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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1991

Cassazione n. 12176/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen., in ordine alla consapevolezza del contenuto dello zaino a bordo del motociclo [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Napoli ha assolto il proprio onere motivazionale sulla base della circostanza che era l'imputato alla guida del motociclo recante targa modificata mediante l'apposizione di un adesivo e dalla fuga dopo avere notato le forze dell'ordine (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e del vincolo della continuazione è manifestamente infondato, in quanto il giudice di secondo grado non ha accolto la richiesta in considerazione della partecipazione di un secondo soggetto e delle modalità della condotta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia il trattamento sanzionatorio irrogato in ordine all'aumento operato a titolo di contravvenzione, applicando l'istituto della continuazione con i fatti già giudicati, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ti\J C: 31 M 6 ft Fu )2 rio 34,4 .1 i iS -z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen., in ordine alla consapevolezza del contenuto dello zaino a bordo del motociclo [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Napoli ha assolto il proprio onere motivazionale sulla base della circostanza che era l'imputato alla guida del motociclo recante targa modificata mediante l'apposizione di un adesivo e dalla fuga dopo avere notato le forze dell'ordine (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e del vincolo della continuazione è manifestamente infondato, in quanto il giudice di secondo grado non ha accolto la richiesta in considerazione della partecipazione di un secondo soggetto e delle modalità della condotta (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia il trattamento sanzionatorio irrogato in ordine all'aumento operato a titolo di contravvenzione, applicando l'istituto della continuazione con i fatti già giudicati, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ti\J C:     31 M     6 ft Fu )2 rio 34,4     .1 i iS -z