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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 26207/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] S. NARDO del foro di Milano, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto, emesso dal Gip del Tribunale di Milano il 18/11/2022, di sequestro preventivo in forma diretta, finalizzato alla confisca, del denaro rinvenuto nella disponibilità della società, fino alla concorrenza della somma di euro 762.500,00 ovvero, in via subordinata, in caso di infruttuosità, in forma equivalente di tutti i beni dell'ente, indagato in ordine all'illecito amministrativo di cui al capo N) dell'incolpazione provvisoria.

2. In sintesi, alla società è contestata la violazione di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a - 6 e 24 ter comma 2, d.

Igs. n. 231/2001, con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 416 cod. pen., commesso anche dal soggetto apicale di fatto [OSCURATO:PERSONA]; delitto descritto al capo M, consumato per effetto dell'inosservanza degli obblighi di vigilanza e della inefficace adozione del modello organizzativo, nell'interesse ed a vantaggio della società stessa.

Secondo l'impostazione accusatoria, condivisa dai giudici della cautela reale, l'associazione a delinquere era finalizzata alla pianificazione e realizzazione di un sistema fraudolento che prevedeva che i correi, nell'ambito di un'attività tesa a fornire servizi di consulenza ai danneggiati dai sinistri nonché di assistenza nel corso dell'iter finalizzato alla liquidazione degli indennizzi, approfittassero dell'inesperienza delle vittime - il più delle volte compromesse da macro lesioni personali - inducendole a credere di aver diritto a risarcimenti di gran lunga inferiori rispetto a quelli dovuti e, in seguito, convincendole a sottoscrivere patti di quota lite in favore della società riconducibile al sodalizio, così da garantirsi una consistente percentuale delle somme liquidate dalle compagnie assicuratrici.

3. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il procuratore speciale e difensore di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., sulla base di tre motivi. 3.1 Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., e del principio del ne bis in idem cautelare di cui all'art. 649 cod. proc. pen., sussistendo una reiterazione della richiesta del sequestro fondata su elementi di novità inutilizzabili, in quanto compiuti dopo la scadenza dei termini per la conclusione delle indagini patrimoniali.

Rileva a riguardo che, dopo il rigetto di una prima richiesta per carenza del fumus circa la sussistenza di un'associazione finalizzata a commettere delitti contro il patrimonio, il Pubblico Ministero ne aveva presentata un'altra, individuando le novità investigative nella consulenza tecnica del 15 settembre 2022 e nei successivi accertamenti confluiti nell'annotazione del 3 ottobre 2022, dopo la scadenza del termine di sei mesi di durata delle indagini preliminari, decorrente dal 3 marzo 2022, data di effettivo aggiornamento del registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., in assenza di tempestiva richiesta di proroga, formalizzata solo il 4 ottobre 2022; che tali atti dovevano, pertanto, ritenersi inutilizzabili; che l'eccezione era proponibile per la prima volta anche in sede di ricorso per cassazione, trattandosi di misura cautelare in sé provvisoria e finalizzata alla conservazione e alla anticipazione degli effetti del provvedimento finale; che, diversamente argomentando, il sequestro poteva basarsi su atti non utilizzabili nel successivo giudizio di merito, ove l'eccezione era comunque proponibile, nel rispetto dei termini di preclusione previsti dal codice di rito.

3.2. Con il secondo motivo la difesa eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per l'illogicità e apoditticità della motivazione con riferimento alla sussistenza del presupposto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 ossia alla qualifica di amministratore di fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'amministratore unico della società, in quanto gli elementi indicati dal tribunale per desumere lo svolgimento di una significativa e continuativa attività gestoria dovevano ritenersi inconferenti, trattandosi di iniziative alle quali [OSCURATO:PERSONA] era estraneo, potendosi al più desumere un atteggiamento accondiscendente del padre rispetto alle richieste del figlio, senza, tuttavia, che ciò interferisse con le vicende societarie.

3.3. Con il terzo motivo l'eccezione di nullità dell'ordinanza è stata riferita alla carenza motivazionale in ordine ai fumus delle truffe di cui ai capo I), relative a somme "in chiaro", legittimamente corrisposte dalle [OSCURATO:PERSONA] alla società Sanvoisin, a titolo di compenso per la gestione delle pratiche di risarcimento, senza possibilità di desumere la condotta truffaldina dalla commissione di altre truffe.

