CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di CatanzaroVisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro haconfermato il decreto dal Tribunale di Catanzaro dell’11 novembre/12 dicembre2024, che disponeva la confisca dei beni immobili, in catasto al Comune diBentivoglio, foglio 42, part.715, sub 1, 2 e 3, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],quale terzo interessato, intestatario, sulla base della certa disponibilità dei beniconfiscati in capo al proposto, [OSCURATO:PERSONA], della circostanza che entrambi isoggetti risultavano nel medesimo stato di famiglia, che [OSCURATO:PERSONA] era cognato delproposto, nonché dell’esistenza di un trasferimento fraudolento di valori relativoagli immobili confiscati, accertato con sentenza del Tribunale di Bologna,irrevocabile il 26 ottobre 2018, della circostanza che il proposto e il proprio nucleofamiliare vi si erano stabiliti, sebbene il terzo intestatario, che dimorava inCalabria, avesse ivi la propria residenza, delle intercettazioni, da cui emergeval’interessamento del [OSCURATO:PERSONA] della pratica di concessione del mutuo ipotecario,durante i lavori di costruzione dei beni, quale dominus, commentando l’onerositàdella polizza assicurativa, e infine della inidoneità di redditi per l’acquisto del terzointestatario fittizio.2. Contro l'anzidetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato adun unico motivo che lamenta violazione di legge, in relazione all’art.24 D. Lgs.vo159/2011 e 12 sexies D.L.306/1992, e vizio di apparenza della motivazione, conriguardo alla ritenuta interposizione fittizia nell’intestazione dei beni confiscati.Si deduce che i giudici di merito non avrebbero considerato la sussistenzadella capienza reddituale e delle disponibilità economiche del [OSCURATO:PERSONA] e del nucleofamiliare di questi, come emergeva dalle risultanze processuali (due consulenzetecniche versate in atti, concessione di mutuo ipotecario per euro 567.160, conpiano triennale, assoluzione definitiva del ricorrente, con formula piena, dallaimputazione di interposizione fittizia e riciclaggio, quale presunto intestatario dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., documenti eintercettazioni attastanti la genuinità del meccanismo di subentro nell’acquistodegli immobili nonché l’archiviazione del procedimento per interposizione fittizia diGiuseppe Cavallaro relativo a tale vicenda, ulteriori elementi attestanti ladisponibilità economica del [OSCURATO:PERSONA] e della propria famiglia), a fronte delle quali laCorte d’appello ne avrebbe ritenuto la marginalità senza alcuna analisi critica esenza spiegare le ragioni della ritenuta inattendibilità o irrilevanza delle risultanzeperitali.Si deduce che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito (rapporto diparentela, coabitazione anagrafica, interessamento ai lavori di costruzione deibeni, coinvolgimento nella pratica di mutuo) avrebbero natura indiziaria, nonidonei a superare le risultanze oggettive e scientifiche offerte dalla difesa, con lequali non si confronta, che non dimostrerebbero in modo univoco la fittizietàdell’intestazione, e che non potrebbe ritenersi sufficiente il richiamo all’esistenzadi una sentenza irrevocabile di accertamento del trasferimento fraudolento divalori, relativo ai medesimi immobili, per l’autonomia strutturale e funzionale delprocedimento di prevenzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo ed unico motivo di ricorso è inammissibile in quantomanifestamente infondato.2.1 Va, preliminarmente, rilevato che in caso di confisca di prevenzione,avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo puòrivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti avincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ed indicare elementi fattualiche dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusivadisponibilità, visto che la problematica incide sulla confisca, ma non è legittimatoa contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione dipericolosità sociale, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il redditodichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avereinteresse a far valere (in applicazione del principio, la Corte ha precisato che l'unicosoggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene, anche nell'ambito delrapporto interno con il fittizio intestatario, è il titolare reale dello stesso) (Sez. 2,Sentenza n. 20193 del 19/04/2024, Granato, Rv. 286441 – 01; Sez. 6, Sentenzan. 17519 del 27/02/2024, Ingrassia, Rv. 286418 – 01; Sez. 2, n. 18569 del12/03/2019, Pisani, non mass.; Sez. 5, Sentenza n. 333 del 20/11/2020, Rv.280249; Sez. 6, Sentenza n. 7469 del 04/06/2019, Rv. 278454).2.2 La Corte territoriale, con motivazione immune da censure, hacorrettamente rilevato il difetto di legittimazione del terzo intestatario a sollevarequestioni circa la condizione di pericolosità sociale del proposto, FrancescoVentrici, al fine di contestare la disposta confisca di alcuni immobili, il periodosospetto e la sproporzione tra il patrimonio ed i redditi del [OSCURATO:PERSONA] e l’acquisito dicui si discute.3. Quanto alle ulteriori doglianze il motivo è inammissibile in quantomanifestamente infondato.3.1 Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammessosoltanto per violazione di legge (art. 10, co.3, d.l.vo n.159/2011), vizio in cui varicompresa l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente delprovvedimento, che ricorre, nei casi, di assenza totale della motivazione quando ilprovvedimento consti di solo dispositivo, integrante in sé un'ipotesi ditrasgressione, sia del disposto generale dell'art. 125 c.p.p., sia della prescrizionedell’art. 10 D.L.vo n. 159/11, secondo cui la Corte di Appello decide "con decretomotivato".Vengono a questi assimilati i casi, nei quali la motivazione del provvedimentosia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto darisultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibilela "ratio decidendi", o in cui le linee argomentative del provvedimento sianotalmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato ilprovvedimento", trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza dellaspecifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazionedei provvedimenti giurisdizionali, ovvero, ancora, quando ometta del tutto diconfrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parteche, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esitoopposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez.I, n. 37026 del 15.3.2018; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.270080). Tale previsione, applicabile anche alle misure reali ai sensi dell'art. 10,comma 3, richiamato dall'art. 27, comma 2, esclude che nel giudizio di legittimitàpossano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in prospettateforme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativivalutati dai giudici di merito. Ne consegue che la violazione di legge non puòestendersi ai difetti motivazionali, consistenti nell'insufficienza, contraddittorietàed illogicità, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.3.1.1 Non integra il vizio di motivazione apparente l’omessa disamina di puntidecisivi dal momento che il controllo del provvedimento consiste solo nella verificadella rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti perl'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre laviolazione di legge sub specie di motivazione apparente.Va ricordato, inoltre, come debbano considerarsi implicitamente disattese lecensure incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchécon le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendidel provvedimento medesimo, ovvero quando le stesse risultino assorbitedall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sonostate comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione pereffetto della disamina del motivo ritenuto assorbente.A siffatta circoscrizione del perimetro cognitivo, proprio dei procedimenti diprevenzione, ritenuta aderente ai precetti costituzionali (C. cost. sentenza nr. 106del 15/4/2015), si sommano i limiti propri del giudizio di legittimità, che, non puòoccuparsi della revisione del giudizio di merito, né della valutazione dei fatti suiquali lo stesso si sia fondato, ma deve attenersi alla verifica della correttezzagiuridica e logica del provvedimento impugnato, rispetto alle cui statuizioni laCorte di cassazione non dispone del potere di sostituire una propria alternativadecisione. In particolare, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedottoin Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi divalutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo aduna diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fattopreclusa in sede di legittimità. La verifica in sede di legittimità devenecessariamente arrestarsi alla corrispondenza degli elementi valorizzati nelprovvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l'applicazione dellamisura di prevenzione ed all'esistenza delle ragioni della decisione.3.1.2 Alla luce di tali coordinate devono considerarsi prive di pregio ledoglianze difensive che, pur denunciando il vizio di violazione di legge permotivazione apparente, censurano la motivazione riproponendo argomentazioni,a giudizio della difesa dotate di maggiore persuasività, adeguatamente esaminatedalla Corte di merito, che si risolvono nella richiesta di una rilettura dell'orditoargomentativo contenuto nel decreto impugnato.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, inmateria di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possonoavere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosiritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmentecome beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertantograva l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo allaconfisca (cfr., Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi, Rv. 248845; Sez. 6, n.49878 del 06/12/2013, Modellaro, Rv. 258140; Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023,Ranieri, Rv. 284387).Ai fini della confisca di cui all'ad. 2-bis, comma 3, della legge n. 575/1965,l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beniformalmente intestati a terzi, operava per il coniuge, i figli ed i conviventi, in mododifferente rispetto alle altre persone fisiche o giuridiche: nei confronti dei primi, adifferenza dei secondi, la disponibilità era presunta ex lege, senza bisogno dispecifici accertamenti, se risultava l'assenza di risorse economiche proprie delterzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, si sarebbero dovutiacquisire specifici elementi di prova sul carattere fittizio dell'intestazione (cfr., Sez.1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247; Sez. 6, n.10063 del 11/01/2023, Mancuso, Rv. 284608).Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 270081) nell’affrontare il tema dell'accertamento della natura fittizia o realedei trasferimenti e delle intestazioni di beni ai fini dell'applicazione della confiscadi prevenzione, hanno sottolineato, quanto alle nozioni di «trasferimenti» e«intestazioni», « la particolare ampiezza della formulazione — che utilizza ladizione congiunta "trasferimenti" e "intestazioni" - sta ad indicare lo sforzo dellegislatore di ricomprendervi, alla stregua dell'id quod plerumque accidít,qualunque atto idoneo a determinare la disponibilità formale del bene in capo adaltri, valorizzando, sul piano interpretativo, la ratio antielusiva della norma».Con riguardo all'accertamento della fittizietà dell'intestazione o deltrasferimento, le Sezioni Unite hanno affermato che «l'art. 26, comma 2, lett. a),introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, chese, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. cit.- relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimoquinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essereprevisto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende ad una piùampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affinientro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute aqualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito neidue anni antecedenti la presentazione della proposta». Hanno peraltrosottolineato, richiamando precedenti decisioni delle sezioni semplici, che «ilrapporto esistente fra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi,costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cuiall'art.26, comma 2, d.lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevataprobabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non puòdimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risultaformalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica». Conriferimento a tale ultimo profilo, hanno anche rilevato che, fuori del caso previstodall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, «i rapporti di parentela, affinità econvivenza ivi esplicitati», pur non giustificando l'inversione probatoria imposta exlege dal meccanismo delle presunzioni, «finiranno per costituire uno dei possibilimomenti logici utili per pervenire alla possibile affermazione della interposizionesenza che operi la presunzione di legge». In questa prospettiva, situazioniconcretamente rilevanti ai fini del carattere puramente formale dell'intestazionepossono essere costituite sia dalle «relazioni in ambito familiare», sia «dallaeventuale intromissione del proposto nella gestione del bene», sia, ancora, «dallaincapacità del terzo, sotto il profilo economico, di acquisirne la titolarità, specienell'ipotesi in cui il terzo intestatario non alleghi circostanze idonee a prospettareuna diversa configurazione del rapporto, o una diversa provenienza delle risorsenecessarie all'acquisto del bene». La Corte nel suo massimo consesso ha, altresì,precisato che detti elementi, «specie se esaminati unitariamente, contribuisconoa formare la prova necessaria per la individuazione del reale dominusdell'operazione e la conseguente adozione del provvedimento ablativo».3.2 Tanto premesso, il motivo è reiterativo di questioni relative allaillegittimità della confisca dei beni acquistati, già proposte e rigettate dalla Cortedi appello che, con motivazione immune da vizi e censure, ha sottolineato che èstata giudizialmente accertata, in sede penale, con sentenza del Tribunale diBologna, irrevocabile il 26 ottobre 2018, la fittizietà del trasferimento fraudolentodi valori relativo proprio agli immobili confiscati.Ulteriori elementi di valutazione, apprezzabili ai fini dell'individuazione dellanatura fittizia dell'intestazione o del trasferimento, che si affiancano a quellointegrato dalle relazioni familiari, sono costituiti, così come puntualmentesegnalato dalle Sezioni Unite, «dalla eventuale intromissione del proposto nellagestione del bene» e dalla incapacità patrimoniale e finanziaria del terzo adacquisire la titolarità della cosa.La Corte con motivazione aderente agli indicati principi ha valorizzato, ai finidella intestazione fittizia, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], cognato del proposto,risultava nel medesimo stato di famiglia di quest’ultimo; l'accertata esistenza consentenza penale irrevocabile di un trasferimento fraudolento di valori relativoproprio agli immobili confiscati nonché gli esiti delle intercettazioni richiamate dalPM nella proposta circa il diretto interessamento del proposto, [OSCURATO:PERSONA],ai lavori di costruzione degli immobili.Il ricorso rivela aspetti di aspecificità e manifesta infondatezza nella parte incui ripropone sostanzialmente le medesime doglianze avanzate in sede digravame, evocando in particolare le disponibilità economiche del terzo edignorando le puntuali argomentazioni del provvedimento censurato.Quanto alla disponibilità in capo al ricorrente, terzo intestatario dei beniimmobili oggetto di confisca, la Corte di merito, rispondendo al motivo di appello,rimanda all’ineccepibile accertamento svolto dai primi giudici sulla sostanzialedisponibilità da parte del proposto dei beni intestati al cognato e sulla mancataallegazione di concreti e specifici elementi di fatto idonei contrari.La documentazione prodotta dalla difesa, contrariamente all’assuntodifensivo, è stata valutata e ritenuta non idonea a superare i richiamati indicatoridi riconducibilità dei beni al proposto.La Corte di merito, in particolare, ha espressamente ritenuto recessivi glielementi valorizzati dalla difesa al fine di ricondurre l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA],in relazione ai lavori di costruzione degli immobili, alle specifiche competenze delprimo nel settore edilizio.Quanto all’onere di allegazione, questa Corte ha affermato che l'onere diallegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non possa esseresoddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente perconcludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, essere indicati glielementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia statoacquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi nonsproporzionati rispetto alla capacità reddituale del soggetto (cfr., Sez. 5, n. 20743del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260402; Sez. 6, n. 31751 del 5 09/06/2015,Catalano, Rv. 264461; Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388);-la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione deibeni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anchenel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso alcredito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato ed ha uncosto, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutatal'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleofamiliare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217; Sez. 2, Sentenzan. 20193 del 19/04/2024, Rv. 286441 - 01).Nella fattispecie, il ricorrente ha fornito prove idonee a vincere la presunzionedi fittizietà dell'intestazione, sia per quanto attiene alle relazioni familiari, sia perquanto riguarda il flusso finanziario impiegato per l'acquisto dei beni.Quanto alla disponibilità da parte del terzo di redditi sufficienti all'acquisto deibeni si sottolinea in motivazione come il criterio della sproporzione afferisca airedditi del proposto e, come, tale elemento contrasti con gli elementi sopraindicati,in particolare, con l'accertamento giudiziale definitivo di intestazione fittizia deibeni, con l’effettiva residenza nel bene del proposto e della sua famiglia e noninvece del mero intestatario, sebbene avesse ivi stabilito la residenza, e conl'interessamento uti dominus del [OSCURATO:PERSONA] sia per i lavori di costruzione dei beni cheper la concessione del mutuo ipotecario.Va precisato che la sentenza irrevocabile di condanna emessa dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente e del proposto è pienamente utilizzabile nelprocedimento in esame quanto all’accertata intestazione fittizia dei medesimiimmobili oggetto della confisca.Dalla sentenza, espressamente richiamata dalla Corte, emergono una serie diconvergenti risultanze e, in particolare: l'acquisto dell’immobile per sé o perpersona da nominare, effettuato da un ex dipendente del [OSCURATO:PERSONA] (GiuseppeCavallaro), e la successiva indicazione, quale persona nominata dal Cavallaro, delMercuri (cognato del [OSCURATO:PERSONA]), nonostante il Cavallaro avesse appreso dall'agenteimmobiliare Brosio che era il [OSCURATO:PERSONA], e non il [OSCURATO:PERSONA], ad essere interessatoall'acquisto di un immobile; il pagamento alla società costruttrice del prezzorisultante dall'atto notarile (oltre 230.000 euro) eseguito dal Cavallaro "in nome eper conto" del [OSCURATO:PERSONA], che si impegnava a restituire all'altro tale somma in quindicianni senza interessi, mentre il residuo importo di euro 520.000 era stato pagatocon assegni di importo pari al mutuo ipotecario ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA]; la conduzione"in autonomia" e in prima persona, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle trattative per lepolizze sui mutui, per l'esecuzione di lavori nell'immobile, ecc., come emergevadalle intercettazioni (in una conversazione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva addirittura finto diessere il [OSCURATO:PERSONA]); l'occupazione dell'immobile, a lavori finiti, da parte della mogliee dei figli del [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] non vi aveva mai abitato, essendosi recatoa Bologna solo per il rogito e il cambio di residenza; il rinvenimento, all'internonon dell'immobile apparentemente acquistato dal [OSCURATO:PERSONA], ma nell'abitazione diOzzano del [OSCURATO:PERSONA], della documentazione relativa all'acquisto dell'immobile(mutuo ipotecario, dichiarazione e parcelle del notaio, pratica di iscrizioneanagrafica del [OSCURATO:PERSONA]), oltre a fatture varie concernenti i lavori eseguiti all'internodell’immobile (cfr. Cass. Sez. 2 n.55194/2018).La valutazione complessiva dei richiamati elementi effettuata dai giudici dellaprevenzione conferma il carattere puramente formale della intestazione dei beniimmobili in capo al ricorrente.Nessun rilievo può riconoscersi alle doglianze relative alla mancatavalutazione delle disponibilità economiche del terzo alla luce delle puntualiargomentazioni rassegnate in motivazione, univocamente convergenti ai fini dellaintestazione fittizia dei beni al [OSCURATO:PERSONA].Come evidenziato in premessa la verifica in sede di legittimità devenecessariamente arrestarsi alla corrispondenza degli elementi valorizzati nelprovvedimento impugnato ai criteri dettati dalla legge per l'applicazione dellamisura di prevenzione ed all'esistenza delle ragioni della decisione. Le doglianzerelative alla diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudicidi merito non integrano alcuna violazione di legge e, pertanto, non possono trovareingresso nel giudizio di legittimità.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 28/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]