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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01039/2026

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oper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 28 novembre 2025 la Corte di Appello di Ancona haconvalidato il provvedimento con cui in data 25 novembre 2025 il Questore di Fermo avevadisposto il trattenimento di XXXXXXXXXXX presso il CPR di Potenza, subito dopol’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale (ai sensi dell’art. 6 deld.lgs. n.142 del 2015).Si evidenzia che il trattenimento è legittimo in quanto sussiste una condizione dipericolosità sociale (derivante dalle plurime condanne penali riportate) che giustifical’espulsione e si esamina la questione posta dalla difesa del trattenuto in udienza e relativaalla avvenuta emissione di un provvedimento esecutivo di cumulo da parte del PubblicoMinistero, sospeso ai sensi dell’art.656 comma 5 cod.proc.pen. .Circa tale aspetto, la Corte di Appello evidenzia che il provvedimento di espulsioneamministrativa (in ragione del quale è stato disposto l’originario trattenimento) mantiene isuoi effetti e non è posto nel nulla dalla emissione di un ordine di esecuzione della pena,restando regolata la fattispecie dalla previsione del necessario nulla-osta della autoritàgiudiziaria a fini di efficacia della espulsione (viene citata Cass. Sez.

I civ. n. 36545 del2023).Si evidenzia, altresì il rischio di fuga e l’assenza di condizioni ostative sul pianosanitario.2.

Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge -XXXXXXXXXXXXIl ricorso articola un unico motivo con più deduzioni in punto di erronea applicazionedella disciplina regolatrice.In premessa si evidenzia che il provvedimento di esecuzione pene concorrenti emessodalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e notificato il 25 novembre 2025 riguarda uncumulo di pene pari complessivamente ad anni tre e mesi undici di reclusione.

La penadetentiva da espiare è dunque superiore a due anni di reclusione ed il decreto è statosospeso, in ragione di quanto previsto dall’art.656 comma 5 cod.proc.pen. .

Da ciò laconsiderazione per cui XXXXXX in attesa di decisione del Tribunale di Sorveglianza, nonsarebbe passibile di espulsione amministrativa.

Non vi è stata alcuna decisione del giudicepenale in tema di misura di sicurezza, né risulta mai concesso un nulla-osta alla espulsione.Ciò posto, le deduzioni del ricorrente in punto di violazione di legge riguardano:a)la violazione del principio per cui il richiedente asilo non può essere trattenuto al solofine di esaminare la domanda, ma solo in quanto vi sia una obiettiva finalizzazione allaesecuzione del provvedimento di espulsione, anche nel corso della verifica dei presuppostiper l’asilo;b)la violazione del principio per cui l’accesso ad una misura alternativa alla detenzioneo alla esecuzione della pena detentiva prevale sulla espulsione amministrativa e determinala permanenza legittima sul territorio italiano.La difesa del trattenuto evidenzia, in particolare, che il nulla-osta alla espulsione, chesecondo la Corte di Appello renderebbe efficace il decreto di espulsione non solo non è statorilasciato, ma nemmeno potrebbe esserlo.

Trattandosi di soggetto condannato ad una penasuperiore a due anni di reclusione prevale – in tesi - la condizione di soggetto ‘in attesa diespiazione’, anche nelle forme di una eventuale misura alternativa.

Dunque la prospettiva diespulsione non sarebbe affatto concreta e il soggetto non potrebbe essere trattenuto.

Si citagiurisprudenza a sostegno di tale affermazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

In premessa va ricordato che il trattenimento – sia esso riconducibile alle ipotesidell’art.14 del d.lgs. n.286 del 1998 o a quelle dell’art.6 del d.lgs. n.142 del 2015 – è unaprivazione di libertà strettamente correlata alla esecuzione di un provvedimento diespulsione dal territorio nazionale.

