CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 04332/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2000 – inosservanza – conseguenze. Ud.21.1.2026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21758/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.152 del 2017 depositata i l 20 gennaio 2017 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 152 del 2017 che aveva rigettato l’appello proposto contro la sentenza della CTP di Grosseto la qualeaveva accolto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. T8F010201114/2010 proposta dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA], socia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per contestare l’attribuzione a fini IRPEF di un maggior reddito di partecipazione, sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili nella società a ristretta compagine sociale,nell’anno di imposta 2005. 2. La CTR della Toscana, confermando sul punto la sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamentoemesso nei confronti de lla socia sul solo presupposto dell’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società,già accertata con la sentenza della CTR della Toscana n. 154del 2017. L’atto impositivo nei confronti della società, infatti, era stato adottato in violazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 per l’inosservanza del termine dilatorio di sessantagiorniche deve intercorrere tral’emissione dell’avviso di accertamento e la consegna del processo verbale di constatazione. 3. La contribuente non si è difesa ed è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 295 c.p.c. per avere l a CTR mancato di sospendereil processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della CTR della Toscana n. 154 del 2017 di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, costituente un indispensabile antecedente logico - giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 co mma 7 della legge n.212 del 2000 in quanto la CTR avrebbe erroneamente annullato l’avviso di accertamento emess o nei confronti de lla socia in ragione della nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, a causa dell’inosservanza del termine dilatorio previsto dalla norma richiamata, sebbene la Guardia di Finanza avesse concesso all a società ampio termine per dedurre, ed avesse redatto il processo verbale di constatazione “ al solo scopo di esporre le risultanze delle indagini finanziarie”. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazionee falsa applicazione, sotto altro profilo , dell'art.12 comma 7, della legge n. 212 del 2 000 perché il giudice dell’appello avrebbeannullato l’atto impositivo nei confronti socia in ragione della nullità di quello emesso nei confronti della società, fondata su una pretesa violazione formale della disciplina del contraddittorio preventivo in un’ipotesi in cui la finalità di tutela della norma era stata già ampiamente soddisfatta nel corso dellaverifica fiscale. 4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione, sotto un altro profilo, dell'art.12 co mma 7 della legge n. 212 del 2000 perché la CTR nell’annullare l’atto impositivo nei confronti della socia in ragione della nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, avrebbe dovuto considerare che, alla stregua di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente della norma, “ anche per i tributi non armonizzati l’inosservanza del termine dilatorio … può comportare la sanzione demolitoria della nullità solo se, sulla base delle allegazioni del contribuente, laddove il contraddittorio fosse stato rispettato, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso”. 5.Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,la violazione sotto altro profilo dell'art. 12 comma 7della legge n. 212 del 2000 per non aver la CTR considerato che la nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stata ritenuta nonostante sussistessero plurime ragioni di urgenza che giustificavano l’accelerazione della “procedura di riscossione”, e poteva quindi prescindersi dall’osservanza del termine di sessanta giorni tra la notificazione del processo verbale di constatazione e quella dell’avviso di accertamento. 6. I motivi presentano elementi di connessione e possono essere esaminati congiuntamente anche in considerazione del fatto che si appuntano tutti sui vizi dell’a vviso di accertamento sociale, già annullato consentenza della CTR n. 154 del 2017, passata in giudicato per effetto del rigetto, con ordinanza della Corte n. 21517 del 2023 , del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate svolgendo identiche censure. 7. La pronuncia della Corte n. 21517 del 2023 , come consultabile nell’archivio Italgiureweb, viene richiamata in ossequioal principio secondo cui la Corte Suprema è tenuta per dovere d’ufficio a conoscere i propri precedenti al fine di assolvere non solo alla funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario ma anche al dovere di prevenire il contrasto tra giudicatiin coerenza con il divieto del ne bis in idem ( Cass. S.U. n. 26482del 2007; Cass. n. 30780 del 20 11 ; Cass. n. 24740 2015 ; Cass n. 18634 del 2017). 8. L a Corte , con l ’ordinanza richiamat a , ha già respinto il ricorso per cassazione fondato dall’Agenzia delle Entrate sugli stessi motivi volti a censurare la pronuncia di annullamento dell’accertamento sociale e decide sul presente ricorso in conformità non vedendosi ragioni per discostarsi dal precedente. Né sono state prospettate dall’amministrazione finanziaria ricorrente censure diverse avverso la sentenza impugnata. 9. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la contribuente rimasta intimata. 10. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, nonsi applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29.01.2016n.