dellacustodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc.pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati, aggravati – come nel caso dispecie - ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022,Alcamo, Rv. 283176 – 01).Inoltre, in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia incarcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quantospeciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc.pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, nondesumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di23/12/2025, dep. 2026, Papaleo, Rv. 289277 – 01).2.2. In secondo luogo, sul piano motivazionale, l’ordinanza impugnataesplicita le ragioni in base alle quali la presunzione non può ritenersi superata,escludendo che abbia incidenza il periodo di tempo trascorso dalla commissionedel reato, elemento neutro, fisiologicamente connesso alla esecuzione della misurae non idoneo ad incidere sull’elevato pericolo di recidiva.Si attesta altresì la mancanza di elementi astrattamente idonei a escluderetale presunzione; in particolare, di indicatori di una cessata sussistenza di interessicomuni fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il sodalizio di ‘ndrangheta di riferimento (indicatori ai qualiil ricorrente fa cenno nel ricorso in esame, in termini generici, ma che non risultanodedotti in appello).Tali argomentazioni sarebbero state di per sé sufficienti a giustificarel’accoglimento dell’impugnazione del Pubblico Ministero.Al fine di corroborare le proprie conclusioni (pag. 2 dell’ordinanza impugnata),il Tribunale ha fatto riferimento alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] è risultatodestinatario di misura cautelare, in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. nell’ambito del procedimento cd. [OSCURATO:PERSONA] – Scott, e che, quindi,i legami con il contesto criminale organizzato sono tutt’altro che recisi. La difesariporta altresì nel ricorso (pag.3) che il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato in tale procedimentosentenza di condanna non definitiva, non essendo stata depositata la motivazionedella sentenza di appello.Trattasi, pertanto, di una circostanza di fatto che, per un verso, noncostituisce motivo fondante della decisione e, per altro, è pacifica nella stessaprospettazione difensiva, trattandosi di valutare non già le ragioni di quellacondanna, scaturenti dalla lettura della sentenza di prima di grado e del dispositivodi quella di appello, ma di prendere atto di un fattore in sé ostativo al superamentodella presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al lorosoddisfacimento della sola custodia in carcere.3. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.proc. pen.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]Agostini