CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 17570/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023Data pubblicazione 20/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 334/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 69 presso lo studio dell avvocato D ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 27 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che lo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023Data pubblicazione 20/06/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO ANCONA n. 592/2021depositata il 18/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORitenuto cheCon sentenza nr. 592/2021 la Corte di appello di Ancona accoglievaparzialmente l appello di * * avverso la pronuncia delTribunale di Urbino rideterminando l assegno di mantenimento delfiglio minore posto a carico del padre * * in € 400 00oltre al 50% delle spese straordinarie e rimodulando le modalità divisita del padre al figlio minore collocato presso la madre.[OSCURATO:PERSONA] del gravame all esito dell indagine istruttoria ritenevache non vi fossero ragioni idonee a giustificare un provvedimento diaffidamento esclusivo del minore alla madre e che nel complicatoquadro delle dinamiche relazionali relative al nucleo familiare il* dovesse essere affiancato nel recuperare quelle capacitàdi ascolto di empatia di comprensione delle esigenze del minoreche avrebbero potuto facilitare il ravvicinamento fra il padre ed ilfiglio ad una ripresa del dialogo tra di loro.* perciò il provvedimento di affido condiviso enell ottica di garantire un graduale recupero del rapporto padrefiglio venuto meno negli ultimi due anni demandava ai Servizisociali il compito di monitorare la situazione e di favorire la ripresadei rapporti con il minore.* ai provvedimenti economici osservava poi chel assegno di mantenimento posto a carico del padre nella misura di€ 325 00 in sede di separazione quando il minore aveva poco più di2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023tre anni andasse rivisto alla luce delle aumentate esigDeantaz peub bldicaezlio ne 20/06/2023figlio e portato così ad € 400 00 mensili oltre al 50% delle spesestraordinarie tenuto conto della complessiva situazione economichedelle parti.Avverso tale sentenza * * ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso* *Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative inprossimità dell udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato cheCon il primo motivo di ricorso l impugnante si duole della violazionee non corretta applicazione degli articoli 147 316 bis e 337 ter c.c.e dell art 6 l. 1° dicembre 1970 n. 898 e dell omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio in relazione all art. 360 comma 1 nr. 3e 5 c.p.c. relativamente alla determinazione dell ammontaredell assegno di mantenimento in favore del figlio.Si lamenta che il giudice di appello si sarebbe limitato aquantificare il contributo del mantenimento del minore senzaconsiderare le sue esigenze attuali i redditi dichiarati dalle parti ele esigenze di una nuova bambina nata dall unione del padre conun altra donna e senza procedere ad una nuova ed autonomavalutazione degli elementi fattuali della fattispecie già consideratidal *Si afferma che la Corte distrettuale non avrebbe dato il giustorilievo ai sopravvenuti oneri familiari dell obbligato rappresentatiin particolare dalla costituzione di un nuovo nucleo convivente edall acquisto di una casa con l accensione di un mutuo oneri che3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023avevano impoverito il * peraltro economicamDeantat peu bblgicaiàzio ne 20/06/2023provato.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degliarticoli 147 316 bis 337 ter e 337 quinquies c.c. e dell art 9 l.898/1970 circa l omessa indicazione del termine di decorrenza delnuovo e diverso assegno di mantenimento.Il primo motivo è inammissibile.Ed invero il ricorrente sotto le mentite spoglie di una censura diviolazione di legge dolendosi della non adeguata considerazione daparte della Corte di appello dei parametri normativi individuati dagliartt. 147 e 337 ter comma 4 c.c. contesta in realtà ladeterminazione in concreto operata dal giudice di merito circa lamisura dell assegno di mantenimento posto a proprio caricodeterminazione che però involge una valutazione comparata deiredditi di entrambi i genitori insindacabile in questa sede.* altro profilo la sentenza impugnata ha ritenuto che la misurastabilita dell assegno pag 22 ...risulta congrua in relazione siaalle esigenze attuali del minore sia alle complessive situazionieconomiche delle parti entrambe svolgono attività lavorative e inbase alle dichiarazioni dei redditi dell ultimo triennio hannopercepito un reddito annuo netto pari in media a circa € 22.000 il* ed € 22.200 00 circa la * inoltre risultanol appellante proprietaria in via esclusiva di un immobile el appellato comproprietario al 50% di un altro bene e tiene inconsiderazione il fatto che il * deve contribuire insiemeall attuale moglie anche all esigenze di una bambina nata dallanuova unione” .Tale statuizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corteavendo tenuto conto non solo delle rispettive sostanze ma anche4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023della capacità di lavoro professionale o casalingNoum erod dii raccioaltsa cgeunner ale 17570/2023Data pubblicazione 20/06/2023coniuge con espressa valorizzazione oltre che delle risorseeconomiche individuali anche delle accertate potenzialità reddituali * n. 6197 del 22/03/2005 e * n. 3974 del 19/03/2002in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio *n. 4811 del 01/03/2018 * n. 16739 del 06/08/2020 e *n. 19299 del 16/09/2020 nonché dei tempi di permanenza dellostesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica deicompiti domestici e di cura da loro assunti * n. 17089 del10/07/2013 .