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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2026

Cassazione n. 07445/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 7677/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di Saone, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Associazione delle Amministrazioni separate di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 176/2019 depositatail 15/07/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleUdito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] della Frazione di Saone (d’ora in poiper brevità ASUC) proponeva impugnazione avverso la sentenzan.609/2016 del Tribunale di Trento, con la quale erano state rigettate lesue domande di disapplicazione della delibera n.21 del 22.03.2012 delConsiglio Comunale del Comune di Tione di Trento avente ad oggetto lariorganizzazione delle partite tavolari relative a immobili di proprietàcomunale sui C.C.

Tione I, Tione II e Saone, nonché di accertamento che ibeni e tutte le particelle della partita tavolare 30 del C.C.

Saone, ancoratavolarmente allibrate all’estinto Comune di Saone, accorpato al [OSCURATO:PERSONA] di Trento nel 1928, non erano di proprietà del Comune di Tione diTrento, e di accertamento del diritto dell’ASUC di Saone alle renditepatrimoniali delle particelle pp.ff 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299,300/2, 300/3, 305, 306, 307, 314, 315/1, 315/4, 147/1 intavolate alnome del Comune di Saone, ed in subordine di accertamento diintervenuta usucapione della proprietà dei predetti beni in favoredell’[OSCURATO:PERSONA], quale ente esponenziale degli abitanti dellaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026frazione di Saone e del suo diritto di chiedere l’annotazione del vincolo diuso civico su dette particelle.Rinnovata la notifica della citazione in appello, si costituiva in secondogrado l’Associazione delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di Trento, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni precisatedall’appellante.Costituitosi, il Comune di Tione di Trento, chiedeva il rigetto dell’appello.Con la sentenza n. 176/2019 del 15.7.2019, la Corte d’Appello di Trentorespingeva l’appello, confermando la decisione di prime cure.Avverso questa sentenza l’ASUC della frazione di Saone ha propostoricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi.

Il Comune di Tione diTrento ha resistito con controricorso, mentre l’Associazione delleAmministrazioni Separate di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trento è rimastaintimata.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha concluso per il rigetto del ricorso.Nell’imminenza della pubblica udienza del 19.3.2026, l’ASUC della frazionedi Saone ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 1) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 29 dellaL.n. 1766/27, atteso che la pronuncia sarebbe stata emessa in difetto digiurisdizione dell’AGO in relazione ad accertamenti svolti in ordine adomande subordinate e questioni pregiudiziali sulla natura demanialecivica dei beni, rientranti nella giurisdizione speciale del Commissarioregionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 29 dellaL.n.1766/27.Il primo motivo di ricorso, col quale ci si duole dell'omessa pronuncia daparte della Corte distrettuale sul motivo di appello proposto in viapreliminare dall'ASUC per far valere il difetto di giurisdizione del GiudiceNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ordinario in favore della giurisdizione del Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 29 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1766relativamente alle domande comportanti l'accertamento della naturademaniale civica delle pp.ff. 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2,300/3, 305, 306, 307, 314, 315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CCSaone e della p.f. 445 della partita tavolare 54 CC Zuclo é inammissibile.Va anzitutto rilevato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte ilvizio di omessa pronuncia ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 112c.p.c. é ipotizzabile solo per l'omessa pronuncia su una domanda di meritoe non su una questione processuale, quale nella specie quella di difetto digiurisdizione (vedi in tal senso Cass. 16.10.2024 n. 26913; Cass.14.3.2018 n. 6174; Cass. 12.1.2016 n. 321; Cass. 10.11.2015 n. 22952).In secondo luogo la Corte distrettuale non ha affatto omesso dipronunciarsi sull'eccepito difetto di giurisdizione, in quanto alle pagine 12e 13 della sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile talecontestazione pregiudiziale di parte appellante, evidenziando che era statala stessa ASUC a proporre le sue domande davanti al Tribunale civileordinario di Trento anziché davanti al Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA], implicitamente riconoscendo con la suainiziativa la giurisdizione del primo, sulla quale non poteva considerarsisoccombente e quindi legittimata all'impugnazione sol perché le suedomande erano state rigettate nel merito dal Tribunale civile ordinario diTrento, in quanto le pronunce di rigetto comportavano comunque ilriconoscimento della giurisdizione del giudice adito, richiamando aconferma la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. sez. un.24.9.2018 n. 22439; Cass. 31.12.2018 n. 33685).In effetti, per giurisprudenza costante di questa Corte, e ciò giustifica lamancata rimessione della decisione sul punto alle sezioni unite di questaCorte ex art. 374 c.p.c., l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi adun giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato adNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto digiurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente sutale, autonomo capo della decisione (Cass. 31.12.2018 n.33685; Cass.sez. un. 24.9.2018 n. 22439; Cass. sez. un. 23.7.2018 n.19522; Cass.sez. un. 27.2.2017 n. 4878; Cass. sez. un. 19.1.2017 n. 1309; Cass. sez.un. 20.10.2016 n. 21260; Cass. 16.6.2010 n.14500) e la parte ricorrentenon ha offerto elementi per mutare tale orientamento, sicché il primomotivo di ricorso é inammissibile anche ex art. 360 bis n. 1) c.p.c..Neppure può dirsi, poi, come fatto dalla ricorrente, che le domande daessa proposte al Tribunale civile ordinario di Trento fossero unaconseguenza imposta dalla sentenza del Tribunale Regionale di GiustiziaAmministrativa di Trento n. 98 del 7/20.3.2013, che aveva dichiarato ildifetto di giurisdizione del giudice amministrativo, inizialmente aditodall'ASUC, per ottenere l'annullamento della delibera n. 21 del 22.3.2012del Consiglio Comunale del Comune di Tione di Trento di riordino dellepartite tavolari relative agli immobili di proprietà comunale sui C.C.

Tione1°, Tione 2° e Saone in favore del [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero l'ASUC hapromosso ben due cause davanti al Tribunale civile ordinario di Trento,una introdotta con ricorso in riassunzione nella quale oltre alladisapplicazione, o dichiarazione di inefficacia dell'indicata delibera, hachiesto di accertare l'insussistenza dei diritti di proprietà del Comune diTione di Trento sulla base dell'intestazione tavolare delle particelle sopraindicate al Comune di Saone, inteso come ente esponenziale dellacomunità degli abitanti di quella che era divenuta la frazione di Saone delComune di Tione di Trento, ed in subordine di accertare la sua proprietàsu quelle particelle per usucapione, o rivendica, e l'altra introdotta perproporre le stesse domande ma rispetto all'ulteriore particella p.f. 445riportata nella partita tavolare 54 CC Zuclo I, anch'essa intavolata a nomedel Comune di Saone, proponendo quindi domande che sono andate benNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026al di là del thema decidendum del giudizio inizialmente introdotto davantial [OSCURATO:PERSONA].2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 6,comma 2 del Regio Decreto del 28.3.1929 n. 499 (Legge Tavolare) e 2697c.c., denunciando la violazione delle norme tavolari e del principiodell’onere della prova in lesione della proprietà collettiva di 15 particelletavolarmente allibrate al nome del Comune di Saone.

In altri termini,secondo la ricorrente, difetterebbe la prova dell’acquisto del dante causaComune di Saone, da cui il Comune di Tione di Trento avrebbe acquistato idiritti dominicali per effetto dell’accorpamento avvenuto nel 1928.Con il secondo motivo si assume la violazione del principio dell'onereprobatorio proprio dell'actio negatoria esercitata e dell'art. 6 comma 2 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 499 (legge tavolare), secondo il quale "agli effettidell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprietà o di altri dirittireali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume,fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunqueopponga un diritto non iscritto".Tale motivo é in parte infondato, ed in parte inammissibile allorché conesso si invocano le circostanze di fatto nuove decisive in prosieguospecificate, che non sarebbero state considerate.Anzitutto il motivo é infondato in quanto l'impugnata sentenza non hainvertito l'onere probatorio dell'art. 2697 c.c., che non può ricollegarsi invia automatica all'assunzione dell'iniziativa giudiziale, ma deve tener contodella posizione delle parti rispetto al diritto fatto valere (Cass. sez. lav.17.7.2008 n. 19762).

L'affermazione secondo cui la dizione utilizzatadall'art. 2697 c.c., "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" implica che siacolui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravatodell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrastainnanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore inNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamentogiudiziale ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenutoche virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la partecontrointeressata rispetto all'azione di accertamento negativo.Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'oneredella prova di cui ai due commi dell'art. 2697 c.c. (che, come osservato indottrina, può essere considerato specificazione del più generale principiosecondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca leconseguenze per lei favorevoli previste dalla norma), conferma che essesono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sulcriterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al dirittooggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sulmedesimo.

Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterarein radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere dellaprova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivodel rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindiimponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamentepossibile ma spesso assai difficile.

La stessa giurisprudenza delle sezioniunite di questa Corte ha affermato, in tema di distinzione tra fatticostitutivi e fatti impeditivi, che è maggiormente ragionevole gravaredell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (Cass.sez. un. n. 141/2006).Nella specie, l'impugnata sentenza ha ritenuto assolto l'onere probatoriorelativo alla proprietà gravante sul Comune di Tione di Trento, convenutorispetto all'azione di accertamento negativo della proprietà esercitata neisuoi confronti dall'ASUC, sulla base dell'intavolazione, nella quale leparticelle, solo in subordine rivendicate dall'ASUC, risultano intestate alComune di Saone con la specifica dei titoli di acquisto della proprietà, chela stessa ricorrente indica, a pagina 21 del ricorso, in un contratto dicompravendita, un atto di reluizione, un atto divisionale e nell'usucapione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026e sulla base dell'accorpamento del Comune di Saone nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto col R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 109, pubblicato sulla GazzettaUfficiale il 9.2.1928, e col decreto del Podestà del Comune di Saonedell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

In forza di tali atti si é ritenuto che si sia verificata lasuccessione del Comune di Tione di Trento in tutti i rapporti inerenti allefunzioni ed alle strutture radicate nel territorio accorpato del Comune diSaone, non strettamente collegati a specifiche peculiarità dell'ordinamentosmembrato e che non fossero conseguenza di un potere direttamenteconferito all'ordinamento medesimo (si é citata in proposito in modopertinente Cass. sez. un. 28.4.1961 n. 975), e quindi anche nelpatrimonio del comune estinto e nella titolarità dei diritti e degli obblighirelativi.La prova dell'accorpamento del Comune di Saone nel Comune di Tione diTrento costituisce quindi la prova contraria alle risultanze tavolari, chepermette di ritenere dimostrata la proprietà delle particelle controverse incapo al Comune di Tione di Trento nel rispetto dell'art. 6 comma 2 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 499.Nel contempo l'impugnata sentenza, per escludere che l'intestazionetavolare al Comune di Saone delle particelle in subordine rivendicate efatte oggetto della domanda di usucapione da parte dell'ASUC, fosseavvenuta al medesimo, non come persona giuridica di diritto pubblicotitolare di un suo patrimonio, ma quale ente esponenziale della collettivitàlocale titolare di diritti di uso civico collettivi, ha fatto riferimento aldecreto del Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tale decreto,che si é impropriamente indicato a pagina 15 avere effettuato un vero eproprio accertamento in contraddittorio con i rappresentanti della frazionedi Saone, mentre in realtà si trattava di un mero atto ricognitivo di tipoamministrativo finalizzato all'assegnazione a categoria delle terre civiche,allo scioglimento della promiscuità, alla ripartizione delle terre ed allaconciliazione, e non di un atto giurisdizionale di accertamento dellaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026qualitas soli ex art. 29 comma 2° L. n. 1766/1927 idoneo a formaregiudicato. [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni dei rappresentantidelle frazioni di Bolbeno, Zuclo e Saone, tutte ormai facenti parte, insiemeal vecchio abitato di Tione, del Comune di Tione di Trento, e delledichiarazioni del Podestà del Comune di Tione di Trento, e tenuto contodel libro fondiario e della corrispondenza con gli inventari, ha ritenutogravate dall'uso civico di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L.n.1766/1927 (pascolo, legnatico, stramatico, taglio erbe ed escavazionesassi e sabbia) a favore delle suindicate frazioni tutte le particelle dellapartita tavolare 30 CC Saone, fatta eccezione per la particella ed. 72, leparticelle p.f. 173, 244, 245, 314, 315, 258, 299, 300, 305, 306 e 307 ela particella ed. 154, dalle quali sono derivate le particelle rivendicatedall'[OSCURATO:PERSONA].Sulla base dell'atto amministrativo ricognitivo del Commissario per gli UsiCivici del 14.11.1934, definitivo per mancata impugnazione, anche se noncostituente un giudicato preclusivo, la Corte distrettuale ha quindi ritenutoche non sussistesse la legittimazione dell'ASUC ad agire in via subordinataper la rivendica, o l'usucapione della proprietà delle particelle pp.ff.173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2, 300/3, 305, 306, 307, 314,315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CC Saone e della p.f. 445 dellapartita tavolare 54 CC Zuclo.