3.4. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001 in ordine all'oggetto del sequestro, comprensivo non solo dei profitti illeciti, direttamente conseguiti dall'insieme dei reati fine, ma anche dei compensi leciti (cd. somme in chiaro), percepiti per la gestione delle pratiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti.

2. Con il primo motivo si eccepisce per la prima volta la violazione del giudicato cautelare sul presupposto della inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di sei mesi per la conclusione delle indagini preliminari, in assenza di tempestiva richiesta di proroga.

Sul punto la giurisprudenza della Corte ha più volte evidenziato, con argomentazioni condivisibili, alle quali il Collegio ritiene di aderire, che l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella "prima occasione utile", da individuarsi nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 - 01; sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699 - 01, in fattispecie, speculare a quella in esame, in cui veniva eccepita per la prima volta in Cassazione, anziché in sede di riesame, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari e valutate dal gip nell'ordinanza cautelare).L'eccezione pertanto è preclusa, rivelandosi manifestamente infondate le argomentazioni difensive tese a vanificare le scansioni del procedimento cautelare e a non considerare che il riesame è mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e di piena cognitio, a contraddittorio pieno, rispetto al quale si pone, ragionevolmente, il limite di deducibilità dell'inutilizzabilità. 3.1 Il secondo ed il terzo motivo, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte; il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, infatti, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

I giudici del merito cautelare hanno delineato, con argomentazioni immuni da vizi logici, in aderenza con le emergenze investigative, non soltanto le peculiarità dell'organizzazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati nei quali risulta coinvolta la società, destinataria di somme fraudolentemente sottratte ai legittimi beneficiari, ma anche il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], unico interlocutore delle persone offese, il quale si occupava della gestione delle pratiche riguardanti i sinistri e degli incassi delle relative somme; sono stati a tal fine riportati una serie di indicatori sintomatici, espressivi del suo inserimento organico, con funzioni direttive, nell'ambito dell'attività sociale (in particolare, i consistenti esborsi dai conti societari).

L'alternativa lettura fornita dalla difesa attiene con evidenza al merito e non inficia la tenuta logica della motivazione; risulta altresì poco plausibile che [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico, del tutto assente nella sequenza produttiva di un settore di indubbia rilevanza per l'ente, consentisse al figlio Jacopo di disporre delle casse sociali a suo piacimento, circostanza che conferma semmai la mancanza di vigilanza e di adozione di modelli organizzativi nell'interesse ed a vantaggio della società, secondo quanto indicato nel capo di imputazione sub N).

Anche con riferimento alla truffa sub I, l'ordinanza impugnata motiva in ordine all'incasso di somme dalle compagnie assicurative ed alla gestione truffaldine delle pratiche, riscontrando sul punto le argomentazioni difensive e soffermandosi sull'impiego di strumenti leciti per attuare il programma criminoso (fogli 7 e 8).

3.2. L'ultimo motivo ripropone in termini generici una censura relativa al quantum, già sottoposta al tribunale del riesame e definita in termini adeguati.Sostiene la ricorrente che dovrebbero essere eliminate dall'oggetto del sequestro le somme cd. in chiaro, lecitamente percepite quale compenso dalle [OSCURATO:PERSONA], senza indicarle - sia pure attraverso criteri di calcolo - ovvero specificarle, in relazione alle singole pratiche e alle vittime interessate.