* consente di escludere il prospettato vizio di omesso esame sullecircostanze dedotte dal ricorrente negli atti di causa in realtà presein considerazione dalla Corte territoriale ovvero ritenute irrilevantiai fini della determinazionedell assegno di mantenimento nell interesse del figlio.Il secondo motivo è infondato.* ricordare che come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità la decorrenza dell assegno in favore dei figli va fattarisalire di regola alla data della domanda prescindendo l obbligo dimantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetticivili del matrimonio * 21087 del 2004 10119 del 2006 2015nr 3348 e non dalla data del provvedimento giudiziale per il notoprincipio per cui tempo occorrente per far valere il diritto in sedegiudiziale non deve tornare a danno di chi agisce.La decisione di appello si sostituisce a quella del primo giudice eproduce effetti con la medesima decorrenza.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso varigettato.Le spese seguono la soccombenza.5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023* dovuto sussistono i presupposti processuali per il versDatma puebnblitcoaz io ne 20/06/2023da parte del ricorrente ai sensi del l art. 13 comma 1 quaterd.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall art. 1comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228 di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato in misura pari a quello previsto per ilricorso.Si dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art. 52. d.lgs. 20 giugno 2003 n. 196.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023Data pubblicazione 20/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere * CC* * Consigliere* * Consigliere ** * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 334/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 69 presso lo studio dell avvocato D ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 27 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che lo rappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023Data pubblicazione 20/06/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO ANCONA n. 592/2021depositata il 18/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORitenuto cheCon sentenza nr. 592/2021 la Corte di appello di Ancona accoglievaparzialmente l appello di * * avverso la pronuncia delTribunale di Urbino rideterminando l assegno di mantenimento delfiglio minore posto a carico del padre * * in € 400 00oltre al 50% delle spese straordinarie e rimodulando le modalità divisita del padre al figlio minore collocato presso la madre.[OSCURATO:PERSONA] del gravame all esito dell indagine istruttoria ritenevache non vi fossero ragioni idonee a giustificare un provvedimento diaffidamento esclusivo del minore alla madre e che nel complicatoquadro delle dinamiche relazionali relative al nucleo familiare il* dovesse essere affiancato nel recuperare quelle capacitàdi ascolto di empatia di comprensione delle esigenze del minoreche avrebbero potuto facilitare il ravvicinamento fra il padre ed ilfiglio ad una ripresa del dialogo tra di loro.* perciò il provvedimento di affido condiviso enell ottica di garantire un graduale recupero del rapporto padrefiglio venuto meno negli ultimi due anni demandava ai Servizisociali il compito di monitorare la situazione e di favorire la ripresadei rapporti con il minore.* ai provvedimenti economici osservava poi chel assegno di mantenimento posto a carico del padre nella misura di€ 325 00 in sede di separazione quando il minore aveva poco più di2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023tre anni andasse rivisto alla luce delle aumentate esigDeantaz peub bldicaezlio ne 20/06/2023figlio e portato così ad € 400 00 mensili oltre al 50% delle spesestraordinarie tenuto conto della complessiva situazione economichedelle parti.Avverso tale sentenza * * ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso* *Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative inprossimità dell udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato cheCon il primo motivo di ricorso l impugnante si duole della violazionee non corretta applicazione degli articoli 147 316 bis e 337 ter c.c.e dell art 6 l. 1° dicembre 1970 n. 898 e dell omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio in relazione all art. 360 comma 1 nr. 3e 5 c.p.c. relativamente alla determinazione dell ammontaredell assegno di mantenimento in favore del figlio.Si lamenta che il giudice di appello si sarebbe limitato aquantificare il contributo del mantenimento del minore senzaconsiderare le sue esigenze attuali i redditi dichiarati dalle parti ele esigenze di una nuova bambina nata dall unione del padre conun altra donna e senza procedere ad una nuova ed autonomavalutazione degli elementi fattuali della fattispecie già consideratidal *Si afferma che la Corte distrettuale non avrebbe dato il giustorilievo ai sopravvenuti oneri familiari dell obbligato rappresentatiin particolare dalla costituzione di un nuovo nucleo convivente edall acquisto di una casa con l accensione di un mutuo oneri che3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023avevano impoverito il * peraltro economicamDeantat peu bblgicaiàzio ne 20/06/2023provato.