Non si tratta, dunque, di una misura privativa della libertàpersonale derivante dalla commissione di un reato (analoga alle misure cautelari di cui agliartt.272 e ss. cod.proc.pen.) o assimilabile alla esecuzione della pena (v. sul punto Cortecost. n.96 del 2025), ma di una restrizione temporale della libertà personale «funzionale» e«servente» ad assicurare una delle ipotesi di espulsione coatta.La concreta e immanente prospettiva di reimpatrio (sulla base di un validoprovvedimento di espulsione, non contrastato da situazioni ostative alla medesima) è fontegiuridica e al contempo presupposto ontologico del trattenimento dello straniero (v.

Sez.

Iord. n.23105 del 29.05.2025 con cui è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensidell’art. 267 del TFUE dell’art. 3 comma 2 l.n.14 del 21.02.2024 nonché Corte cost. n.96 del2025 lì dove si evidenzia che il trattenimento nei centri di permanenza e rimpatrio costituisceuna delle misure prescelte dal legislatore, in attuazione delle pertinenti direttive europee, perrendere possibile, nei casi tassativamente previsti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del1998, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa noneseguibile con immediatezza, sia accompagnato alla frontiera e allontanato dal territorionazionale).3.

Ciò posto, ne deriva che un trattenimento è legittimo in quanto vi sia una concretaprobabilità di esecuzione del reimpatrio, non potendo essere assegnate al trattenimentofinalità diverse da quelle suddette ed in particolare finalità di contenimento della pericolositàsociale.Ora, il caso dello straniero di paese terzo – destinatario di un provvedimento diespulsione in via amministrativa – al contempo raggiunto da un provvedimento diesecuzione della pena è stato oggetto di analisi, da ultimo, nella decisione emessa dallaPrima Sezione Civile di questa Corte n.36545 del 13 ottobre 2023.In detto arresto questa Corte si è mostrata pienamente consapevole del fatto che laesecuzione della pena (anche nelle forme di misura alternativa alla detenzione) è unfenomeno ostativo alla immediata espulsione dello straniero, posto che costui ha diritto dipermanere sul territorio italiano durante la fase di espiazione.

Vengono riprese leconsiderazioni espresse da Corte cost. sent. n.78 del 2007 e Sez.

U n. 14500 del 2006.

Inparticolare, va ricordato che è proprio la Corte costituzionale nella decisione citata aevidenziare che [..] in realtà, è proprio la condizione di persona soggetta all’esecuzione dellapena che abilita ex lege – ed anzi costringe – lo straniero a permanere nel territorio delloStato; e ciò, tanto se l’esecuzione abbia luogo nella forma intramuraria, quanto se abbialuogo, invece – a seguito della eventuale concessione di misure alternative – in formaextramuraria.

In altre parole, nel momento stesso in cui prevede che l’esecuzione della pena“prevalga”, sospendendone l’attuazione, sulla espulsione cui il condannato extracomunitariosarebbe soggetto, il legislatore adotta una soluzione che implica l’accettazione dellaperdurante presenza dello straniero nel territorio nazionale durante il tempo di espiazionedella pena stessa [..].Nella decisione Sez.

I civ. n. 36545 del 13 ottobre 2023 si afferma – tuttavia - che nellafase posteriore alla emissione dell’ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero (eantecedente alla decisione del Tribunale di Sorveglianza), dunque con il decreto di cumulosospeso, vi sarebbe ancora la possibilità di esecuzione di una espulsione in viaamministrativa – con conseguente validità del trattenimento – in ragione della possibileconcessione del nulla-osta di cui all’art. 13 comma 3 del d.lgs. n.286 del 1998.Si afferma, in particolare, che [..] l’ordine di sospensione della pena, ha chiarito ilrequirente, lascia, infatti, intatto il potere prefettizio con la conseguente applicazione dell’art.13 d.lgs. 286/ 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova instato di detenzione.

L’espulsione amministrativa opera su un diverso piano e si differenziadalle misure disposte dall’autorità giudiziaria.

Si tratta, cioè, di una misura caratterizzata dauna sua intrinseca autonomia ed in quanto tale non può essere né confusa né assimilata conle altre forme di espulsione direttamente legate al procedimento penale, come ad esempio,espulsione come misura alternativa alla detenzione.

Ne consegue, allora, che se l’ordine diesecuzione della pena è stato sospeso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., il decreto diespulsione prefettizio non può dirsi per ciò solo inefficace o confliggente con gli accertamentiin sede penale.

L'autonomia dell'espulsione amministrativa è infatti certificata dal medesimoart. 13 testè richiamato, che al comma 3 recita esattamente che "quando lo straniero èsottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, ilquestore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che puònegarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazioneall'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati inprocedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.

In tal caso l'esecuzionedel provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazionedelle esigenze processuali.

Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con lemodalità di cui al comma 4.

Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria nonprovveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In attesa della decisionesulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso uncentro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14».Dunque, in sintesi, secondo il precedente citato, la possibilità di ottenere il nulla-osta dicui all’art.13 comma 13 d.lgs. n.286 del 1998 rende ancora «eseguibile» il provvedimento diespulsione amministrativa e rende, per conseguenza, legittimo il trattenimento.

Sarebbeproprio la previsione del nulla-osta della autorità giudiziaria a fungere da strumento di«contemperamento» tra le opposte esigenze.4.

A tale assetto interpretativo – secondo il Collegio – non può darsi seguito.E’ pacifico che l’emissione di un ordine di esecuzione di una pena detentiva non haalcun effetto sulla validità di un provvedimento amministrativo di espulsione, trattandosi diprovvedimenti che operano su piani diversi e perseguono finalità diverse.Al contempo non vi è dubbio che lo straniero irregolare sia portatore di un interesse adaccedere al percorso rieducativo (sia esso pena detentiva o misura alternativa) e che talepercorso rieducativo, una volta avviato, rende esistente un temporaneo e particolare titolo dipermanenza sul territorio, che paralizza gli effetti del provvedimento di espulsioneamministrativa.

Dunque espulsione fomalmente valida ma improduttiva di effetti.Durante l’esecuzione della pena detentiva (diverso è il caso di misure di sicurezza osanzioni sostitutive) può emettersi da parte della magistratura di sorveglianza unprovvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione nelle specifiche ipotesidi cui all’art.16 comma 5 d.lgs. n.286 del 1998 (lì dove la pena da scontare anche comeresiduo non sia superiore ad anni due) .Sempre in ipotesi di pena non superiore a due anni è il giudice della cognizione che –in determinati casi – può applicare la espulsione come sanzione sostitutiva, ai sensi delmedesimo articolo di legge.Lì dove la pena risultante dall’ordine di esecuzione sia contenuta nel limite di quattroanni e non vi siano ipotesi derogatorie (v. il comma 9 dell’art.656) il titolo esecutivo – come ènoto - è sospeso ex lege ai sensi dell’art.656 comma 5 cod.proc.pen. e il condannato, entrotrenta giorni ha facoltà di presentare la domanda di misura alternativa al Tribunale diSorveglianza.In questo momento, peraltro, già può dirsi «aperta» la fase della esecuzione penale insenso proprio e già una prima considerazione si impone ai fini che qui interessano: ilsoggetto che resta libero (cd. libero sospeso) in attesa della decisione del Tribunale diSorveglianza è per definizione portatore di un minor livello di pericolosità rispetto al soggettoche rientra in una delle ipotesi derogatorie di non sospendibilità del titolo (per entità dellapena superiore a quattro anni, per misura cautelare in atto o perché il titolo riguarda condottedi reato di particolare gravità).Tuttavia, secondo l’orientamento interpretativo prima ricordato, questo soggetto (cd.libero sospeso) potrebbe essere trattenuto in un CPR (dunque con limitazione della libertàpersonale) in vista del reimpatrio, perché non vi è ancora l’ingresso in carcere o lasottoposizione a misure alternative alla detenzione, e ciò per la possibilità di concessione delnulla-osta alla espulsione da parte della autorità giudiziaria ai sensi dell’art.13 comma 3 deld.lgs. n.286 del 1998.Ma l’istituto cui si compie riferimento – rappresentato dal nulla osta – non può dirsi inquanto tale applicabile alla fase della esecuzione penale (che, come si è detto, è già stataavviata) trattandosi di istituto collocabile nella fase della cognizione (salvo specifichederoghe che riguardano la esecuzione di misure di sicurezza).Ciò si desume chiaramente dal testo della disposizione ove si evoca un procedimentopenale cui è sottoposto il soggetto espulso e si evidenziano i fattori di non concedibilità nelmodo che segue : che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processualivalutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato oimputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.

In tal casol'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica lacessazione delle esigenze processuali.

Da ciò si desume che il nulla-osta va negato quandonel giudizio in corso (fase cognitiva) risulta necessaria la presenza del soggetto imputato perfini ricostruttivi delle vicende fattuali oggetto del processo (e del resto la avvenuta espulsionepost nulla osta concretizza una ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere, senon è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio).

Detta correlazionerende, di contro, evidente che dopo la decisione definitiva e dopo l’apertura della faseesecutiva in senso proprio non vi è spazio per l’istituto del nulla-osta, che pertanto non puòsvolgere quella funzione di «contemperamento» tra opposte esigenze ipotizzata nelladecisione da cui si dissente (n.36545 del 13 ottobre 2023).Da quanto sinora detto deriva che l’apertura della fase esecutiva in senso proprio - inambito penale ed ove vi sia condanna a pena detentiva - rende non eseguibile ilprovvedimento di espulsione amministrativa di cui all’art.13 del d.lgs. n.286 del 1998.

Ciòavviene o per l’ingresso in carcere o per l’avvenuta ammissione a una misura alternativa(che comporti permanenza sul territorio nazionale) o anche per la avvenuta presentazionedella domanda di misura alternativa e sino alla decisione spettante al Tribunale diSorveglianza.La non eseguibilità del provvedimento di espulsione spezza il necessario nessofunzionale con il trattenimento, che non risulta pertanto – nelle occasioni prima citate –legittimo.Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, comeda dispositivo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Si comunichi al Questore di Potenzaper gli adempimenti di competenza.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 28 novembre 2025 la Corte di Appello di Ancona haconvalidato il provvedimento con cui in data 25 novembre 2025 il Questore di Fermo avevadisposto il trattenimento di XXXXXXXXXXX presso il CPR di Potenza, subito dopol’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale (ai sensi dell’art. 6 deld.lgs. n.142 del 2015).Si evidenzia che il trattenimento è legittimo in quanto sussiste una condizione dipericolosità sociale (derivante dalle plurime condanne penali riportate) che giustifical’espulsione e si esamina la questione posta dalla difesa del trattenuto in udienza e relativaalla avvenuta emissione di un provvedimento esecutivo di cumulo da parte del PubblicoMinistero, sospeso ai sensi dell’art.656 comma 5 cod.proc.pen. .Circa tale aspetto, la Corte di Appello evidenzia che il provvedimento di espulsioneamministrativa (in ragione del quale è stato disposto l’originario trattenimento) mantiene isuoi effetti e non è posto nel nulla dalla emissione di un ordine di esecuzione della pena,restando regolata la fattispecie dalla previsione del necessario nulla-osta della autoritàgiudiziaria a fini di efficacia della espulsione (viene citata Cass. Sez. I civ. n. 36545 del2023).Si evidenzia, altresì il rischio di fuga e l’assenza di condizioni ostative sul pianosanitario.2. Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge -XXXXXXXXXXXXIl ricorso articola un unico motivo con più deduzioni in punto di erronea applicazionedella disciplina regolatrice.In premessa si evidenzia che il provvedimento di esecuzione pene concorrenti emessodalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e notificato il 25 novembre 2025 riguarda uncumulo di pene pari complessivamente ad anni tre e mesi undici di reclusione. La penadetentiva da espiare è dunque superiore a due anni di reclusione ed il decreto è statosospeso, in ragione di quanto previsto dall’art.656 comma 5 cod.proc.pen. . Da ciò laconsiderazione per cui XXXXXX in attesa di decisione del Tribunale di Sorveglianza, nonsarebbe passibile di espulsione amministrativa. Non vi è stata alcuna decisione del giudicepenale in tema di misura di sicurezza, né risulta mai concesso un nulla-osta alla espulsione.Ciò posto, le deduzioni del ricorrente in punto di violazione di legge riguardano:a)la violazione del principio per cui il richiedente asilo non può essere trattenuto al solofine di esaminare la domanda, ma solo in quanto vi sia una obiettiva finalizzazione allaesecuzione del provvedimento di espulsione, anche nel corso della verifica dei presuppostiper l’asilo;b)la violazione del principio per cui l’accesso ad una misura alternativa alla detenzioneo alla esecuzione della pena detentiva prevale sulla espulsione amministrativa e determinala permanenza legittima sul territorio italiano.La difesa del trattenuto evidenzia, in particolare, che il nulla-osta alla espulsione, chesecondo la Corte di Appello renderebbe efficace il decreto di espulsione non solo non è statorilasciato, ma nemmeno potrebbe esserlo. Trattandosi di soggetto condannato ad una penasuperiore a due anni di reclusione prevale – in tesi - la condizione di soggetto ‘in attesa diespiazione’, anche nelle forme di una eventuale misura alternativa. Dunque la prospettiva diespulsione non sarebbe affatto concreta e il soggetto non potrebbe essere trattenuto. Si citagiurisprudenza a sostegno di tale affermazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In premessa va ricordato che il trattenimento – sia esso riconducibile alle ipotesidell’art.14 del d.lgs. n.286 del 1998 o a quelle dell’art.6 del d.lgs. n.142 del 2015 – è unaprivazione di libertà strettamente correlata alla esecuzione di un provvedimento diespulsione dal territorio nazionale. Non si tratta, dunque, di una misura privativa della libertàpersonale derivante dalla commissione di un reato (analoga alle misure cautelari di cui agliartt.272 e ss. cod.proc.pen.) o assimilabile alla esecuzione della pena (v. sul punto Cortecost. n.96 del 2025), ma di una restrizione temporale della libertà personale «funzionale» e«servente» ad assicurare una delle ipotesi di espulsione coatta.La concreta e immanente prospettiva di reimpatrio (sulla base di un validoprovvedimento di espulsione, non contrastato da situazioni ostative alla medesima) è fontegiuridica e al contempo presupposto ontologico del trattenimento dello straniero (v. Sez. Iord. n.23105 del 29.05.2025 con cui è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensidell’art. 267 del TFUE dell’art. 3 comma 2 l.n.14 del 21.02.2024 nonché Corte cost. n.96 del2025 lì dove si evidenzia che il trattenimento nei centri di permanenza e rimpatrio costituisceuna delle misure prescelte dal legislatore, in attuazione delle pertinenti direttive europee, perrendere possibile, nei casi tassativamente previsti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del1998, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa noneseguibile con immediatezza, sia accompagnato alla frontiera e allontanato dal territorionazionale).3. Ciò posto, ne deriva che un trattenimento è legittimo in quanto vi sia una concretaprobabilità di esecuzione del reimpatrio, non potendo essere assegnate al trattenimentofinalità diverse da quelle suddette ed in particolare finalità di contenimento della pericolositàsociale.Ora, il caso dello straniero di paese terzo – destinatario di un provvedimento diespulsione in via amministrativa – al contempo raggiunto da un provvedimento diesecuzione della pena è stato oggetto di analisi, da ultimo, nella decisione emessa dallaPrima Sezione Civile di questa Corte n.36545 del 13 ottobre 2023.In detto arresto questa Corte si è mostrata pienamente consapevole del fatto che laesecuzione della pena (anche nelle forme di misura alternativa alla detenzione) è unfenomeno ostativo alla immediata espulsione dello straniero, posto che costui ha diritto dipermanere sul territorio italiano durante la fase di espiazione. Vengono riprese leconsiderazioni espresse da Corte cost. sent. n.78 del 2007 e Sez. U n. 14500 del 2006. Inparticolare, va ricordato che è proprio la Corte costituzionale nella decisione citata aevidenziare che [..] in realtà, è proprio la condizione di persona soggetta all’esecuzione dellapena che abilita ex lege – ed anzi costringe – lo straniero a permanere nel territorio delloStato; e ciò, tanto se l’esecuzione abbia luogo nella forma intramuraria, quanto se abbialuogo, invece – a seguito della eventuale concessione di misure alternative – in formaextramuraria. In altre parole, nel momento stesso in cui prevede che l’esecuzione della pena“prevalga”, sospendendone l’attuazione, sulla espulsione cui il condannato extracomunitariosarebbe soggetto, il legislatore adotta una soluzione che implica l’accettazione dellaperdurante presenza dello straniero nel territorio nazionale durante il tempo di espiazionedella pena stessa [..].Nella decisione Sez. I civ. n. 36545 del 13 ottobre 2023 si afferma – tuttavia - che nellafase posteriore alla emissione dell’ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero (eantecedente alla decisione del Tribunale di Sorveglianza), dunque con il decreto di cumulosospeso, vi sarebbe ancora la possibilità di esecuzione di una espulsione in viaamministrativa – con conseguente validità del trattenimento – in ragione della possibileconcessione del nulla-osta di cui all’art. 13 comma 3 del d.lgs. n.286 del 1998.Si afferma, in particolare, che [..] l’ordine di sospensione della pena, ha chiarito ilrequirente, lascia, infatti, intatto il potere prefettizio con la conseguente applicazione dell’art.13 d.lgs. 286/ 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova instato di detenzione. L’espulsione amministrativa opera su un diverso piano e si differenziadalle misure disposte dall’autorità giudiziaria. Si tratta, cioè, di una misura caratterizzata dauna sua intrinseca autonomia ed in quanto tale non può essere né confusa né assimilata conle altre forme di espulsione direttamente legate al procedimento penale, come ad esempio,espulsione come misura alternativa alla detenzione. Ne consegue, allora, che se l’ordine diesecuzione della pena è stato sospeso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., il decreto diespulsione prefettizio non può dirsi per ciò solo inefficace o confliggente con gli accertamentiin sede penale. L'autonomia dell'espulsione amministrativa è infatti certificata dal medesimoart. 13 testè richiamato, che al comma 3 recita esattamente che "quando lo straniero èsottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, ilquestore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che puònegarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazioneall'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati inprocedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzionedel provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazionedelle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con lemodalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria nonprovveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisionesulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso uncentro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14».Dunque, in sintesi, secondo il precedente citato, la possibilità di ottenere il nulla-osta dicui all’art.13 comma 13 d.lgs. n.286 del 1998 rende ancora «eseguibile» il provvedimento diespulsione amministrativa e rende, per conseguenza, legittimo il trattenimento. Sarebbeproprio la previsione del nulla-osta della autorità giudiziaria a fungere da strumento di«contemperamento» tra le opposte esigenze.4. A tale assetto interpretativo – secondo il Collegio – non può darsi seguito.E’ pacifico che l’emissione di un ordine di esecuzione di una pena detentiva non haalcun effetto sulla validità di un provvedimento amministrativo di espulsione, trattandosi diprovvedimenti che operano su piani diversi e perseguono finalità diverse.Al contempo non vi è dubbio che lo straniero irregolare sia portatore di un interesse adaccedere al percorso rieducativo (sia esso pena detentiva o misura alternativa) e che talepercorso rieducativo, una volta avviato, rende esistente un temporaneo e particolare titolo dipermanenza sul territorio, che paralizza gli effetti del provvedimento di espulsioneamministrativa. Dunque espulsione fomalmente valida ma improduttiva di effetti.Durante l’esecuzione della pena detentiva (diverso è il caso di misure di sicurezza osanzioni sostitutive) può emettersi da parte della magistratura di sorveglianza unprovvedimento di espulsione come misura alternativa alla detenzione nelle specifiche ipotesidi cui all’art.16 comma 5 d.lgs. n.286 del 1998 (lì dove la pena da scontare anche comeresiduo non sia superiore ad anni due) .Sempre in ipotesi di pena non superiore a due anni è il giudice della cognizione che –in determinati casi – può applicare la espulsione come sanzione sostitutiva, ai sensi delmedesimo articolo di legge.Lì dove la pena risultante dall’ordine di esecuzione sia contenuta nel limite di quattroanni e non vi siano ipotesi derogatorie (v. il comma 9 dell’art.656) il titolo esecutivo – come ènoto - è sospeso ex lege ai sensi dell’art.656 comma 5 cod.proc.pen. e il condannato, entrotrenta giorni ha facoltà di presentare la domanda di misura alternativa al Tribunale diSorveglianza.In questo momento, peraltro, già può dirsi «aperta» la fase della esecuzione penale insenso proprio e già una prima considerazione si impone ai fini che qui interessano: ilsoggetto che resta libero (cd. libero sospeso) in attesa della decisione del Tribunale diSorveglianza è per definizione portatore di un minor livello di pericolosità rispetto al soggettoche rientra in una delle ipotesi derogatorie di non sospendibilità del titolo (per entità dellapena superiore a quattro anni, per misura cautelare in atto o perché il titolo riguarda condottedi reato di particolare gravità).Tuttavia, secondo l’orientamento interpretativo prima ricordato, questo soggetto (cd.libero sospeso) potrebbe essere trattenuto in un CPR (dunque con limitazione della libertàpersonale) in vista del reimpatrio, perché non vi è ancora l’ingresso in carcere o lasottoposizione a misure alternative alla detenzione, e ciò per la possibilità di concessione delnulla-osta alla espulsione da parte della autorità giudiziaria ai sensi dell’art.13 comma 3 deld.lgs. n.286 del 1998.Ma l’istituto cui si compie riferimento – rappresentato dal nulla osta – non può dirsi inquanto tale applicabile alla fase della esecuzione penale (che, come si è detto, è già stataavviata) trattandosi di istituto collocabile nella fase della cognizione (salvo specifichederoghe che riguardano la esecuzione di misure di sicurezza).Ciò si desume chiaramente dal testo della disposizione ove si evoca un procedimentopenale cui è sottoposto il soggetto espulso e si evidenziano i fattori di non concedibilità nelmodo che segue : che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processualivalutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato oimputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal casol'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica lacessazione delle esigenze processuali. Da ciò si desume che il nulla-osta va negato quandonel giudizio in corso (fase cognitiva) risulta necessaria la presenza del soggetto imputato perfini ricostruttivi delle vicende fattuali oggetto del processo (e del resto la avvenuta espulsionepost nulla osta concretizza una ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere, senon è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio). Detta correlazionerende, di contro, evidente che dopo la decisione definitiva e dopo l’apertura della faseesecutiva in senso proprio non vi è spazio per l’istituto del nulla-osta, che pertanto non puòsvolgere quella funzione di «contemperamento» tra opposte esigenze ipotizzata nelladecisione da cui si dissente (n.36545 del 13 ottobre 2023).Da quanto sinora detto deriva che l’apertura della fase esecutiva in senso proprio - inambito penale ed ove vi sia condanna a pena detentiva - rende non eseguibile ilprovvedimento di espulsione amministrativa di cui all’art.13 del d.lgs. n.286 del 1998. Ciòavviene o per l’ingresso in carcere o per l’avvenuta ammissione a una misura alternativa(che comporti permanenza sul territorio nazionale) o anche per la avvenuta presentazionedella domanda di misura alternativa e sino alla decisione spettante al Tribunale diSorveglianza.La non eseguibilità del provvedimento di espulsione spezza il necessario nessofunzionale con il trattenimento, che non risulta pertanto – nelle occasioni prima citate –legittimo.Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, comeda dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Si comunichi al Questore di Potenzaper gli adempimenti di competenza.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Decreto Cassazione n. 01039/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris