CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22974/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma , ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento iscritto al n. 306/2022R.G.; [OSCURATO:PERSONA] il raggruppamento temporaneo di imprese tra l’Agenzia delle Entrate –Riscossione ( già “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . ”, subentrante a titolo universale ex art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), con sede in Roma,la “[OSCURATO:SOCIETA] . ” , con sede in Cercola (NA), e l’“ [OSCURATO:SOCIETA] S .r.l . ” , con sede in Napoli, in qualità di concessionarioex artt. 52 e 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia, in persona del responsabile della gestione pro temporedella “[OSCURATO:SOCIETA] . ”; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEper la correzione di errore materiale nell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 14marzo 2024, n. 6932; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 luglio 2024dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - al l’esito del giudizio promosso da lla “ [OSCURATO:SOCIETA]. ” ne i confronti del raggruppamento t emporaneo di i mprese tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ( già “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, la “[OSCURATO:SOCIETA] . ” , e l’“ [OSCURATO:SOCIETA] S .r.l . ” , in qualità di concessionario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria,riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia, per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 17 maggio 2021,n. 4233/22/2021,in controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento della TARSU relativa agli anni 2011 e 2012, l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 14 marzo 2024, n. 6932, ha rigettato il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese giudiziali; - la “ [OSCURATO:SOCIETA]. ” ha chiesto la correzione del la predett a ordinanza p er l’ errore commesso in dispositivo con la pronunzia di rigetto del ricorso, evincendosi dalla relativa motivazione che l’avviso di accertamento era stato notificato il 16 gennaio 2018, dopo il compiuto decorso del termine quinquennale di decadenza in relazione all’anno 2011, che era già venuto a scadenza il 31 dicembre 2016. [OSCURATO:PERSONA]: - preliminarmente, si rileva che il ricorso per correzione di errore materiale non risulta essere stato notificato al controricorrente nel procedimento principale, per cui occorre rinviare la causa a nuovo ruolo con l’assegnazione di un termine per l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ed assegna alla ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso per correzione di errore materiale al raggruppamento temporaneo di imprese tra l’ Agenzia delle Entrate – Riscossione ( già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, subentrante a titolo universale exart. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225), la “[OSCURATO:SOCIETA].” e l’“[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di concessionarioex artt. 52 e 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2024. ILPRESIDENTE Dott.[OSCURATO:PERSONA]