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degliarticoli 147 316 bis 337 ter e 337 quinquies c.c. e dell art 9 l.898/1970 circa l omessa indicazione del termine di decorrenza delnuovo e diverso assegno di mantenimento.Il primo motivo è inammissibile.Ed invero il ricorrente sotto le mentite spoglie di una censura diviolazione di legge dolendosi della non adeguata considerazione daparte della Corte di appello dei parametri normativi individuati dagliartt. 147 e 337 ter comma 4 c.c. contesta in realtà ladeterminazione in concreto operata dal giudice di merito circa lamisura dell assegno di mantenimento posto a proprio caricodeterminazione che però involge una valutazione comparata deiredditi di entrambi i genitori insindacabile in questa sede.* altro profilo la sentenza impugnata ha ritenuto che la misurastabilita dell assegno pag 22 ...risulta congrua in relazione siaalle esigenze attuali del minore sia alle complessive situazionieconomiche delle parti entrambe svolgono attività lavorative e inbase alle dichiarazioni dei redditi dell ultimo triennio hannopercepito un reddito annuo netto pari in media a circa € 22.000 il* ed € 22.200 00 circa la * inoltre risultanol appellante proprietaria in via esclusiva di un immobile el appellato comproprietario al 50% di un altro bene e tiene inconsiderazione il fatto che il * deve contribuire insiemeall attuale moglie anche all esigenze di una bambina nata dallanuova unione” .Tale statuizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corteavendo tenuto conto non solo delle rispettive sostanze ma anche4 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023della capacità di lavoro professionale o casalingNoum erod dii raccioaltsa cgeunner ale 17570/2023Data pubblicazione 20/06/2023coniuge con espressa valorizzazione oltre che delle risorseeconomiche individuali anche delle accertate potenzialità reddituali * n. 6197 del 22/03/2005 e * n. 3974 del 19/03/2002in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio *n. 4811 del 01/03/2018 * n. 16739 del 06/08/2020 e *n. 19299 del 16/09/2020 nonché dei tempi di permanenza dellostesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica deicompiti domestici e di cura da loro assunti * n. 17089 del10/07/2013 .* consente di escludere il prospettato vizio di omesso esame sullecircostanze dedotte dal ricorrente negli atti di causa in realtà presein considerazione dalla Corte territoriale ovvero ritenute irrilevantiai fini della determinazionedell assegno di mantenimento nell interesse del figlio.Il secondo motivo è infondato.* ricordare che come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità la decorrenza dell assegno in favore dei figli va fattarisalire di regola alla data della domanda prescindendo l obbligo dimantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetticivili del matrimonio * 21087 del 2004 10119 del 2006 2015nr 3348 e non dalla data del provvedimento giudiziale per il notoprincipio per cui tempo occorrente per far valere il diritto in sedegiudiziale non deve tornare a danno di chi agisce.La decisione di appello si sostituisce a quella del primo giudice eproduce effetti con la medesima decorrenza.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso varigettato.Le spese seguono la soccombenza.5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023* dovuto sussistono i presupposti processuali per il versDatma puebnblitcoaz io ne 20/06/2023da parte del ricorrente ai sensi del l art. 13 comma 1 quaterd.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall art. 1comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228 di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato in misura pari a quello previsto per ilricorso.Si dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art. 52. d.lgs. 20 giugno 2003 n. 196. *Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cheliquida in favore della controricorrente in € 3500 00 per compensioltre € 200 00 per esborsi al 15% per spese generali ed accessoridi legge.Dichiara che ove dovuto sussistono i presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente ai sensi del l art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall art.1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228 di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato in misura pari a quello previsto per ilricorso.Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art.52. d.lgs. 20 giugno 2003 n. 196.Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione civile.Roma 10.5.2023Il Presidente6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023 * * Data pubblicazione 20/06/20237 di 7* **Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cheliquida in favore della controricorrente in € 3500 00 per compensioltre € 200 00 per esborsi al 15% per spese generali ed accessoridi legge.Dichiara che ove dovuto sussistono i presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente ai sensi del l art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall art.1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228 di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato in misura pari a quello previsto per ilricorso.Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art.52. d.lgs. 20 giugno 2003 n. 196.Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione civile.Roma 10.5.2023Il Presidente6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 334/2022Numero sezionale 2582/2023Numero di raccolta generale 17570/2023 * * Data pubblicazione 20/06/20237 di 7* *