Ciò in quanto le amministrazioni separatedegli usi civici, che non sono inserite nell'ambito dell'apparatoorganizzativo della P.A. comunale (vedi in tal senso Cass. sez. un. ord. n.5192/2026), hanno una legittimazione limitata all'amministrazione deibeni demaniali di originaria appartenenza della frazione descritti neldecreto commissariale di cui all'art. 42 del R.D. n. 332/1928, di quelli giàdi proprietà della frazione al momento dell'entrata in vigore della leggedella [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] suscettibili diessere gravati dal vincolo di uso civico e di quelli autonomamenteNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026acquistati ex art. 17 di tale legge, fattispecie che sono state ritenuteincidentalmente non ricorrenti nel caso esaminato.Per il resto la ricorrente vorrebbe ottenere, in questa sede, unarivalutazione di merito del materiale istruttorio in ordine all'esistenza didiritti di uso civico della frazione di Saone da essa rappresentata, che noné consentita in sede di legittimità, per giunta al di fuori dell'impugnazionedi sentenze della giurisdizione speciale ex art. 29 della L. n. 1766/1927del Commissario regionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] in tema diqualitas soli, ed invoca la mancata considerazione dell'anteriorità delverbale di impianto n. 46 del 1909 posto a base dell'intavolazione a favoredel Comune di Saone rispetto alla costituzione in Italia di detto comune, el'autonomia del suo acquisto in data 20.4.1963 della particella 1471/1 PT30 CC Saone, circostanze di fatto non trattate dall'impugnata sentenza erichiedenti anche accertamenti di fatto per le quali avrebbe dovutoindicare, a pena d'inammissibilità, mentre non l'ha fatto, dove e quandoavrebbe sottoposto alla discussione delle parti tali circostanze decisive.Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto invirtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarenel merito la questione stessa (vedi ex multis Cass. 21.2.2023 n. 5429;Cass. 6.12.2022 n. 35595; Cass. 21.12.2021 n. 40984; Cass. 9.8.2018n.20694).3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., cisi duole del vizio di omessa pronuncia nella parte in cui la sentenzaafferma che vi sarebbe un accertamento del Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo il quale i terreniNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026oggetto di causa non apparterrebbero alla frazione di Saone, nonessendovi stato in realtà alcun accertamento sul punto.Con il terzo motivo la ricorrente si duole ai sensi dell'art. 360 commaprimo n.4) c.p.c. dell'omessa pronuncia della Corte distrettuale sulladomanda dell'ASUC di accertamento dell'appartenenza delle particellepp.ff. 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2, 300/3, 305, 306, 307,314, 315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CC Saone e della p.f. 445della partita tavolare 54 CC Zuclo alla collettività degli abitanti dellafrazione di Saone da essa rappresentata, sostenendo che l'impugnatasentenza avrebbe attribuito erroneamente valore di vero e proprioaccertamento giudiziale passato in giudicato al verbale del Commissarioper gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sopra menzionato, che era in realtà unmero atto amministrativo ricognitivo, e che su tale errato presuppostoavrebbe fondato la propria mancata pronuncia su tale domanda.Il motivo é inammissibile, perché non si confronta con la motivazione ed ildispositivo della sentenza del Tribunale civile di Trento, confermata insecondo grado, che tenendo conto delle domande avanzate dall'ASUC nonsi é mai pronunciata in via principale, o incidentale, sulla demanialità diuso civico in capo agli abitanti della frazione di Saone rappresentatidall'ASUC delle particelle sopra indicate, che richiedendo l'accertamentodella qualitas soli e l'effettuazione di complessi accertamenti tecnici aritroso, sarebbe stata riservata alla giurisdizione speciale del Commissarioregionale per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] ex art. 29 dellaL.n.1766/1927.L'ASUC, infatti, aveva chiesto in via principale la disapplicazione delladelibera n. 21/2012 del Consiglio Comunale di Tione di Trento di riordinodelle partite tavolari e l'accertamento negativo della proprietà diquest'ultimo sulle particelle sopra indicate perché tavolarmente ancoraintestate all'estinto Comune di Saone con conseguente suo diritto dipercepirne le rendite patrimoniali, ed in subordine aveva chiesto diNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertare in suo favore la proprietà di dette particelle a titolo diusucapione, o di rivendica, senza mai domandare l'accertamento dellanatura demaniale civica a favore della collettività della frazione di Saone ditali particelle, che non poteva essere richiesto al [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, in effetti, ha fatto riferimento all'attoamministrativo ricognitivo del Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], impropriamente indicato come atto di vero e proprioaccertamento ma senza alcun riferimento ad un intervenuto giudicato, edal suo contenuto di esclusione di usi civici per le particelle dalle quali sonoderivate quelle in questione, ed alla mancata domanda dell’ASUC allaProvincia Autonoma di Trento per la regolarizzazione degli usi civici, nonper accertare con efficacia di giudicato l'inesistenza di usi civici sulleparticelle delle quali si tratta, ma per escludere, in rapporto alle previsionidegli articoli 6, 13, 14 e 15 della legge provinciale n. 6 del 14.6.2005 dellaProvincia Autonoma di Trento, la legittimazione dell'ASUC ad agire perl'usucapione, o la rivendicazione della proprietà delle particelle inquestione.4) Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 4 comma 3 lett. a) della L.P.

Trento n. 6/2005del 14.6.2005 e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., l’omessapronuncia in punto di rivendica e usucapione e il difetto di motivazione.Secondo la ricorrente, l’ASUC avrebbe pieno titolo per agire a tutela deidiritti della comunità di abitanti di cui è ente esponenziale.Con il quarto motivo ci si duole dell'omessa pronuncia sulle domandesubordinate di rivendica e di usucapione avanzate dall'ASUC, dellaviolazione dell'art. 4 comma 3 lettera a) della L. P. Trento n.6/2005 del14.6.2005, che stabilisce che all'amministrazione dei beni fazionali di usocivico provvede un comitato eletto dagli aventi diritto, nonché della nullitàdella sentenza impugnata per omessa motivazione, o per motivazioneNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026irrimediabilmente contraddittoria, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.Il motivo é infondato sotto tutti i profili di censura prospettati.Anzitutto non vi é stata alcuna omessa pronuncia sulle domandesubordinate di rivendica e di usucapione della proprietà avanzatedall'[OSCURATO:PERSONA], in quanto per esse l'impugnata sentenzaha riconosciuto piuttosto un difetto di legittimazione attivadell'[OSCURATO:PERSONA] in base agli articoli 6, 13, 14 e 15 dellalegge provinciale n. 6 del 14.6.2005 della [OSCURATO:PERSONA] di Trento,tenendo conto dei limiti di operatività e di funzioni di tale particolaresoggetto giuridico, che non le consentono di agire a tutela di diritti chenon siano affidati alla sua gestione e per i quali manchi la titolarità afavore degli abitanti della frazione, il tutto sulla base dell'intavolazionedelle particelle al Comune di Saone, del trasferimento dei diritti dellostesso a seguito di accorpamento al Comune di Tione di Trento e dellamancata inclusione delle particelle rivendicate dall'ASUC della frazione diSaone tra quelle gravate da uso civico secondo l'atto ricognitivo delCommissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il rigetto nel merito della domanda dell'ASUC di accertamento negativodella proprietà del Comune di Tione di Trento sulle particelle in questione,ed il riconosciuto difetto di legittimazione della ricorrente a proporre in viasubordinata domande di usucapione, o rivendica della proprietà su taliparticelle, non hanno comportato alcuna violazione dell'art. 4 comma 3lettera a) della L. P. Trento n. 6/2005 del 14.6.2005, che stabilisce cheall'amministrazione dei beni fazionali di uso civico provvede un comitatoeletto dagli aventi diritto.Tale riconosciuto difetto di legittimazione dell'ASUC non contrasta coiprincipi affermati dalla richiamata sentenza n. 1748/1992 di questa Corte,secondo la quale le frazioni del Comune - che, di norma costituiscono unamera entità naturale di fatto caratterizzata dalla presenzaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell'insediamento di una parte della popolazione comunale in una localitàstaccata da altri nuclei abitati dell'ente locale e dotata di interessi, sempredi fatto, legati a circostanze di ordine economico, storico, sociale ereligioso - hanno tuttavia, in materia di amministrazione di beniassoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettivitàdiversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamenteesercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni,nominarsi secondo le previsioni dell'art. 26 della l. 16 giugno 1927 n.1766e del relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. 26 febbraio 1928n.332, come successivamente modificato e integrato.Tale sentenza, infatti, é stata pronunciata in un giudizio che era statopromosso da alcuni abitanti di una frazione davanti al Commissarioregionale per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il sequestro dibeni asseritamente gravati da diritti di uso civico a bosco a favore degliabitanti di una frazione contro un Comune che ne aveva intrapreso iltaglio, allo scopo di vedere riconosciuta dalla giurisdizione specialel'esistenza del diritto di uso civico a favore dei soli abitanti della frazione,ed in relazione a tale situazione giuridica soggettiva é stata riconosciuta lalegittimazione anche pretensiva dell'intervenuta [OSCURATO:PERSONA], ma una legittimazione siffatta non sussiste quando davantial [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] pretenda di agire per fareaccertare l'usucapione, o in rivendica, ma a tutela non di un diritto di usocivico della collettività della frazione a tal fine rappresentata, ma di dirittidi proprietà ad essa asseritamente facenti capo in contrasto con laproprietà del Comune intavolata, per i quali manca totalmente una suafunzione rappresentativa degli abitanti della frazione.Da ultimo il motivo é infondato ed in parte inammissibile in punto dicensura motivazionale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Va richiamato anzitutto quanto già riportato circa le motivazioni addottedall'impugnata sentenza in punto di rigetto della domanda principale diaccertamento negativo della proprietà del Comune di Tione di Trento, e dirichiesta di disapplicazione della delibera n. 21/2012 del ConsiglioComunale di Tione di Trento e di ritenuto difetto di legittimazione attivadell'ASUC quanto alle domande subordinate di usucapione e dirivendicazione della proprietà delle particelle oggetto di causa, cheevidentemente non possono considerarsi inesistenti solo perchésfavorevoli per la ricorrente.Va detto poi che dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.apportata dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83,convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 134, non é più sindacabilela motivazione contraddittoria, o insufficiente.Da ultimo si critica la sentenza impugnata per avere affermato all'ultimapagina, e peraltro solo ad abundantiam, che "nessuna lesioneall'estensione della titolarità né dell'esercizio dei diritti di uso civico, comericonosciuti ai residenti della frazione di Saone e amministrati dall'ASUCpotrebbe derivare dall'intestazione formale al Comune di Tione dei beniallibrati all'estinto Comune di Saone".

Si assume l'insuperabilecontraddizione esistente tra tale frase ed il fatto che l'interesseall'accertamento del diritto é connaturato al diritto all'intestazione delbene medesimo a proprio nome, o al mantenimento dell'intestazione delbene a proprio nome.La suddetta motivazione é preceduta dalle parole "Oltre a tale assorbenterilievo, di per sé esaustivo", ed é quindi una mera argomentazione adabundantiam, per la quale si può richiamare la giurisprudenza consolidatadi questa Corte secondo la quale in sede di legittimità sono inammissibili,per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazionicontenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte"ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto priveNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo delladecisione (vedi Cass. sez. lav. 22.10.2014 n. 22380; Cass. sez. lav.22.11.2010 n. 23635; Cass. 5.6.2007 n. 13068).In ogni caso anche tale argomentazione va rapportata al fatto che l'ASUCpretendeva di far valere, attraverso le domande subordinate, dei diritti diproprietà facenti capo agli abitanti della frazione, che in realtà eralegittimata a rappresentare solo a tutela di diritti di uso civico ad essafacenti capo sia in fase pretensiva, che difensiva, davanti al Commissarioregionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA], avente giurisdizione esclusivaex art. 29 della L.n.1766/1927 nei giudizi volti all'accertamento,all'acquisizione ed alla tutela dei diritti di uso civico degli abitanti dellafrazione rappresentati dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ed infavore del Comune di Tione di Trento, mentre nulla va disposto per laparte intimata.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:USI CIVICIUd.19/03/2026 PULorenzo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereStefano [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCristina [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 7677/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di Saone, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Associazione delle Amministrazioni separate di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 176/2019 depositatail 15/07/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleUdito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] della Frazione di Saone (d’ora in poiper brevità ASUC) proponeva impugnazione avverso la sentenzan.609/2016 del Tribunale di Trento, con la quale erano state rigettate lesue domande di disapplicazione della delibera n.21 del 22.03.2012 delConsiglio Comunale del Comune di Tione di Trento avente ad oggetto lariorganizzazione delle partite tavolari relative a immobili di proprietàcomunale sui C.C.

