CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 gennaio 2022
Cassazione n. 05635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 17343/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Sansone; -ricorrente - contro AR.CAR. di [OSCURATO:PERSONA] e C. s.a.s, in persona del legale rappresentante Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Molise, n. 16/01/2022, depositata il 18 gennaio 2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il 19 gennaio 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]