Ha sottolineato sul punto il tribunale che l'intera utilità percepita risulta causalmente collegata con la condotta delittuosa e che il sequestro ha riguardato somme di danaro entrate nella disponibilità della società sulla scorta di un meccanismo sin dall'origine truffaldino, in ragione delle modalità di scelta dei contraenti e degli artifici per indurli alla stipula dei contratti; il profitto confiscabile è stato pertanto correttamente determinato facendo riferimento all'intero importo del corrispettivo versato proprio perché sussiste, in tal caso, un'ipotesi che non consente di calcolare il valore del bene o del servizio differentemente consegnato o assicurato (cfr. sez. 2, n. 33092 del 18/04/2018, Trasimeno, Rv. 273432).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] S. NARDO del foro di Milano, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto, emesso dal Gip del Tribunale di Milano il 18/11/2022, di sequestro preventivo in forma diretta, finalizzato alla confisca, del denaro rinvenuto nella disponibilità della società, fino alla concorrenza della somma di euro 762.500,00 ovvero, in via subordinata, in caso di infruttuosità, in forma equivalente di tutti i beni dell'ente, indagato in ordine all'illecito amministrativo di cui al capo N) dell'incolpazione provvisoria. 2. In sintesi, alla società è contestata la violazione di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a - 6 e 24 ter comma 2, d. Igs. n. 231/2001, con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 416 cod. pen., commesso anche dal soggetto apicale di fatto [OSCURATO:PERSONA]; delitto descritto al capo M, consumato per effetto dell'inosservanza degli obblighi di vigilanza e della inefficace adozione del modello organizzativo, nell'interesse ed a vantaggio della società stessa. Secondo l'impostazione accusatoria, condivisa dai giudici della cautela reale, l'associazione a delinquere era finalizzata alla pianificazione e realizzazione di un sistema fraudolento che prevedeva che i correi, nell'ambito di un'attività tesa a fornire servizi di consulenza ai danneggiati dai sinistri nonché di assistenza nel corso dell'iter finalizzato alla liquidazione degli indennizzi, approfittassero dell'inesperienza delle vittime - il più delle volte compromesse da macro lesioni personali - inducendole a credere di aver diritto a risarcimenti di gran lunga inferiori rispetto a quelli dovuti e, in seguito, convincendole a sottoscrivere patti di quota lite in favore della società riconducibile al sodalizio, così da garantirsi una consistente percentuale delle somme liquidate dalle compagnie assicuratrici. 3. Avverso l'ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione il procuratore speciale e difensore di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., sulla base di tre motivi. 3.1 Con il primo eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., e del principio del ne bis in idem cautelare di cui all'art. 649 cod. proc. pen., sussistendo una reiterazione della richiesta del sequestro fondata su elementi di novità inutilizzabili, in quanto compiuti dopo la scadenza dei termini per la conclusione delle indagini patrimoniali. Rileva a riguardo che, dopo il rigetto di una prima richiesta per carenza del fumus circa la sussistenza di un'associazione finalizzata a commettere delitti contro il patrimonio, il Pubblico Ministero ne aveva presentata un'altra, individuando le novità investigative nella consulenza tecnica del 15 settembre 2022 e nei successivi accertamenti confluiti nell'annotazione del 3 ottobre 2022, dopo la scadenza del termine di sei mesi di durata delle indagini preliminari, decorrente dal 3 marzo 2022, data di effettivo aggiornamento del registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., in assenza di tempestiva richiesta di proroga, formalizzata solo il 4 ottobre 2022; che tali atti dovevano, pertanto, ritenersi inutilizzabili; che l'eccezione era proponibile per la prima volta anche in sede di ricorso per cassazione, trattandosi di misura cautelare in sé provvisoria e finalizzata alla conservazione e alla anticipazione degli effetti del provvedimento finale; che, diversamente argomentando, il sequestro poteva basarsi su atti non utilizzabili nel successivo giudizio di merito, ove l'eccezione era comunque proponibile, nel rispetto dei termini di preclusione previsti dal codice di rito. 3.2. Con il secondo motivo la difesa eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per l'illogicità e apoditticità della motivazione con riferimento alla sussistenza del presupposto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 ossia alla qualifica di amministratore di fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'amministratore unico della società, in quanto gli elementi indicati dal tribunale per desumere lo svolgimento di una significativa e continuativa attività gestoria dovevano ritenersi inconferenti, trattandosi di iniziative alle quali [OSCURATO:PERSONA] era estraneo, potendosi al più desumere un atteggiamento accondiscendente del padre rispetto alle richieste del figlio, senza, tuttavia, che ciò interferisse con le vicende societarie. 3.3. Con il terzo motivo l'eccezione di nullità dell'ordinanza è stata riferita alla carenza motivazionale in ordine ai fumus delle truffe di cui ai capo I), relative a somme "in chiaro", legittimamente corrisposte dalle [OSCURATO:PERSONA] alla società Sanvoisin, a titolo di compenso per la gestione delle pratiche di risarcimento, senza possibilità di desumere la condotta truffaldina dalla commissione di altre truffe. 3.4. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001 in ordine all'oggetto del sequestro, comprensivo non solo dei profitti illeciti, direttamente conseguiti dall'insieme dei reati fine, ma anche dei compensi leciti (cd. somme in chiaro), percepiti per la gestione delle pratiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti. 2. Con il primo motivo si eccepisce per la prima volta la violazione del giudicato cautelare sul presupposto della inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di sei mesi per la conclusione delle indagini preliminari, in assenza di tempestiva richiesta di proroga. Sul punto la giurisprudenza della Corte ha più volte evidenziato, con argomentazioni condivisibili, alle quali il Collegio ritiene di aderire, che l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella "prima occasione utile", da individuarsi nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345 - 01; sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699 - 01, in fattispecie, speculare a quella in esame, in cui veniva eccepita per la prima volta in Cassazione, anziché in sede di riesame, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari e valutate dal gip nell'ordinanza cautelare).L'eccezione pertanto è preclusa, rivelandosi manifestamente infondate le argomentazioni difensive tese a vanificare le scansioni del procedimento cautelare e a non considerare che il riesame è mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e di piena cognitio, a contraddittorio pieno, rispetto al quale si pone, ragionevolmente, il limite di deducibilità dell'inutilizzabilità. 3.1 Il secondo ed il terzo motivo, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte; il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, infatti, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). I giudici del merito cautelare hanno delineato, con argomentazioni immuni da vizi logici, in aderenza con le emergenze investigative, non soltanto le peculiarità dell'organizzazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati nei quali risulta coinvolta la società, destinataria di somme fraudolentemente sottratte ai legittimi beneficiari, ma anche il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA], unico interlocutore delle persone offese, il quale si occupava della gestione delle pratiche riguardanti i sinistri e degli incassi delle relative somme; sono stati a tal fine riportati una serie di indicatori sintomatici, espressivi del suo inserimento organico, con funzioni direttive, nell'ambito dell'attività sociale (in particolare, i consistenti esborsi dai conti societari). L'alternativa lettura fornita dalla difesa attiene con evidenza al merito e non inficia la tenuta logica della motivazione; risulta altresì poco plausibile che [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico, del tutto assente nella sequenza produttiva di un settore di indubbia rilevanza per l'ente, consentisse al figlio Jacopo di disporre delle casse sociali a suo piacimento, circostanza che conferma semmai la mancanza di vigilanza e di adozione di modelli organizzativi nell'interesse ed a vantaggio della società, secondo quanto indicato nel capo di imputazione sub N). Anche con riferimento alla truffa sub I, l'ordinanza impugnata motiva in ordine all'incasso di somme dalle compagnie assicurative ed alla gestione truffaldine delle pratiche, riscontrando sul punto le argomentazioni difensive e soffermandosi sull'impiego di strumenti leciti per attuare il programma criminoso (fogli 7 e 8). 3.2. L'ultimo motivo ripropone in termini generici una censura relativa al quantum, già sottoposta al tribunale del riesame e definita in termini adeguati.Sostiene la ricorrente che dovrebbero essere eliminate dall'oggetto del sequestro le somme cd. in chiaro, lecitamente percepite quale compenso dalle [OSCURATO:PERSONA], senza indicarle - sia pure attraverso criteri di calcolo - ovvero specificarle, in relazione alle singole pratiche e alle vittime interessate. Ha sottolineato sul punto il tribunale che l'intera utilità percepita risulta causalmente collegata con la condotta delittuosa e che il sequestro ha riguardato somme di danaro entrate nella disponibilità della società sulla scorta di un meccanismo sin dall'origine truffaldino, in ragione delle modalità di scelta dei contraenti e degli artifici per indurli alla stipula dei contratti; il profitto confiscabile è stato pertanto correttamente determinato facendo riferimento all'intero importo del corrispettivo versato proprio perché sussiste, in tal caso, un'ipotesi che non consente di calcolare il valore del bene o del servizio differentemente consegnato o assicurato (cfr. sez. 2, n. 33092 del 18/04/2018, Trasimeno, Rv. 273432). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre