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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 dicembre 2024

Cassazione n. 04199/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa valutazione dell'art.19 comma 2,

I. n. 69 del 2005, rigetto nel resto. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 27 dicembre 2024, la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria austriaca in relazione al Mandato di arresto europeo emesso da "[OSCURATO:PERSONA] di Eseinstadt with approvai of the [OSCURATO:PERSONA]" il 27 novembre 2024 per delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti commessi nel febbraio del 2016.

La Corte di appello, previo interrogatorio, ha convalidato l'arresto, applicato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura non custodiale dell'obbligo di dimora nel Comune di Perugia e, di conseguenza, ordinato la consegna all'Autorità giudiziaria austriaca del cittadino turco, dando lettura della decisione alle parti presenti.

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], con ricorso presentato il 3 gennaio 2025 avverso la suindicata sentenza deduce: 1) vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 18-bis, comma 1, lett. b),

I. 22 aprile 2005, n. 69 ex art. 606, comma 1, lett. b ed e), cod. proc. pen. là dove la Corte territoriale ha escluso che le condotte criminose oggetto di mandato di arresto europeo siano state commesse in tutto o in parte sul territorio italiano; 2) violazione di legge in relazione all'art. 19, comma 2,

I. cit., non avendo la Corte territoriale subordinato la consegna alla condizione che l'odierno ricorrente venisse ricondotto in Italia per scontarvi la eventuale pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

2. Ed invero, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 22, comma 1,

I. 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, avvenuta attraverso la lettura in udienza alle parti presenti il 27 dicembre 2024, udienza alla quale il ricorrente era presente.

Poiché il ricorso è stato presentato il 3 gennaio 2025, decorsi cinque giorni dalla decisione resa pubblica con la lettura alle parti presenti (scaduti il 2 gennaio 2025), lo stesso risulta tardivamente proposto.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/12/2024 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omessa valutazione dell'art.19 comma 2, I. n. 69 del 2005, rigetto nel resto. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 27 dicembre 2024, la Corte di appello di Perugia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria austriaca in relazione al Mandato di arresto europeo emesso da "[OSCURATO:PERSONA] di Eseinstadt with approvai of the [OSCURATO:PERSONA]" il 27 novembre 2024 per delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti commessi nel febbraio del 2016. La Corte di appello, previo interrogatorio, ha convalidato l'arresto, applicato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura non custodiale dell'obbligo di dimora nel Comune di Perugia e, di conseguenza, ordinato la consegna all'Autorità giudiziaria austriaca del cittadino turco, dando lettura della decisione alle parti presenti. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], con ricorso presentato il 3 gennaio 2025 avverso la suindicata sentenza deduce: 1) vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 18-bis, comma 1, lett. b), I. 22 aprile 2005, n. 69 ex art. 606, comma 1, lett. b ed e), cod. proc. pen. là dove la Corte territoriale ha escluso che le condotte criminose oggetto di mandato di arresto europeo siano state commesse in tutto o in parte sul territorio italiano; 2) violazione di legge in relazione all'art. 19, comma 2, I. cit., non avendo la Corte territoriale subordinato la consegna alla condizione che l'odierno ricorrente venisse ricondotto in Italia per scontarvi la eventuale pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 2. Ed invero, sulla base dell'attuale formulazione dell'art. 22, comma 1, I. 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, avvenuta attraverso la lettura in udienza alle parti presenti il 27 dicembre 2024, udienza alla quale il ricorrente era presente. Poiché il ricorso è stato presentato il 3 gennaio 2025, decorsi cinque giorni dalla decisione resa pubblica con la lettura alle parti presenti (scaduti il 2 gennaio 2025), lo stesso risulta tardivamente proposto. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.