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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 37434/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI OlITNET) avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini p eliminari del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordem ente richiesta delle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 c od. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassa zione avverso la suddetta sentenza, dolendosi del difetto di motivaizione.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto'con motivi non cc nsentiti.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possit ile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti E ll'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena della misura di sicurezza».

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, i una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamer te, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2 000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della.

Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI OlITNET) avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini p eliminari del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordem ente richiesta delle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 c od. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassa zione avverso la suddetta sentenza, dolendosi del difetto di motivaizione. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto'con motivi non cc nsentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possit ile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti E ll'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena della misura di sicurezza». 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, i una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamer te, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2 000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della. Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37434/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris