CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44420/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/1/2021 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Pistoia del 10/12/2014, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha correttamente segnalato che la circostanza della detenzione dell'imputato in carcere, al momento della notifica dell'avviso di fine indagine, non risultava dagli atti del procedimento, non potendo rilevare la circostanza che la detenzione fosse ascrivibile ad ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. Il secondo motivo è volto a prospettare un'alternativa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte sulla base della testimonianza dell'app.to Panico, che aveva ripetutamente suonato il campanello senza ottenere risposta, non essendo il predetto tenuto a rivolgersi alla zia del ricorrente, dimorante nel medesimo piano, e non risultando che nessuno si fosse affacciato sul pianerottolo. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] C 7 lo ObPOSITATA IN CANCF1.1.FR