CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46352/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 166-25479/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo i ricorrenti omesso ogni dovuto confronto con la diffusa, acuta e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Si procede nei confronti dei ricorrenti per ipotesi di concorso nella tentata rapina impropria di una bottiglia di liquore sottratta dagli scaffali di una pubblica rivendita, con successiva violenza e minaccia esercitate nei confronti degli addetti alla vigilanza; fatto aggravato dal numero di persone riunite e dalla recidiva. Inammissibile appare il motivo speso in ordine alla non condivisa motivazione circa la identificazione degli autori dei fatti contestati, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale. Trattasi invero di doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio, al travisamento della prova, tutte si risolvono pertanto nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa di prove assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.2. Le censure svolte con detti motivi si risolvono, peraltro, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza 166-25479/2021 dimostrativa.degli elementi a carico, e ciò a fronte di pun.tuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. 1.2.1. La Corte di merito ha sul punto (motivi sovrapponibili di ricorso nel merito della accertata responsabilità) tratto argomento di convincimento dalle evidenze correttamente acquisite al patrimonio utilizzabile ai fini del decidere, valutando tali elementi dichiarativi convergenti con prudente apprezzamento, non censurabile nella sede di legittimità. 1.3. Come pure inammissibili si palesano i motivi comuni spesi in ordine alla concreta efficacia diminuente attribuita alle circostanze attenuanti riconosciute solo in grado di appello (art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.), che si vanno ad aggiungere alle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Anche sul punto la Corte di merito motiva la decisione con analitico rigore l'effetto diminuente attribuito alle ulteriori attenuanti riconosciute in appello, valorizzando gli elementi della condotta così come attenuati. Tali valutazioni riempiono di contenuto la discrezionalità offerta dal legislatore al giudice del merito, che di tale discrezionalità ha fatto, nella fattispecie, uso attento e prudente, in coerenza con i dati di fatto emersi all'attenzione processuale. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L igi A ostinacchio Ab (3