Tione I, Tione II e Saone, nonché di accertamento che ibeni e tutte le particelle della partita tavolare 30 del C.C.

Saone, ancoratavolarmente allibrate all’estinto Comune di Saone, accorpato al [OSCURATO:PERSONA] di Trento nel 1928, non erano di proprietà del Comune di Tione diTrento, e di accertamento del diritto dell’ASUC di Saone alle renditepatrimoniali delle particelle pp.ff 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299,300/2, 300/3, 305, 306, 307, 314, 315/1, 315/4, 147/1 intavolate alnome del Comune di Saone, ed in subordine di accertamento diintervenuta usucapione della proprietà dei predetti beni in favoredell’[OSCURATO:PERSONA], quale ente esponenziale degli abitanti dellaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026frazione di Saone e del suo diritto di chiedere l’annotazione del vincolo diuso civico su dette particelle.Rinnovata la notifica della citazione in appello, si costituiva in secondogrado l’Associazione delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di Trento, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni precisatedall’appellante.Costituitosi, il Comune di Tione di Trento, chiedeva il rigetto dell’appello.Con la sentenza n. 176/2019 del 15.7.2019, la Corte d’Appello di Trentorespingeva l’appello, confermando la decisione di prime cure.Avverso questa sentenza l’ASUC della frazione di Saone ha propostoricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi.

Il Comune di Tione diTrento ha resistito con controricorso, mentre l’Associazione delleAmministrazioni Separate di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trento è rimastaintimata.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha concluso per il rigetto del ricorso.Nell’imminenza della pubblica udienza del 19.3.2026, l’ASUC della frazionedi Saone ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 1) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 29 dellaL.n. 1766/27, atteso che la pronuncia sarebbe stata emessa in difetto digiurisdizione dell’AGO in relazione ad accertamenti svolti in ordine adomande subordinate e questioni pregiudiziali sulla natura demanialecivica dei beni, rientranti nella giurisdizione speciale del Commissarioregionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 29 dellaL.n.1766/27.Il primo motivo di ricorso, col quale ci si duole dell'omessa pronuncia daparte della Corte distrettuale sul motivo di appello proposto in viapreliminare dall'ASUC per far valere il difetto di giurisdizione del GiudiceNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ordinario in favore della giurisdizione del Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 29 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1766relativamente alle domande comportanti l'accertamento della naturademaniale civica delle pp.ff. 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2,300/3, 305, 306, 307, 314, 315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CCSaone e della p.f. 445 della partita tavolare 54 CC Zuclo é inammissibile.Va anzitutto rilevato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte ilvizio di omessa pronuncia ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 112c.p.c. é ipotizzabile solo per l'omessa pronuncia su una domanda di meritoe non su una questione processuale, quale nella specie quella di difetto digiurisdizione (vedi in tal senso Cass. 16.10.2024 n. 26913; Cass.14.3.2018 n. 6174; Cass. 12.1.2016 n. 321; Cass. 10.11.2015 n. 22952).In secondo luogo la Corte distrettuale non ha affatto omesso dipronunciarsi sull'eccepito difetto di giurisdizione, in quanto alle pagine 12e 13 della sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile talecontestazione pregiudiziale di parte appellante, evidenziando che era statala stessa ASUC a proporre le sue domande davanti al Tribunale civileordinario di Trento anziché davanti al Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA], implicitamente riconoscendo con la suainiziativa la giurisdizione del primo, sulla quale non poteva considerarsisoccombente e quindi legittimata all'impugnazione sol perché le suedomande erano state rigettate nel merito dal Tribunale civile ordinario diTrento, in quanto le pronunce di rigetto comportavano comunque ilriconoscimento della giurisdizione del giudice adito, richiamando aconferma la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. sez. un.24.9.2018 n. 22439; Cass. 31.12.2018 n. 33685).In effetti, per giurisprudenza costante di questa Corte, e ciò giustifica lamancata rimessione della decisione sul punto alle sezioni unite di questaCorte ex art. 374 c.p.c., l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi adun giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato adNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto digiurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente sutale, autonomo capo della decisione (Cass. 31.12.2018 n.33685; Cass.sez. un. 24.9.2018 n. 22439; Cass. sez. un. 23.7.2018 n.19522; Cass.sez. un. 27.2.2017 n. 4878; Cass. sez. un. 19.1.2017 n. 1309; Cass. sez.un. 20.10.2016 n. 21260; Cass. 16.6.2010 n.14500) e la parte ricorrentenon ha offerto elementi per mutare tale orientamento, sicché il primomotivo di ricorso é inammissibile anche ex art. 360 bis n. 1) c.p.c..Neppure può dirsi, poi, come fatto dalla ricorrente, che le domande daessa proposte al Tribunale civile ordinario di Trento fossero unaconseguenza imposta dalla sentenza del Tribunale Regionale di GiustiziaAmministrativa di Trento n. 98 del 7/20.3.2013, che aveva dichiarato ildifetto di giurisdizione del giudice amministrativo, inizialmente aditodall'ASUC, per ottenere l'annullamento della delibera n. 21 del 22.3.2012del Consiglio Comunale del Comune di Tione di Trento di riordino dellepartite tavolari relative agli immobili di proprietà comunale sui C.C.

Tione1°, Tione 2° e Saone in favore del [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero l'ASUC hapromosso ben due cause davanti al Tribunale civile ordinario di Trento,una introdotta con ricorso in riassunzione nella quale oltre alladisapplicazione, o dichiarazione di inefficacia dell'indicata delibera, hachiesto di accertare l'insussistenza dei diritti di proprietà del Comune diTione di Trento sulla base dell'intestazione tavolare delle particelle sopraindicate al Comune di Saone, inteso come ente esponenziale dellacomunità degli abitanti di quella che era divenuta la frazione di Saone delComune di Tione di Trento, ed in subordine di accertare la sua proprietàsu quelle particelle per usucapione, o rivendica, e l'altra introdotta perproporre le stesse domande ma rispetto all'ulteriore particella p.f. 445riportata nella partita tavolare 54 CC Zuclo I, anch'essa intavolata a nomedel Comune di Saone, proponendo quindi domande che sono andate benNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026al di là del thema decidendum del giudizio inizialmente introdotto davantial [OSCURATO:PERSONA].2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 6,comma 2 del Regio Decreto del 28.3.1929 n. 499 (Legge Tavolare) e 2697c.c., denunciando la violazione delle norme tavolari e del principiodell’onere della prova in lesione della proprietà collettiva di 15 particelletavolarmente allibrate al nome del Comune di Saone.

In altri termini,secondo la ricorrente, difetterebbe la prova dell’acquisto del dante causaComune di Saone, da cui il Comune di Tione di Trento avrebbe acquistato idiritti dominicali per effetto dell’accorpamento avvenuto nel 1928.Con il secondo motivo si assume la violazione del principio dell'onereprobatorio proprio dell'actio negatoria esercitata e dell'art. 6 comma 2 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 499 (legge tavolare), secondo il quale "agli effettidell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprietà o di altri dirittireali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume,fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunqueopponga un diritto non iscritto".Tale motivo é in parte infondato, ed in parte inammissibile allorché conesso si invocano le circostanze di fatto nuove decisive in prosieguospecificate, che non sarebbero state considerate.Anzitutto il motivo é infondato in quanto l'impugnata sentenza non hainvertito l'onere probatorio dell'art. 2697 c.c., che non può ricollegarsi invia automatica all'assunzione dell'iniziativa giudiziale, ma deve tener contodella posizione delle parti rispetto al diritto fatto valere (Cass. sez. lav.17.7.2008 n. 19762).

L'affermazione secondo cui la dizione utilizzatadall'art. 2697 c.c., "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" implica che siacolui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravatodell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrastainnanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore inNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamentogiudiziale ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenutoche virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la partecontrointeressata rispetto all'azione di accertamento negativo.Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'oneredella prova di cui ai due commi dell'art. 2697 c.c. (che, come osservato indottrina, può essere considerato specificazione del più generale principiosecondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca leconseguenze per lei favorevoli previste dalla norma), conferma che essesono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sulcriterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al dirittooggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sulmedesimo.

Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterarein radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere dellaprova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivodel rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindiimponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamentepossibile ma spesso assai difficile.

La stessa giurisprudenza delle sezioniunite di questa Corte ha affermato, in tema di distinzione tra fatticostitutivi e fatti impeditivi, che è maggiormente ragionevole gravaredell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (Cass.sez. un. n. 141/2006).Nella specie, l'impugnata sentenza ha ritenuto assolto l'onere probatoriorelativo alla proprietà gravante sul Comune di Tione di Trento, convenutorispetto all'azione di accertamento negativo della proprietà esercitata neisuoi confronti dall'ASUC, sulla base dell'intavolazione, nella quale leparticelle, solo in subordine rivendicate dall'ASUC, risultano intestate alComune di Saone con la specifica dei titoli di acquisto della proprietà, chela stessa ricorrente indica, a pagina 21 del ricorso, in un contratto dicompravendita, un atto di reluizione, un atto divisionale e nell'usucapione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026e sulla base dell'accorpamento del Comune di Saone nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto col R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 109, pubblicato sulla GazzettaUfficiale il 9.2.1928, e col decreto del Podestà del Comune di Saonedell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

In forza di tali atti si é ritenuto che si sia verificata lasuccessione del Comune di Tione di Trento in tutti i rapporti inerenti allefunzioni ed alle strutture radicate nel territorio accorpato del Comune diSaone, non strettamente collegati a specifiche peculiarità dell'ordinamentosmembrato e che non fossero conseguenza di un potere direttamenteconferito all'ordinamento medesimo (si é citata in proposito in modopertinente Cass. sez. un. 28.4.1961 n. 975), e quindi anche nelpatrimonio del comune estinto e nella titolarità dei diritti e degli obblighirelativi.La prova dell'accorpamento del Comune di Saone nel Comune di Tione diTrento costituisce quindi la prova contraria alle risultanze tavolari, chepermette di ritenere dimostrata la proprietà delle particelle controverse incapo al Comune di Tione di Trento nel rispetto dell'art. 6 comma 2 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 499.Nel contempo l'impugnata sentenza, per escludere che l'intestazionetavolare al Comune di Saone delle particelle in subordine rivendicate efatte oggetto della domanda di usucapione da parte dell'ASUC, fosseavvenuta al medesimo, non come persona giuridica di diritto pubblicotitolare di un suo patrimonio, ma quale ente esponenziale della collettivitàlocale titolare di diritti di uso civico collettivi, ha fatto riferimento aldecreto del Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tale decreto,che si é impropriamente indicato a pagina 15 avere effettuato un vero eproprio accertamento in contraddittorio con i rappresentanti della frazionedi Saone, mentre in realtà si trattava di un mero atto ricognitivo di tipoamministrativo finalizzato all'assegnazione a categoria delle terre civiche,allo scioglimento della promiscuità, alla ripartizione delle terre ed allaconciliazione, e non di un atto giurisdizionale di accertamento dellaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026qualitas soli ex art. 29 comma 2° L. n. 1766/1927 idoneo a formaregiudicato. [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni dei rappresentantidelle frazioni di Bolbeno, Zuclo e Saone, tutte ormai facenti parte, insiemeal vecchio abitato di Tione, del Comune di Tione di Trento, e delledichiarazioni del Podestà del Comune di Tione di Trento, e tenuto contodel libro fondiario e della corrispondenza con gli inventari, ha ritenutogravate dall'uso civico di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L.n.1766/1927 (pascolo, legnatico, stramatico, taglio erbe ed escavazionesassi e sabbia) a favore delle suindicate frazioni tutte le particelle dellapartita tavolare 30 CC Saone, fatta eccezione per la particella ed. 72, leparticelle p.f. 173, 244, 245, 314, 315, 258, 299, 300, 305, 306 e 307 ela particella ed. 154, dalle quali sono derivate le particelle rivendicatedall'[OSCURATO:PERSONA].Sulla base dell'atto amministrativo ricognitivo del Commissario per gli UsiCivici del 14.11.1934, definitivo per mancata impugnazione, anche se noncostituente un giudicato preclusivo, la Corte distrettuale ha quindi ritenutoche non sussistesse la legittimazione dell'ASUC ad agire in via subordinataper la rivendica, o l'usucapione della proprietà delle particelle pp.ff.173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2, 300/3, 305, 306, 307, 314,315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CC Saone e della p.f. 445 dellapartita tavolare 54 CC Zuclo.

Ciò in quanto le amministrazioni separatedegli usi civici, che non sono inserite nell'ambito dell'apparatoorganizzativo della P.A. comunale (vedi in tal senso Cass. sez. un. ord. n.5192/2026), hanno una legittimazione limitata all'amministrazione deibeni demaniali di originaria appartenenza della frazione descritti neldecreto commissariale di cui all'art. 42 del R.D. n. 332/1928, di quelli giàdi proprietà della frazione al momento dell'entrata in vigore della leggedella [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] suscettibili diessere gravati dal vincolo di uso civico e di quelli autonomamenteNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026acquistati ex art. 17 di tale legge, fattispecie che sono state ritenuteincidentalmente non ricorrenti nel caso esaminato.Per il resto la ricorrente vorrebbe ottenere, in questa sede, unarivalutazione di merito del materiale istruttorio in ordine all'esistenza didiritti di uso civico della frazione di Saone da essa rappresentata, che noné consentita in sede di legittimità, per giunta al di fuori dell'impugnazionedi sentenze della giurisdizione speciale ex art. 29 della L. n. 1766/1927del Commissario regionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] in tema diqualitas soli, ed invoca la mancata considerazione dell'anteriorità delverbale di impianto n. 46 del 1909 posto a base dell'intavolazione a favoredel Comune di Saone rispetto alla costituzione in Italia di detto comune, el'autonomia del suo acquisto in data 20.4.1963 della particella 1471/1 PT30 CC Saone, circostanze di fatto non trattate dall'impugnata sentenza erichiedenti anche accertamenti di fatto per le quali avrebbe dovutoindicare, a pena d'inammissibilità, mentre non l'ha fatto, dove e quandoavrebbe sottoposto alla discussione delle parti tali circostanze decisive.Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto invirtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarenel merito la questione stessa (vedi ex multis Cass. 21.2.2023 n. 5429;Cass. 6.12.2022 n. 35595; Cass. 21.12.2021 n. 40984; Cass. 9.8.2018n.20694).3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., cisi duole del vizio di omessa pronuncia nella parte in cui la sentenzaafferma che vi sarebbe un accertamento del Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo il quale i terreniNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026oggetto di causa non apparterrebbero alla frazione di Saone, nonessendovi stato in realtà alcun accertamento sul punto.Con il terzo motivo la ricorrente si duole ai sensi dell'art. 360 commaprimo n.4) c.p.c. dell'omessa pronuncia della Corte distrettuale sulladomanda dell'ASUC di accertamento dell'appartenenza delle particellepp.ff. 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2, 300/3, 305, 306, 307,314, 315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CC Saone e della p.f. 445della partita tavolare 54 CC Zuclo alla collettività degli abitanti dellafrazione di Saone da essa rappresentata, sostenendo che l'impugnatasentenza avrebbe attribuito erroneamente valore di vero e proprioaccertamento giudiziale passato in giudicato al verbale del Commissarioper gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sopra menzionato, che era in realtà unmero atto amministrativo ricognitivo, e che su tale errato presuppostoavrebbe fondato la propria mancata pronuncia su tale domanda.Il motivo é inammissibile, perché non si confronta con la motivazione ed ildispositivo della sentenza del Tribunale civile di Trento, confermata insecondo grado, che tenendo conto delle domande avanzate dall'ASUC nonsi é mai pronunciata in via principale, o incidentale, sulla demanialità diuso civico in capo agli abitanti della frazione di Saone rappresentatidall'ASUC delle particelle sopra indicate, che richiedendo l'accertamentodella qualitas soli e l'effettuazione di complessi accertamenti tecnici aritroso, sarebbe stata riservata alla giurisdizione speciale del Commissarioregionale per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] ex art. 29 dellaL.n.1766/1927.L'ASUC, infatti, aveva chiesto in via principale la disapplicazione delladelibera n. 21/2012 del Consiglio Comunale di Tione di Trento di riordinodelle partite tavolari e l'accertamento negativo della proprietà diquest'ultimo sulle particelle sopra indicate perché tavolarmente ancoraintestate all'estinto Comune di Saone con conseguente suo diritto dipercepirne le rendite patrimoniali, ed in subordine aveva chiesto diNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertare in suo favore la proprietà di dette particelle a titolo diusucapione, o di rivendica, senza mai domandare l'accertamento dellanatura demaniale civica a favore della collettività della frazione di Saone ditali particelle, che non poteva essere richiesto al [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, in effetti, ha fatto riferimento all'attoamministrativo ricognitivo del Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], impropriamente indicato come atto di vero e proprioaccertamento ma senza alcun riferimento ad un intervenuto giudicato, edal suo contenuto di esclusione di usi civici per le particelle dalle quali sonoderivate quelle in questione, ed alla mancata domanda dell’ASUC allaProvincia Autonoma di Trento per la regolarizzazione degli usi civici, nonper accertare con efficacia di giudicato l'inesistenza di usi civici sulleparticelle delle quali si tratta, ma per escludere, in rapporto alle previsionidegli articoli 6, 13, 14 e 15 della legge provinciale n. 6 del 14.6.2005 dellaProvincia Autonoma di Trento, la legittimazione dell'ASUC ad agire perl'usucapione, o la rivendicazione della proprietà delle particelle inquestione.4) Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 4 comma 3 lett. a) della L.P.

Trento n. 6/2005del 14.6.2005 e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., l’omessapronuncia in punto di rivendica e usucapione e il difetto di motivazione.Secondo la ricorrente, l’ASUC avrebbe pieno titolo per agire a tutela deidiritti della comunità di abitanti di cui è ente esponenziale.Con il quarto motivo ci si duole dell'omessa pronuncia sulle domandesubordinate di rivendica e di usucapione avanzate dall'ASUC, dellaviolazione dell'art. 4 comma 3 lettera a) della L. P. Trento n.6/2005 del14.6.2005, che stabilisce che all'amministrazione dei beni fazionali di usocivico provvede un comitato eletto dagli aventi diritto, nonché della nullitàdella sentenza impugnata per omessa motivazione, o per motivazioneNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026irrimediabilmente contraddittoria, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.Il motivo é infondato sotto tutti i profili di censura prospettati.Anzitutto non vi é stata alcuna omessa pronuncia sulle domandesubordinate di rivendica e di usucapione della proprietà avanzatedall'[OSCURATO:PERSONA], in quanto per esse l'impugnata sentenzaha riconosciuto piuttosto un difetto di legittimazione attivadell'[OSCURATO:PERSONA] in base agli articoli 6, 13, 14 e 15 dellalegge provinciale n. 6 del 14.6.2005 della [OSCURATO:PERSONA] di Trento,tenendo conto dei limiti di operatività e di funzioni di tale particolaresoggetto giuridico, che non le consentono di agire a tutela di diritti chenon siano affidati alla sua gestione e per i quali manchi la titolarità afavore degli abitanti della frazione, il tutto sulla base dell'intavolazionedelle particelle al Comune di Saone, del trasferimento dei diritti dellostesso a seguito di accorpamento al Comune di Tione di Trento e dellamancata inclusione delle particelle rivendicate dall'ASUC della frazione diSaone tra quelle gravate da uso civico secondo l'atto ricognitivo delCommissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il rigetto nel merito della domanda dell'ASUC di accertamento negativodella proprietà del Comune di Tione di Trento sulle particelle in questione,ed il riconosciuto difetto di legittimazione della ricorrente a proporre in viasubordinata domande di usucapione, o rivendica della proprietà su taliparticelle, non hanno comportato alcuna violazione dell'art. 4 comma 3lettera a) della L. P. Trento n. 6/2005 del 14.6.2005, che stabilisce cheall'amministrazione dei beni fazionali di uso civico provvede un comitatoeletto dagli aventi diritto.Tale riconosciuto difetto di legittimazione dell'ASUC non contrasta coiprincipi affermati dalla richiamata sentenza n. 1748/1992 di questa Corte,secondo la quale le frazioni del Comune - che, di norma costituiscono unamera entità naturale di fatto caratterizzata dalla presenzaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell'insediamento di una parte della popolazione comunale in una localitàstaccata da altri nuclei abitati dell'ente locale e dotata di interessi, sempredi fatto, legati a circostanze di ordine economico, storico, sociale ereligioso - hanno tuttavia, in materia di amministrazione di beniassoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettivitàdiversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamenteesercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni,nominarsi secondo le previsioni dell'art. 26 della l. 16 giugno 1927 n.1766e del relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. 26 febbraio 1928n.332, come successivamente modificato e integrato.Tale sentenza, infatti, é stata pronunciata in un giudizio che era statopromosso da alcuni abitanti di una frazione davanti al Commissarioregionale per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il sequestro dibeni asseritamente gravati da diritti di uso civico a bosco a favore degliabitanti di una frazione contro un Comune che ne aveva intrapreso iltaglio, allo scopo di vedere riconosciuta dalla giurisdizione specialel'esistenza del diritto di uso civico a favore dei soli abitanti della frazione,ed in relazione a tale situazione giuridica soggettiva é stata riconosciuta lalegittimazione anche pretensiva dell'intervenuta [OSCURATO:PERSONA], ma una legittimazione siffatta non sussiste quando davantial [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] pretenda di agire per fareaccertare l'usucapione, o in rivendica, ma a tutela non di un diritto di usocivico della collettività della frazione a tal fine rappresentata, ma di dirittidi proprietà ad essa asseritamente facenti capo in contrasto con laproprietà del Comune intavolata, per i quali manca totalmente una suafunzione rappresentativa degli abitanti della frazione.Da ultimo il motivo é infondato ed in parte inammissibile in punto dicensura motivazionale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Va richiamato anzitutto quanto già riportato circa le motivazioni addottedall'impugnata sentenza in punto di rigetto della domanda principale diaccertamento negativo della proprietà del Comune di Tione di Trento, e dirichiesta di disapplicazione della delibera n. 21/2012 del ConsiglioComunale di Tione di Trento e di ritenuto difetto di legittimazione attivadell'ASUC quanto alle domande subordinate di usucapione e dirivendicazione della proprietà delle particelle oggetto di causa, cheevidentemente non possono considerarsi inesistenti solo perchésfavorevoli per la ricorrente.Va detto poi che dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.apportata dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83,convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 134, non é più sindacabilela motivazione contraddittoria, o insufficiente.Da ultimo si critica la sentenza impugnata per avere affermato all'ultimapagina, e peraltro solo ad abundantiam, che "nessuna lesioneall'estensione della titolarità né dell'esercizio dei diritti di uso civico, comericonosciuti ai residenti della frazione di Saone e amministrati dall'ASUCpotrebbe derivare dall'intestazione formale al Comune di Tione dei beniallibrati all'estinto Comune di Saone".

Si assume l'insuperabilecontraddizione esistente tra tale frase ed il fatto che l'interesseall'accertamento del diritto é connaturato al diritto all'intestazione delbene medesimo a proprio nome, o al mantenimento dell'intestazione delbene a proprio nome.La suddetta motivazione é preceduta dalle parole "Oltre a tale assorbenterilievo, di per sé esaustivo", ed é quindi una mera argomentazione adabundantiam, per la quale si può richiamare la giurisprudenza consolidatadi questa Corte secondo la quale in sede di legittimità sono inammissibili,per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazionicontenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte"ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto priveNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo delladecisione (vedi Cass. sez. lav. 22.10.2014 n. 22380; Cass. sez. lav.22.11.2010 n. 23635; Cass. 5.6.2007 n. 13068).In ogni caso anche tale argomentazione va rapportata al fatto che l'ASUCpretendeva di far valere, attraverso le domande subordinate, dei diritti diproprietà facenti capo agli abitanti della frazione, che in realtà eralegittimata a rappresentare solo a tutela di diritti di uso civico ad essafacenti capo sia in fase pretensiva, che difensiva, davanti al Commissarioregionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA], avente giurisdizione esclusivaex art. 29 della L.n.1766/1927 nei giudizi volti all'accertamento,all'acquisizione ed alla tutela dei diritti di uso civico degli abitanti dellafrazione rappresentati dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ed infavore del Comune di Tione di Trento, mentre nulla va disposto per laparte intimata.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] CiviciTione di Trento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spesegenerali del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cuiall’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] OriliaP.Q.MLa Corte respinge il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] CiviciTione di Trento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spesegenerali del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cuiall’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Vincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 7677/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di Saone, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Associazione delle Amministrazioni separate di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 176/2019 depositatail 15/07/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleUdito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] della Frazione di Saone (d’ora in poiper brevità ASUC) proponeva impugnazione avverso la sentenzan.609/2016 del Tribunale di Trento, con la quale erano state rigettate lesue domande di disapplicazione della delibera n.21 del 22.03.2012 delConsiglio Comunale del Comune di Tione di Trento avente ad oggetto lariorganizzazione delle partite tavolari relative a immobili di proprietàcomunale sui C.C. Tione I, Tione II e Saone, nonché di accertamento che ibeni e tutte le particelle della partita tavolare 30 del C.C. Saone, ancoratavolarmente allibrate all’estinto Comune di Saone, accorpato al [OSCURATO:PERSONA] di Trento nel 1928, non erano di proprietà del Comune di Tione diTrento, e di accertamento del diritto dell’ASUC di Saone alle renditepatrimoniali delle particelle pp.ff 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299,300/2, 300/3, 305, 306, 307, 314, 315/1, 315/4, 147/1 intavolate alnome del Comune di Saone, ed in subordine di accertamento diintervenuta usucapione della proprietà dei predetti beni in favoredell’[OSCURATO:PERSONA], quale ente esponenziale degli abitanti dellaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026frazione di Saone e del suo diritto di chiedere l’annotazione del vincolo diuso civico su dette particelle.Rinnovata la notifica della citazione in appello, si costituiva in secondogrado l’Associazione delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di Trento, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni precisatedall’appellante.Costituitosi, il Comune di Tione di Trento, chiedeva il rigetto dell’appello.Con la sentenza n. 176/2019 del 15.7.2019, la Corte d’Appello di Trentorespingeva l’appello, confermando la decisione di prime cure.Avverso questa sentenza l’ASUC della frazione di Saone ha propostoricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi. Il Comune di Tione diTrento ha resistito con controricorso, mentre l’Associazione delleAmministrazioni Separate di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trento è rimastaintimata.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha concluso per il rigetto del ricorso.Nell’imminenza della pubblica udienza del 19.3.2026, l’ASUC della frazionedi Saone ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 1) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 29 dellaL.n. 1766/27, atteso che la pronuncia sarebbe stata emessa in difetto digiurisdizione dell’AGO in relazione ad accertamenti svolti in ordine adomande subordinate e questioni pregiudiziali sulla natura demanialecivica dei beni, rientranti nella giurisdizione speciale del Commissarioregionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 29 dellaL.n.1766/27.Il primo motivo di ricorso, col quale ci si duole dell'omessa pronuncia daparte della Corte distrettuale sul motivo di appello proposto in viapreliminare dall'ASUC per far valere il difetto di giurisdizione del GiudiceNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ordinario in favore della giurisdizione del Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 29 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1766relativamente alle domande comportanti l'accertamento della naturademaniale civica delle pp.ff. 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2,300/3, 305, 306, 307, 314, 315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CCSaone e della p.f. 445 della partita tavolare 54 CC Zuclo é inammissibile.Va anzitutto rilevato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte ilvizio di omessa pronuncia ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 112c.p.c. é ipotizzabile solo per l'omessa pronuncia su una domanda di meritoe non su una questione processuale, quale nella specie quella di difetto digiurisdizione (vedi in tal senso  Cass. 16.10.2024 n. 26913; Cass.14.3.2018 n. 6174; Cass. 12.1.2016 n. 321; Cass. 10.11.2015 n. 22952).In secondo luogo la Corte distrettuale non ha affatto omesso dipronunciarsi sull'eccepito difetto di giurisdizione, in quanto alle pagine 12e 13 della sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile talecontestazione pregiudiziale di parte appellante, evidenziando che era statala stessa ASUC a proporre le sue domande davanti al Tribunale civileordinario di Trento anziché davanti al Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA], implicitamente riconoscendo con la suainiziativa la giurisdizione del primo, sulla quale non poteva considerarsisoccombente e quindi legittimata all'impugnazione sol perché le suedomande erano state rigettate nel merito dal Tribunale civile ordinario diTrento, in quanto le pronunce di rigetto comportavano comunque ilriconoscimento della giurisdizione del giudice adito, richiamando aconferma la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. sez. un.24.9.2018 n. 22439; Cass. 31.12.2018 n. 33685).In effetti, per giurisprudenza costante di questa Corte, e ciò giustifica lamancata rimessione della decisione sul punto alle sezioni unite di questaCorte ex art. 374 c.p.c., l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi adun giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato adNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto digiurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente sutale, autonomo capo della decisione (Cass. 31.12.2018 n.33685; Cass.sez. un. 24.9.2018 n. 22439;  Cass. sez. un. 23.7.2018 n.19522; Cass.sez. un. 27.2.2017 n. 4878; Cass. sez. un. 19.1.2017 n. 1309; Cass. sez.un. 20.10.2016 n. 21260; Cass. 16.6.2010 n.14500) e la parte ricorrentenon ha offerto elementi per mutare tale orientamento, sicché il primomotivo di ricorso é inammissibile anche ex art. 360 bis n. 1) c.p.c..Neppure può dirsi, poi, come fatto dalla ricorrente, che le domande daessa proposte al Tribunale civile ordinario di Trento fossero unaconseguenza imposta dalla sentenza del Tribunale Regionale di GiustiziaAmministrativa di Trento n. 98 del 7/20.3.2013, che aveva dichiarato ildifetto di giurisdizione del giudice amministrativo, inizialmente aditodall'ASUC, per ottenere l'annullamento della delibera n. 21 del 22.3.2012del Consiglio Comunale del Comune di Tione di Trento di riordino dellepartite tavolari relative agli immobili di proprietà comunale sui C.C. Tione1°, Tione 2° e Saone in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero l'ASUC hapromosso ben due cause davanti al Tribunale civile ordinario di Trento,una introdotta con ricorso in riassunzione nella quale oltre alladisapplicazione, o dichiarazione di inefficacia dell'indicata delibera, hachiesto di accertare l'insussistenza dei diritti di proprietà del Comune diTione di Trento sulla base dell'intestazione tavolare delle particelle sopraindicate al Comune di Saone, inteso come ente esponenziale dellacomunità degli abitanti di quella che era divenuta la frazione di Saone delComune di Tione di Trento, ed in subordine di accertare la sua proprietàsu quelle particelle per usucapione, o rivendica, e l'altra introdotta perproporre le stesse domande ma rispetto all'ulteriore particella p.f. 445riportata nella partita tavolare 54 CC Zuclo I, anch'essa intavolata a nomedel Comune di Saone, proponendo quindi domande che sono andate benNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026al di là del thema decidendum del giudizio inizialmente introdotto davantial [OSCURATO:PERSONA].2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 6,comma 2 del Regio Decreto del 28.3.1929 n. 499 (Legge Tavolare) e 2697c.c., denunciando la violazione delle norme tavolari e del principiodell’onere della prova in lesione della proprietà collettiva di 15 particelletavolarmente allibrate al nome del Comune di Saone. In altri termini,secondo la ricorrente, difetterebbe la prova dell’acquisto del dante causaComune di Saone, da cui il Comune di Tione di Trento avrebbe acquistato idiritti dominicali per effetto dell’accorpamento avvenuto nel 1928.Con il secondo motivo si assume la violazione del principio dell'onereprobatorio proprio dell'actio negatoria esercitata e dell'art. 6 comma 2 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 499 (legge tavolare), secondo il quale "agli effettidell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprietà o di altri dirittireali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume,fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunqueopponga un diritto non iscritto".Tale motivo é in parte infondato, ed in parte inammissibile allorché conesso si invocano le circostanze di fatto nuove decisive in prosieguospecificate, che non sarebbero state considerate.Anzitutto il motivo é infondato in quanto l'impugnata sentenza non hainvertito l'onere  probatorio dell'art. 2697 c.c., che non può ricollegarsi invia automatica all'assunzione dell'iniziativa giudiziale, ma deve tener contodella posizione delle parti rispetto al diritto fatto valere (Cass. sez. lav.17.7.2008 n. 19762). L'affermazione secondo cui la dizione utilizzatadall'art. 2697 c.c., "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" implica che siacolui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravatodell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrastainnanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore inNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamentogiudiziale ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenutoche virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la partecontrointeressata rispetto all'azione di accertamento negativo.Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'oneredella prova di cui ai due commi dell'art. 2697 c.c. (che, come osservato indottrina, può essere considerato specificazione del più generale principiosecondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca leconseguenze per lei favorevoli previste dalla norma), conferma che essesono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sulcriterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al dirittooggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sulmedesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterarein radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere dellaprova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivodel rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindiimponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamentepossibile ma spesso assai difficile. La stessa giurisprudenza delle sezioniunite di questa Corte ha affermato, in tema di distinzione tra fatticostitutivi e fatti impeditivi, che è maggiormente ragionevole gravaredell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (Cass.sez. un. n. 141/2006).Nella specie, l'impugnata sentenza ha ritenuto assolto l'onere probatoriorelativo alla proprietà gravante sul Comune di Tione di Trento, convenutorispetto all'azione di accertamento negativo della proprietà esercitata neisuoi confronti dall'ASUC, sulla base dell'intavolazione, nella quale leparticelle, solo in subordine rivendicate dall'ASUC, risultano intestate alComune di Saone con la specifica dei titoli di acquisto della proprietà, chela stessa ricorrente indica, a pagina 21 del ricorso, in un contratto dicompravendita, un atto di reluizione, un atto divisionale e nell'usucapione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026e sulla base dell'accorpamento del Comune di Saone nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto col R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 109, pubblicato sulla GazzettaUfficiale il 9.2.1928, e col decreto del Podestà del Comune di Saonedell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In forza di tali atti si é ritenuto che si sia verificata lasuccessione del Comune di Tione di Trento in tutti i rapporti inerenti allefunzioni ed alle strutture radicate nel territorio accorpato del Comune diSaone, non strettamente collegati a specifiche peculiarità dell'ordinamentosmembrato e che non fossero conseguenza di un potere direttamenteconferito all'ordinamento medesimo (si é citata in proposito in modopertinente Cass. sez. un. 28.4.1961 n. 975), e quindi anche nelpatrimonio del comune estinto e nella titolarità dei diritti e degli obblighirelativi.La prova dell'accorpamento del Comune di Saone nel Comune di Tione diTrento costituisce quindi la prova contraria alle risultanze tavolari, chepermette di ritenere dimostrata la proprietà delle particelle controverse incapo al Comune di Tione di Trento nel rispetto dell'art. 6  comma 2 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 499.Nel contempo l'impugnata sentenza, per escludere che l'intestazionetavolare al Comune di Saone delle particelle in subordine rivendicate efatte oggetto della domanda di usucapione da parte dell'ASUC, fosseavvenuta al medesimo, non come persona giuridica di diritto pubblicotitolare di un suo patrimonio, ma quale ente esponenziale della collettivitàlocale titolare di diritti di uso civico collettivi, ha fatto riferimento aldecreto del Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale decreto,che si é impropriamente indicato a pagina 15 avere effettuato un vero eproprio accertamento in contraddittorio con i rappresentanti della frazionedi Saone, mentre in realtà si trattava di un mero atto ricognitivo di tipoamministrativo finalizzato all'assegnazione a categoria delle terre civiche,allo scioglimento della promiscuità, alla ripartizione delle terre ed allaconciliazione, e non di un atto giurisdizionale di accertamento dellaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026qualitas soli ex art. 29 comma 2° L. n. 1766/1927 idoneo a formaregiudicato. [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni dei rappresentantidelle frazioni di Bolbeno, Zuclo e Saone, tutte ormai facenti parte, insiemeal vecchio abitato di Tione, del Comune di Tione di Trento, e delledichiarazioni del Podestà del Comune di Tione di Trento, e tenuto contodel libro fondiario e della corrispondenza con gli inventari, ha ritenutogravate dall'uso civico di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L.n.1766/1927 (pascolo, legnatico, stramatico, taglio erbe ed escavazionesassi e sabbia) a favore delle suindicate frazioni tutte le particelle dellapartita tavolare 30 CC Saone, fatta eccezione per la particella ed. 72, leparticelle p.f. 173, 244, 245, 314, 315, 258, 299, 300, 305, 306 e 307 ela particella ed. 154, dalle quali sono derivate le particelle rivendicatedall'[OSCURATO:PERSONA].Sulla base dell'atto amministrativo ricognitivo del Commissario per gli UsiCivici del 14.11.1934, definitivo per mancata impugnazione, anche se noncostituente un giudicato preclusivo, la Corte distrettuale ha quindi ritenutoche non sussistesse la legittimazione dell'ASUC ad agire in via subordinataper la rivendica, o l'usucapione della proprietà delle particelle  pp.ff.173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2, 300/3, 305, 306, 307, 314,315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CC Saone e della p.f. 445 dellapartita tavolare 54 CC Zuclo. Ciò in quanto le amministrazioni separatedegli usi civici, che non sono inserite nell'ambito dell'apparatoorganizzativo della P.A. comunale (vedi in tal senso Cass. sez. un. ord. n.5192/2026), hanno una legittimazione limitata all'amministrazione deibeni demaniali di originaria appartenenza della frazione descritti neldecreto commissariale di cui all'art. 42 del R.D. n. 332/1928, di quelli giàdi proprietà della frazione al momento dell'entrata in vigore della leggedella [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] suscettibili diessere gravati dal vincolo di uso civico e di quelli autonomamenteNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026acquistati ex art. 17 di tale legge, fattispecie che sono state ritenuteincidentalmente non ricorrenti nel caso esaminato.Per il resto la ricorrente vorrebbe ottenere, in questa sede, unarivalutazione di merito del materiale istruttorio in ordine all'esistenza didiritti di uso civico della frazione di Saone da essa rappresentata, che noné consentita in sede di legittimità, per giunta al di fuori dell'impugnazionedi sentenze della giurisdizione speciale ex art. 29 della L. n. 1766/1927del Commissario regionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] in tema diqualitas soli, ed invoca la mancata considerazione dell'anteriorità delverbale di impianto n. 46 del 1909 posto a base dell'intavolazione a favoredel Comune di Saone rispetto alla costituzione in Italia di detto comune, el'autonomia del suo acquisto in data 20.4.1963 della particella 1471/1 PT30 CC Saone, circostanze di fatto non trattate dall'impugnata sentenza erichiedenti anche accertamenti di fatto per le quali avrebbe dovutoindicare, a pena d'inammissibilità, mentre non l'ha fatto, dove e quandoavrebbe sottoposto alla discussione delle parti tali circostanze decisive.Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto invirtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarenel merito la questione stessa (vedi ex multis Cass. 21.2.2023 n. 5429;Cass. 6.12.2022 n. 35595; Cass. 21.12.2021 n. 40984; Cass. 9.8.2018n.20694).3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., cisi duole del vizio di omessa pronuncia nella parte in cui la sentenzaafferma che vi sarebbe un accertamento del Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo il quale i terreniNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026oggetto di causa non apparterrebbero alla frazione di Saone, nonessendovi stato in realtà alcun accertamento sul punto.Con il terzo motivo la ricorrente si duole ai sensi dell'art. 360 commaprimo n.4) c.p.c. dell'omessa pronuncia della Corte distrettuale sulladomanda dell'ASUC di accertamento dell'appartenenza delle particellepp.ff. 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2, 300/3, 305, 306, 307,314, 315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CC Saone e della p.f. 445della partita tavolare 54 CC Zuclo alla collettività degli abitanti dellafrazione di Saone da essa rappresentata, sostenendo che l'impugnatasentenza avrebbe attribuito erroneamente valore di vero e proprioaccertamento giudiziale passato in giudicato al verbale del Commissarioper gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sopra menzionato, che era in realtà unmero atto amministrativo ricognitivo, e che su tale errato presuppostoavrebbe fondato la propria mancata pronuncia su tale domanda.Il motivo é inammissibile, perché non si confronta con la motivazione ed ildispositivo della sentenza del Tribunale civile di Trento, confermata insecondo grado, che tenendo conto delle domande avanzate dall'ASUC nonsi é mai pronunciata in via principale, o incidentale, sulla demanialità diuso civico in capo agli abitanti della frazione di Saone rappresentatidall'ASUC delle particelle sopra indicate, che richiedendo l'accertamentodella qualitas soli e l'effettuazione di complessi accertamenti tecnici aritroso, sarebbe stata riservata alla giurisdizione speciale del Commissarioregionale per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] ex art. 29 dellaL.n.1766/1927.L'ASUC, infatti, aveva chiesto in via principale la disapplicazione delladelibera n. 21/2012 del Consiglio Comunale di Tione di Trento di riordinodelle partite tavolari e l'accertamento negativo della proprietà diquest'ultimo sulle particelle sopra indicate perché tavolarmente ancoraintestate all'estinto Comune di Saone con conseguente suo diritto dipercepirne le rendite patrimoniali, ed in subordine aveva chiesto diNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertare in suo favore la proprietà di dette particelle a titolo diusucapione, o di rivendica, senza mai domandare l'accertamento dellanatura demaniale civica a favore della collettività della frazione di Saone ditali particelle, che non poteva essere richiesto al [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, in effetti, ha fatto riferimento all'attoamministrativo ricognitivo del  Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], impropriamente indicato come atto di vero e proprioaccertamento ma senza alcun riferimento ad un intervenuto giudicato, edal suo contenuto di esclusione di usi civici per le particelle dalle quali sonoderivate quelle in questione, ed alla mancata domanda dell’ASUC allaProvincia Autonoma di Trento per la regolarizzazione degli usi civici, nonper accertare con efficacia di giudicato l'inesistenza di usi civici sulleparticelle delle quali si tratta, ma per escludere, in rapporto alle previsionidegli articoli 6, 13, 14 e 15 della legge provinciale n. 6 del 14.6.2005 dellaProvincia Autonoma di Trento, la legittimazione dell'ASUC ad agire perl'usucapione, o la rivendicazione della proprietà delle particelle inquestione.4) Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 4 comma 3 lett. a) della L.P. Trento n. 6/2005del 14.6.2005 e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., l’omessapronuncia in punto di rivendica e usucapione e il difetto di motivazione.Secondo la ricorrente, l’ASUC avrebbe pieno titolo per agire a tutela deidiritti della comunità di abitanti di cui è ente esponenziale.Con il quarto motivo ci si duole dell'omessa pronuncia sulle domandesubordinate di rivendica e di usucapione avanzate dall'ASUC, dellaviolazione dell'art. 4 comma 3 lettera a) della L. P. Trento n.6/2005 del14.6.2005, che stabilisce che all'amministrazione dei beni fazionali di usocivico provvede un comitato eletto dagli aventi diritto, nonché della nullitàdella sentenza impugnata per omessa motivazione, o per motivazioneNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026irrimediabilmente contraddittoria, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.Il motivo é infondato sotto tutti i profili di censura prospettati.Anzitutto non vi é stata alcuna omessa pronuncia sulle domandesubordinate di rivendica e di usucapione della proprietà avanzatedall'[OSCURATO:PERSONA], in quanto per esse l'impugnata sentenzaha riconosciuto piuttosto un difetto di legittimazione attivadell'[OSCURATO:PERSONA] in base agli articoli 6, 13, 14 e 15 dellalegge provinciale n. 6 del 14.6.2005 della [OSCURATO:PERSONA] di Trento,tenendo conto dei limiti di operatività e di funzioni di tale particolaresoggetto giuridico, che non le consentono di agire a tutela di diritti chenon siano affidati alla sua gestione e per i quali manchi la titolarità afavore degli abitanti della frazione, il tutto sulla base dell'intavolazionedelle particelle al Comune di Saone, del trasferimento dei diritti dellostesso a seguito di accorpamento al Comune di Tione di Trento e dellamancata inclusione delle particelle rivendicate dall'ASUC della frazione diSaone tra quelle gravate da uso civico secondo l'atto ricognitivo delCommissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il rigetto nel merito della domanda dell'ASUC di accertamento negativodella proprietà del Comune di Tione di Trento sulle particelle in questione,ed il riconosciuto difetto di legittimazione della ricorrente a proporre in viasubordinata domande di usucapione, o rivendica della proprietà su taliparticelle, non hanno comportato alcuna violazione dell'art. 4 comma 3lettera a) della L. P. Trento n. 6/2005 del 14.6.2005, che stabilisce cheall'amministrazione dei beni fazionali di uso civico provvede un comitatoeletto dagli aventi diritto.Tale riconosciuto difetto di legittimazione dell'ASUC non contrasta coiprincipi affermati dalla richiamata sentenza n. 1748/1992 di questa Corte,secondo la quale le frazioni del Comune - che, di norma costituiscono unamera entità naturale di fatto caratterizzata dalla presenzaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell'insediamento di una parte della popolazione comunale in una localitàstaccata da altri nuclei abitati dell'ente locale e dotata di interessi, sempredi fatto, legati a circostanze di ordine economico, storico, sociale ereligioso - hanno tuttavia, in materia di amministrazione di beniassoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettivitàdiversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamenteesercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni,nominarsi secondo le previsioni dell'art. 26 della l. 16 giugno 1927 n.1766e del relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. 26 febbraio 1928n.332, come successivamente modificato e integrato.Tale sentenza, infatti, é stata pronunciata in un giudizio che era statopromosso da alcuni abitanti di una frazione davanti al Commissarioregionale per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il sequestro dibeni asseritamente gravati da diritti di uso civico a bosco a favore degliabitanti di una frazione contro un Comune che ne aveva intrapreso iltaglio, allo scopo di vedere riconosciuta dalla giurisdizione specialel'esistenza del diritto di uso civico a favore dei soli abitanti della frazione,ed in relazione a tale situazione giuridica soggettiva é stata riconosciuta lalegittimazione anche pretensiva dell'intervenuta [OSCURATO:PERSONA], ma una legittimazione siffatta non sussiste quando davantial [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] pretenda di agire per fareaccertare l'usucapione, o in rivendica, ma a tutela non di un diritto di usocivico della collettività della frazione a tal fine rappresentata, ma di dirittidi proprietà ad essa asseritamente facenti capo in contrasto con laproprietà del Comune intavolata, per i quali manca totalmente una suafunzione rappresentativa degli abitanti della frazione.Da ultimo il motivo é infondato ed in parte inammissibile in punto dicensura motivazionale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Va richiamato anzitutto quanto già riportato circa le motivazioni addottedall'impugnata sentenza in punto di rigetto della domanda principale diaccertamento negativo della proprietà del Comune di Tione di Trento, e dirichiesta di disapplicazione della delibera n. 21/2012 del ConsiglioComunale di Tione di Trento e di ritenuto difetto di legittimazione attivadell'ASUC quanto alle domande subordinate di usucapione e dirivendicazione della proprietà delle particelle oggetto di causa, cheevidentemente non possono considerarsi inesistenti solo perchésfavorevoli per la ricorrente.Va detto poi che dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.apportata dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83,convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 134, non é più sindacabilela motivazione contraddittoria, o insufficiente.Da ultimo si critica la sentenza impugnata per avere affermato all'ultimapagina, e peraltro solo ad abundantiam, che "nessuna lesioneall'estensione della titolarità né dell'esercizio dei diritti di uso civico, comericonosciuti ai residenti della frazione di Saone e amministrati dall'ASUCpotrebbe derivare dall'intestazione formale al Comune di Tione dei beniallibrati all'estinto Comune di Saone". Si assume l'insuperabilecontraddizione esistente tra tale frase ed il fatto che l'interesseall'accertamento del diritto é connaturato al diritto all'intestazione delbene medesimo a proprio nome, o al mantenimento dell'intestazione delbene a proprio nome.La suddetta motivazione é preceduta dalle parole "Oltre a tale assorbenterilievo, di per sé esaustivo", ed é quindi una mera argomentazione adabundantiam, per la quale si può richiamare la giurisprudenza consolidatadi questa Corte secondo la quale in sede di legittimità sono inammissibili,per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazionicontenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte"ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto priveNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo delladecisione (vedi Cass. sez. lav. 22.10.2014 n. 22380; Cass. sez. lav.22.11.2010 n. 23635; Cass. 5.6.2007 n. 13068).In ogni caso anche tale argomentazione va rapportata al fatto che l'ASUCpretendeva di far valere, attraverso le domande subordinate, dei diritti diproprietà facenti capo agli abitanti della frazione, che in realtà eralegittimata a rappresentare solo a tutela di diritti di uso civico ad essafacenti capo sia in fase pretensiva, che difensiva, davanti al Commissarioregionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA], avente giurisdizione esclusivaex art. 29 della L.n.1766/1927 nei giudizi volti all'accertamento,all'acquisizione ed alla tutela dei diritti di uso civico degli abitanti dellafrazione rappresentati dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ed infavore del Comune di Tione di Trento, mentre nulla va disposto per laparte intimata.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali  di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:USI CIVICIUd.19/03/2026 PULorenzo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereStefano [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCristina [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 7677/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di Saone, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale dello Stato,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Associazione delle Amministrazioni separate di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 176/2019 depositatail 15/07/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleUdito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA].L’[OSCURATO:PERSONA] della Frazione di Saone (d’ora in poiper brevità ASUC) proponeva impugnazione avverso la sentenzan.609/2016 del Tribunale di Trento, con la quale erano state rigettate lesue domande di disapplicazione della delibera n.21 del 22.03.2012 delConsiglio Comunale del Comune di Tione di Trento avente ad oggetto lariorganizzazione delle partite tavolari relative a immobili di proprietàcomunale sui C.C. Tione I, Tione II e Saone, nonché di accertamento che ibeni e tutte le particelle della partita tavolare 30 del C.C. Saone, ancoratavolarmente allibrate all’estinto Comune di Saone, accorpato al [OSCURATO:PERSONA] di Trento nel 1928, non erano di proprietà del Comune di Tione diTrento, e di accertamento del diritto dell’ASUC di Saone alle renditepatrimoniali delle particelle pp.ff 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299,300/2, 300/3, 305, 306, 307, 314, 315/1, 315/4, 147/1 intavolate alnome del Comune di Saone, ed in subordine di accertamento diintervenuta usucapione della proprietà dei predetti beni in favoredell’[OSCURATO:PERSONA], quale ente esponenziale degli abitanti dellaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026frazione di Saone e del suo diritto di chiedere l’annotazione del vincolo diuso civico su dette particelle.Rinnovata la notifica della citazione in appello, si costituiva in secondogrado l’Associazione delle [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dellaProvincia di Trento, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni precisatedall’appellante.Costituitosi, il Comune di Tione di Trento, chiedeva il rigetto dell’appello.Con la sentenza n. 176/2019 del 15.7.2019, la Corte d’Appello di Trentorespingeva l’appello, confermando la decisione di prime cure.Avverso questa sentenza l’ASUC della frazione di Saone ha propostoricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi. Il Comune di Tione diTrento ha resistito con controricorso, mentre l’Associazione delleAmministrazioni Separate di [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Trento è rimastaintimata.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, ha concluso per il rigetto del ricorso.Nell’imminenza della pubblica udienza del 19.3.2026, l’ASUC della frazionedi Saone ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 1) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 29 dellaL.n. 1766/27, atteso che la pronuncia sarebbe stata emessa in difetto digiurisdizione dell’AGO in relazione ad accertamenti svolti in ordine adomande subordinate e questioni pregiudiziali sulla natura demanialecivica dei beni, rientranti nella giurisdizione speciale del Commissarioregionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 29 dellaL.n.1766/27.Il primo motivo di ricorso, col quale ci si duole dell'omessa pronuncia daparte della Corte distrettuale sul motivo di appello proposto in viapreliminare dall'ASUC per far valere il difetto di giurisdizione del GiudiceNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ordinario in favore della giurisdizione del Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] a norma dell'art. 29 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1766relativamente alle domande comportanti l'accertamento della naturademaniale civica delle pp.ff. 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2,300/3, 305, 306, 307, 314, 315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CCSaone e della p.f. 445 della partita tavolare 54 CC Zuclo é inammissibile.Va anzitutto rilevato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte ilvizio di omessa pronuncia ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 112c.p.c. é ipotizzabile solo per l'omessa pronuncia su una domanda di meritoe non su una questione processuale, quale nella specie quella di difetto digiurisdizione (vedi in tal senso  Cass. 16.10.2024 n. 26913; Cass.14.3.2018 n. 6174; Cass. 12.1.2016 n. 321; Cass. 10.11.2015 n. 22952).In secondo luogo la Corte distrettuale non ha affatto omesso dipronunciarsi sull'eccepito difetto di giurisdizione, in quanto alle pagine 12e 13 della sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile talecontestazione pregiudiziale di parte appellante, evidenziando che era statala stessa ASUC a proporre le sue domande davanti al Tribunale civileordinario di Trento anziché davanti al Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA], implicitamente riconoscendo con la suainiziativa la giurisdizione del primo, sulla quale non poteva considerarsisoccombente e quindi legittimata all'impugnazione sol perché le suedomande erano state rigettate nel merito dal Tribunale civile ordinario diTrento, in quanto le pronunce di rigetto comportavano comunque ilriconoscimento della giurisdizione del giudice adito, richiamando aconferma la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. sez. un.24.9.2018 n. 22439; Cass. 31.12.2018 n. 33685).In effetti, per giurisprudenza costante di questa Corte, e ciò giustifica lamancata rimessione della decisione sul punto alle sezioni unite di questaCorte ex art. 374 c.p.c., l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi adun giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato adNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto digiurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente sutale, autonomo capo della decisione (Cass. 31.12.2018 n.33685; Cass.sez. un. 24.9.2018 n. 22439;  Cass. sez. un. 23.7.2018 n.19522; Cass.sez. un. 27.2.2017 n. 4878; Cass. sez. un. 19.1.2017 n. 1309; Cass. sez.un. 20.10.2016 n. 21260; Cass. 16.6.2010 n.14500) e la parte ricorrentenon ha offerto elementi per mutare tale orientamento, sicché il primomotivo di ricorso é inammissibile anche ex art. 360 bis n. 1) c.p.c..Neppure può dirsi, poi, come fatto dalla ricorrente, che le domande daessa proposte al Tribunale civile ordinario di Trento fossero unaconseguenza imposta dalla sentenza del Tribunale Regionale di GiustiziaAmministrativa di Trento n. 98 del 7/20.3.2013, che aveva dichiarato ildifetto di giurisdizione del giudice amministrativo, inizialmente aditodall'ASUC, per ottenere l'annullamento della delibera n. 21 del 22.3.2012del Consiglio Comunale del Comune di Tione di Trento di riordino dellepartite tavolari relative agli immobili di proprietà comunale sui C.C. Tione1°, Tione 2° e Saone in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero l'ASUC hapromosso ben due cause davanti al Tribunale civile ordinario di Trento,una introdotta con ricorso in riassunzione nella quale oltre alladisapplicazione, o dichiarazione di inefficacia dell'indicata delibera, hachiesto di accertare l'insussistenza dei diritti di proprietà del Comune diTione di Trento sulla base dell'intestazione tavolare delle particelle sopraindicate al Comune di Saone, inteso come ente esponenziale dellacomunità degli abitanti di quella che era divenuta la frazione di Saone delComune di Tione di Trento, ed in subordine di accertare la sua proprietàsu quelle particelle per usucapione, o rivendica, e l'altra introdotta perproporre le stesse domande ma rispetto all'ulteriore particella p.f. 445riportata nella partita tavolare 54 CC Zuclo I, anch'essa intavolata a nomedel Comune di Saone, proponendo quindi domande che sono andate benNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026al di là del thema decidendum del giudizio inizialmente introdotto davantial [OSCURATO:PERSONA].2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,primo comma, c.p.c., la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 6,comma 2 del Regio Decreto del 28.3.1929 n. 499 (Legge Tavolare) e 2697c.c., denunciando la violazione delle norme tavolari e del principiodell’onere della prova in lesione della proprietà collettiva di 15 particelletavolarmente allibrate al nome del Comune di Saone. In altri termini,secondo la ricorrente, difetterebbe la prova dell’acquisto del dante causaComune di Saone, da cui il Comune di Tione di Trento avrebbe acquistato idiritti dominicali per effetto dell’accorpamento avvenuto nel 1928.Con il secondo motivo si assume la violazione del principio dell'onereprobatorio proprio dell'actio negatoria esercitata e dell'art. 6 comma 2 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 499 (legge tavolare), secondo il quale "agli effettidell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprietà o di altri dirittireali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume,fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunqueopponga un diritto non iscritto".Tale motivo é in parte infondato, ed in parte inammissibile allorché conesso si invocano le circostanze di fatto nuove decisive in prosieguospecificate, che non sarebbero state considerate.Anzitutto il motivo é infondato in quanto l'impugnata sentenza non hainvertito l'onere  probatorio dell'art. 2697 c.c., che non può ricollegarsi invia automatica all'assunzione dell'iniziativa giudiziale, ma deve tener contodella posizione delle parti rispetto al diritto fatto valere (Cass. sez. lav.17.7.2008 n. 19762). L'affermazione secondo cui la dizione utilizzatadall'art. 2697 c.c., "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" implica che siacolui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravatodell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrastainnanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore inNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamentogiudiziale ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenutoche virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la partecontrointeressata rispetto all'azione di accertamento negativo.Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'oneredella prova di cui ai due commi dell'art. 2697 c.c. (che, come osservato indottrina, può essere considerato specificazione del più generale principiosecondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca leconseguenze per lei favorevoli previste dalla norma), conferma che essesono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sulcriterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al dirittooggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sulmedesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire quindi alterarein radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere dellaprova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivodel rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindiimponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamentepossibile ma spesso assai difficile. La stessa giurisprudenza delle sezioniunite di questa Corte ha affermato, in tema di distinzione tra fatticostitutivi e fatti impeditivi, che è maggiormente ragionevole gravaredell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (Cass.sez. un. n. 141/2006).Nella specie, l'impugnata sentenza ha ritenuto assolto l'onere probatoriorelativo alla proprietà gravante sul Comune di Tione di Trento, convenutorispetto all'azione di accertamento negativo della proprietà esercitata neisuoi confronti dall'ASUC, sulla base dell'intavolazione, nella quale leparticelle, solo in subordine rivendicate dall'ASUC, risultano intestate alComune di Saone con la specifica dei titoli di acquisto della proprietà, chela stessa ricorrente indica, a pagina 21 del ricorso, in un contratto dicompravendita, un atto di reluizione, un atto divisionale e nell'usucapione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026e sulla base dell'accorpamento del Comune di Saone nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto col R.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 109, pubblicato sulla GazzettaUfficiale il 9.2.1928, e col decreto del Podestà del Comune di Saonedell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In forza di tali atti si é ritenuto che si sia verificata lasuccessione del Comune di Tione di Trento in tutti i rapporti inerenti allefunzioni ed alle strutture radicate nel territorio accorpato del Comune diSaone, non strettamente collegati a specifiche peculiarità dell'ordinamentosmembrato e che non fossero conseguenza di un potere direttamenteconferito all'ordinamento medesimo (si é citata in proposito in modopertinente Cass. sez. un. 28.4.1961 n. 975), e quindi anche nelpatrimonio del comune estinto e nella titolarità dei diritti e degli obblighirelativi.La prova dell'accorpamento del Comune di Saone nel Comune di Tione diTrento costituisce quindi la prova contraria alle risultanze tavolari, chepermette di ritenere dimostrata la proprietà delle particelle controverse incapo al Comune di Tione di Trento nel rispetto dell'art. 6  comma 2 delR.D. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 499.Nel contempo l'impugnata sentenza, per escludere che l'intestazionetavolare al Comune di Saone delle particelle in subordine rivendicate efatte oggetto della domanda di usucapione da parte dell'ASUC, fosseavvenuta al medesimo, non come persona giuridica di diritto pubblicotitolare di un suo patrimonio, ma quale ente esponenziale della collettivitàlocale titolare di diritti di uso civico collettivi, ha fatto riferimento aldecreto del Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale decreto,che si é impropriamente indicato a pagina 15 avere effettuato un vero eproprio accertamento in contraddittorio con i rappresentanti della frazionedi Saone, mentre in realtà si trattava di un mero atto ricognitivo di tipoamministrativo finalizzato all'assegnazione a categoria delle terre civiche,allo scioglimento della promiscuità, alla ripartizione delle terre ed allaconciliazione, e non di un atto giurisdizionale di accertamento dellaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026qualitas soli ex art. 29 comma 2° L. n. 1766/1927 idoneo a formaregiudicato. [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle dichiarazioni dei rappresentantidelle frazioni di Bolbeno, Zuclo e Saone, tutte ormai facenti parte, insiemeal vecchio abitato di Tione, del Comune di Tione di Trento, e delledichiarazioni del Podestà del Comune di Tione di Trento, e tenuto contodel libro fondiario e della corrispondenza con gli inventari, ha ritenutogravate dall'uso civico di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L.n.1766/1927 (pascolo, legnatico, stramatico, taglio erbe ed escavazionesassi e sabbia) a favore delle suindicate frazioni tutte le particelle dellapartita tavolare 30 CC Saone, fatta eccezione per la particella ed. 72, leparticelle p.f. 173, 244, 245, 314, 315, 258, 299, 300, 305, 306 e 307 ela particella ed. 154, dalle quali sono derivate le particelle rivendicatedall'[OSCURATO:PERSONA].Sulla base dell'atto amministrativo ricognitivo del Commissario per gli UsiCivici del 14.11.1934, definitivo per mancata impugnazione, anche se noncostituente un giudicato preclusivo, la Corte distrettuale ha quindi ritenutoche non sussistesse la legittimazione dell'ASUC ad agire in via subordinataper la rivendica, o l'usucapione della proprietà delle particelle  pp.ff.173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2, 300/3, 305, 306, 307, 314,315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CC Saone e della p.f. 445 dellapartita tavolare 54 CC Zuclo. Ciò in quanto le amministrazioni separatedegli usi civici, che non sono inserite nell'ambito dell'apparatoorganizzativo della P.A. comunale (vedi in tal senso Cass. sez. un. ord. n.5192/2026), hanno una legittimazione limitata all'amministrazione deibeni demaniali di originaria appartenenza della frazione descritti neldecreto commissariale di cui all'art. 42 del R.D. n. 332/1928, di quelli giàdi proprietà della frazione al momento dell'entrata in vigore della leggedella [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] suscettibili diessere gravati dal vincolo di uso civico e di quelli autonomamenteNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026acquistati ex art. 17 di tale legge, fattispecie che sono state ritenuteincidentalmente non ricorrenti nel caso esaminato.Per il resto la ricorrente vorrebbe ottenere, in questa sede, unarivalutazione di merito del materiale istruttorio in ordine all'esistenza didiritti di uso civico della frazione di Saone da essa rappresentata, che noné consentita in sede di legittimità, per giunta al di fuori dell'impugnazionedi sentenze della giurisdizione speciale ex art. 29 della L. n. 1766/1927del Commissario regionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] in tema diqualitas soli, ed invoca la mancata considerazione dell'anteriorità delverbale di impianto n. 46 del 1909 posto a base dell'intavolazione a favoredel Comune di Saone rispetto alla costituzione in Italia di detto comune, el'autonomia del suo acquisto in data 20.4.1963 della particella 1471/1 PT30 CC Saone, circostanze di fatto non trattate dall'impugnata sentenza erichiedenti anche accertamenti di fatto per le quali avrebbe dovutoindicare, a pena d'inammissibilità, mentre non l'ha fatto, dove e quandoavrebbe sottoposto alla discussione delle parti tali circostanze decisive.Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma ancheindicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto invirtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarenel merito la questione stessa (vedi ex multis Cass. 21.2.2023 n. 5429;Cass. 6.12.2022 n. 35595; Cass. 21.12.2021 n. 40984; Cass. 9.8.2018n.20694).3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., cisi duole del vizio di omessa pronuncia nella parte in cui la sentenzaafferma che vi sarebbe un accertamento del Commissario regionale per laliquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo il quale i terreniNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026oggetto di causa non apparterrebbero alla frazione di Saone, nonessendovi stato in realtà alcun accertamento sul punto.Con il terzo motivo la ricorrente si duole ai sensi dell'art. 360 commaprimo n.4) c.p.c. dell'omessa pronuncia della Corte distrettuale sulladomanda dell'ASUC di accertamento dell'appartenenza delle particellepp.ff. 173/1, 244, 245, 258/1, 258/2, 299, 300/2, 300/3, 305, 306, 307,314, 315/4 e 1471/1 della partita tavolare 30 CC Saone e della p.f. 445della partita tavolare 54 CC Zuclo alla collettività degli abitanti dellafrazione di Saone da essa rappresentata, sostenendo che l'impugnatasentenza avrebbe attribuito erroneamente valore di vero e proprioaccertamento giudiziale passato in giudicato al verbale del Commissarioper gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sopra menzionato, che era in realtà unmero atto amministrativo ricognitivo, e che su tale errato presuppostoavrebbe fondato la propria mancata pronuncia su tale domanda.Il motivo é inammissibile, perché non si confronta con la motivazione ed ildispositivo della sentenza del Tribunale civile di Trento, confermata insecondo grado, che tenendo conto delle domande avanzate dall'ASUC nonsi é mai pronunciata in via principale, o incidentale, sulla demanialità diuso civico in capo agli abitanti della frazione di Saone rappresentatidall'ASUC delle particelle sopra indicate, che richiedendo l'accertamentodella qualitas soli e l'effettuazione di complessi accertamenti tecnici aritroso, sarebbe stata riservata alla giurisdizione speciale del Commissarioregionale per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] ex art. 29 dellaL.n.1766/1927.L'ASUC, infatti, aveva chiesto in via principale la disapplicazione delladelibera n. 21/2012 del Consiglio Comunale di Tione di Trento di riordinodelle partite tavolari e l'accertamento negativo della proprietà diquest'ultimo sulle particelle sopra indicate perché tavolarmente ancoraintestate all'estinto Comune di Saone con conseguente suo diritto dipercepirne le rendite patrimoniali, ed in subordine aveva chiesto diNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026accertare in suo favore la proprietà di dette particelle a titolo diusucapione, o di rivendica, senza mai domandare l'accertamento dellanatura demaniale civica a favore della collettività della frazione di Saone ditali particelle, che non poteva essere richiesto al [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata, in effetti, ha fatto riferimento all'attoamministrativo ricognitivo del  Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], impropriamente indicato come atto di vero e proprioaccertamento ma senza alcun riferimento ad un intervenuto giudicato, edal suo contenuto di esclusione di usi civici per le particelle dalle quali sonoderivate quelle in questione, ed alla mancata domanda dell’ASUC allaProvincia Autonoma di Trento per la regolarizzazione degli usi civici, nonper accertare con efficacia di giudicato l'inesistenza di usi civici sulleparticelle delle quali si tratta, ma per escludere, in rapporto alle previsionidegli articoli 6, 13, 14 e 15 della legge provinciale n. 6 del 14.6.2005 dellaProvincia Autonoma di Trento, la legittimazione dell'ASUC ad agire perl'usucapione, o la rivendicazione della proprietà delle particelle inquestione.4) Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli articoli 4 comma 3 lett. a) della L.P. Trento n. 6/2005del 14.6.2005 e 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., l’omessapronuncia in punto di rivendica e usucapione e il difetto di motivazione.Secondo la ricorrente, l’ASUC avrebbe pieno titolo per agire a tutela deidiritti della comunità di abitanti di cui è ente esponenziale.Con il quarto motivo ci si duole dell'omessa pronuncia sulle domandesubordinate di rivendica e di usucapione avanzate dall'ASUC, dellaviolazione dell'art. 4 comma 3 lettera a) della L. P. Trento n.6/2005 del14.6.2005, che stabilisce che all'amministrazione dei beni fazionali di usocivico provvede un comitato eletto dagli aventi diritto, nonché della nullitàdella sentenza impugnata per omessa motivazione, o per motivazioneNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026irrimediabilmente contraddittoria, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.Il motivo é infondato sotto tutti i profili di censura prospettati.Anzitutto non vi é stata alcuna omessa pronuncia sulle domandesubordinate di rivendica e di usucapione della proprietà avanzatedall'[OSCURATO:PERSONA], in quanto per esse l'impugnata sentenzaha riconosciuto piuttosto un difetto di legittimazione attivadell'[OSCURATO:PERSONA] in base agli articoli 6, 13, 14 e 15 dellalegge provinciale n. 6 del 14.6.2005 della [OSCURATO:PERSONA] di Trento,tenendo conto dei limiti di operatività e di funzioni di tale particolaresoggetto giuridico, che non le consentono di agire a tutela di diritti chenon siano affidati alla sua gestione e per i quali manchi la titolarità afavore degli abitanti della frazione, il tutto sulla base dell'intavolazionedelle particelle al Comune di Saone, del trasferimento dei diritti dellostesso a seguito di accorpamento al Comune di Tione di Trento e dellamancata inclusione delle particelle rivendicate dall'ASUC della frazione diSaone tra quelle gravate da uso civico secondo l'atto ricognitivo delCommissario per gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il rigetto nel merito della domanda dell'ASUC di accertamento negativodella proprietà del Comune di Tione di Trento sulle particelle in questione,ed il riconosciuto difetto di legittimazione della ricorrente a proporre in viasubordinata domande di usucapione, o rivendica della proprietà su taliparticelle, non hanno comportato alcuna violazione dell'art. 4 comma 3lettera a) della L. P. Trento n. 6/2005 del 14.6.2005, che stabilisce cheall'amministrazione dei beni fazionali di uso civico provvede un comitatoeletto dagli aventi diritto.Tale riconosciuto difetto di legittimazione dell'ASUC non contrasta coiprincipi affermati dalla richiamata sentenza n. 1748/1992 di questa Corte,secondo la quale le frazioni del Comune - che, di norma costituiscono unamera entità naturale di fatto caratterizzata dalla presenzaNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell'insediamento di una parte della popolazione comunale in una localitàstaccata da altri nuclei abitati dell'ente locale e dotata di interessi, sempredi fatto, legati a circostanze di ordine economico, storico, sociale ereligioso - hanno tuttavia, in materia di amministrazione di beniassoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, una soggettivitàdiversa da quella dell'ente di appartenenza ed autonomamenteesercitabile, anche ai fini del recupero del perduto possesso di detti beni,nominarsi secondo le previsioni dell'art. 26 della l. 16 giugno 1927 n.1766e del relativo regolamento di esecuzione di cui al r.d. 26 febbraio 1928n.332, come successivamente modificato e integrato.Tale sentenza, infatti, é stata pronunciata in un giudizio che era statopromosso da alcuni abitanti di una frazione davanti al Commissarioregionale per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il sequestro dibeni asseritamente gravati da diritti di uso civico a bosco a favore degliabitanti di una frazione contro un Comune che ne aveva intrapreso iltaglio, allo scopo di vedere riconosciuta dalla giurisdizione specialel'esistenza del diritto di uso civico a favore dei soli abitanti della frazione,ed in relazione a tale situazione giuridica soggettiva é stata riconosciuta lalegittimazione anche pretensiva dell'intervenuta [OSCURATO:PERSONA], ma una legittimazione siffatta non sussiste quando davantial [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] pretenda di agire per fareaccertare l'usucapione, o in rivendica, ma a tutela non di un diritto di usocivico della collettività della frazione a tal fine rappresentata, ma di dirittidi proprietà ad essa asseritamente facenti capo in contrasto con laproprietà del Comune intavolata, per i quali manca totalmente una suafunzione rappresentativa degli abitanti della frazione.Da ultimo il motivo é infondato ed in parte inammissibile in punto dicensura motivazionale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Va richiamato anzitutto quanto già riportato circa le motivazioni addottedall'impugnata sentenza in punto di rigetto della domanda principale diaccertamento negativo della proprietà del Comune di Tione di Trento, e dirichiesta di disapplicazione della delibera n. 21/2012 del ConsiglioComunale di Tione di Trento e di ritenuto difetto di legittimazione attivadell'ASUC quanto alle domande subordinate di usucapione e dirivendicazione della proprietà delle particelle oggetto di causa, cheevidentemente non possono considerarsi inesistenti solo perchésfavorevoli per la ricorrente.Va detto poi che dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.apportata dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83,convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 134, non é più sindacabilela motivazione contraddittoria, o insufficiente.Da ultimo si critica la sentenza impugnata per avere affermato all'ultimapagina, e peraltro solo ad abundantiam, che "nessuna lesioneall'estensione della titolarità né dell'esercizio dei diritti di uso civico, comericonosciuti ai residenti della frazione di Saone e amministrati dall'ASUCpotrebbe derivare dall'intestazione formale al Comune di Tione dei beniallibrati all'estinto Comune di Saone". Si assume l'insuperabilecontraddizione esistente tra tale frase ed il fatto che l'interesseall'accertamento del diritto é connaturato al diritto all'intestazione delbene medesimo a proprio nome, o al mantenimento dell'intestazione delbene a proprio nome.La suddetta motivazione é preceduta dalle parole "Oltre a tale assorbenterilievo, di per sé esaustivo", ed é quindi una mera argomentazione adabundantiam, per la quale si può richiamare la giurisprudenza consolidatadi questa Corte secondo la quale in sede di legittimità sono inammissibili,per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazionicontenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte"ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta", poiché esse, in quanto priveNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo delladecisione (vedi Cass. sez. lav. 22.10.2014 n. 22380; Cass. sez. lav.22.11.2010 n. 23635; Cass. 5.6.2007 n. 13068).In ogni caso anche tale argomentazione va rapportata al fatto che l'ASUCpretendeva di far valere, attraverso le domande subordinate, dei diritti diproprietà facenti capo agli abitanti della frazione, che in realtà eralegittimata a rappresentare solo a tutela di diritti di uso civico ad essafacenti capo sia in fase pretensiva, che difensiva, davanti al Commissarioregionale per la liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA], avente giurisdizione esclusivaex art. 29 della L.n.1766/1927 nei giudizi volti all'accertamento,all'acquisizione ed alla tutela dei diritti di uso civico degli abitanti dellafrazione rappresentati dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ed infavore del Comune di Tione di Trento, mentre nulla va disposto per laparte intimata.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali  di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] CiviciTione di Trento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spesegenerali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali  di cuiall’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026Il Consigliere estensore                             Il PresidenteNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] OriliaP.Q.MLa Corte respinge il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] CiviciTione di Trento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00per spese ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spesegenerali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali  di cuiall’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.3.2026Il Consigliere estensore                             Il PresidenteNumero registro generale 7677/2020Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7445/2026Data pubblicazione 28/03/2026Vincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07445/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris