CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia -sezione staccata di Messina n. 6214/2022, depositata il 7/7/2022;nonchésul ricorso iscritto al n. 850/2024 R.G., propostoOyehaug Oystein, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 4550/2023, depositata il 25/5/2023;udite le relazioni svolte nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato, in due diverse date, ai duecontribuenti, l’avviso di accertamento n. ME0065967/2015, con cui harettificato il classamento e la rendita proposti mediante la denuncia divariazione DOCFA dell’anno 2014, concernente l’unità immobiliare sita nelComune di Taormina (ME) e censita in catasto al foglio 5, particella 171,sub. 5. L’Ufficio erariale aveva, infatti, ripristinato la categoria D/2 e larendita di euro 15.225,00, in luogo della categoria A/7, della classe 5^ edella rendita di euro 2.835,35, secondo l’indicazione della contribuente.2. Con il ricorso iscritto al n. 4322/2023 R.G., [OSCURATO:PERSONA] LokenOyehaug ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Messina, deducendo la nullità dell’avviso per difetto di motivazione, lanullità o inesistenza dell’atto per carenza dei poteri del funzionariosottoscrittore e l’infondatezza della rettifica nel merito. L’Agenzia si ècostituita in giudizio, sostenendo la legittimità dell’accertamento e laqualifica dirigenziale del funzionario firmatario.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza n.3490/4/2017, depositata il 22 maggio 2017, ha rigettato il ricorso,ritenendo valide la sottoscrizione dell’atto e la motivazione dell’avviso, e hacondannato la contribuente al pagamento delle spese di lite.4. Avverso tale decisione, la odierna ricorrente ha proposto appello,ribadendo le medesime censure e depositando ulteriore documentazione,con la quale ha sostenuto che l’immobile ha sempre avuto natura edestinazione di civile abitazione sin dagli anni Trenta del Novecento, comerisultante da atti notarili e successioni, e che il precedente classamento inNumero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026D/2 era stato introdotto soltanto a seguito di un intervento d’ufficio dellaGuardia di Finanza nel 2002. Ha, inoltre, evidenziato di avere ottenutonell’anno 2015 una concessione edilizia per ristrutturazione “ad uso civileabitazione” e di avere presentato nell’anno 2019 una nuova DOCFA,classificando l’immobile nuovamente in categoria A/7. Tale DOCFA non èstata successivamente rettificata dall’Ufficio. L’Agenzia ha resistito,ribadendo che la struttura presentava caratteristiche tipiche di un immobilea destinazione ricettiva, quali ampi spazi comuni, sala per colazioni, localidi riunione e molteplici camere con servizi igienici autonomi, elementi giàpresenti nelle planimetrie allegate e invariati nel tempo.5. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale per la Sicilia – SezioneStaccata di Messina, con sentenza n. 6214/10/2022, depositata il 7 luglio2022, ha rigettato l’appello.In particolare, il giudice regionale ha ritenuto infondata l’eccezione dinullità per difetto di delega, affermando che il funzionario sottoscrittorerisultava essere dirigente di ruolo dell’Agenzia del Territorio e che la relativadocumentazione, prodotta in appello, era ammissibile ai sensi dell’art. 58del d.lgs. n. 546/1992. Ha, inoltre, escluso la violazione dell’obbligo dimotivazione, rilevando che, in materia di attribuzione della rendita catastalea seguito di procedura DOCFA, l’amministrazione finanziaria è tenuta a unamotivazione essenziale, allorquando, come nel caso di specie, si limita aripristinare la categoria già in precedenza attribuita, senza che sianointervenute modifiche dell’immobile. Nel merito, la Commissione tributariaregionale ha ritenuto che le caratteristiche tipologiche e distributivedell’unità immobiliare fossero rimaste invariate e compatibili con lacategoria D/2, escludendo che la contribuente avesse fornito provasufficiente a sostenere la richiesta classificazione in categoria A/7. Haconfermato, infine, la condanna alle spese.Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/20266. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso l’Agenzia delle Entrate.7. Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.8. Come premesso, l’Agenzia delle Entrate ha notificato anche unsecondo avviso, relativo alla medesima questione, nei confronti di altrocontribuente.9. In particolare, è pervenuto il 29 giugno 2015 a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento catastale, con il quale venivano rettificati ilclassamento e la rendita dell’unità immobiliare sita nel Comune di Taormina(ME) e censita in catasto al foglio 5, particella 171, sub. 5. Detto immobileera stato oggetto di una denuncia di variazione DOCFA nell’anno 2014, conla quale il contribuente aveva proposto la categoria A/7 in luogo dellaprecedente categoria D/2. L’Ufficio ha sostenuto che le caratteristichedell’immobile non fossero mutate e che, pertanto, occorresse ripristinare lacategoria di struttura ricettiva.10. Il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione tributariaprovinciale di Messina, deducendo plurimi vizi dell’atto, tra cui la mancanzadi motivazione e il difetto di sottoscrizione dell’avviso.11. Con sentenza n. 904/10/2018, depositata il 13/2/2018, laCommissione ha accolto il ricorso e ha annullato l’avviso, ritenendo che lamotivazione fosse meramente apparente e non idonea a consentire unapiena difesa.12. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto appellodinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.13. Con sentenza n. 4550/2023, la Corte ha accolto l’appello,riformando integralmente la decisione di primo grado e confermandol’avviso di accertamento. La Corte ha osservato che la variazione catastaleproposta dal contribuente era priva di fondamento, giacché lecaratteristiche dell’immobile – in particolare la disposizione dei vani, laNumero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026metratura, la presenza di zone comuni e locali tipici di una struttura ricettiva– erano rimaste immutate rispetto alla precedente classificazione incategoria D/2, già attribuita dal DOCFA dell’anno 2007. Ha, inoltre, esclusoil vizio di sottoscrizione, affermando che il funzionario firmatario, dott.[OSCURATO:PERSONA], rivestiva la qualifica dirigenziale della disciolta Agenzia delTerritorio.14. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito concontroricorso l’Agenzia delle Entrate.15. Successivamente, è stata depositata memoria da parte delricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, deve darsi atto che, trattandosi di impugnazionedel medesimo accertamento impositivo, si deve provvedere alla riunione deidue ricorsi (segnatamente, in base alla priorità di iscrizione a ruolo, delricorso iscritto al n. 850/2024 R.G. al ricorso iscritto al n. 4322/2023 R.G.).2. Passando all’esame dei motivi, quanto al ricorso iscritto al n.4322/2023 R.G., con la prima censura si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.2.1. La ricorrente lamenta, in particolare, la nullità dell’avviso diaccertamento catastale poiché sottoscritto dal dott. [OSCURATO:PERSONA],funzionario dell’Ufficio del Territorio, senza che l’Agenzia delle Entrateavesse depositato la delega di firma rilasciata dal Direttore dell’Ufficio, nédimostrato che, nel giorno della sottoscrizione, il funzionario sostituisse ilDirettore temporaneamente assente. Secondo la ricorrente, in presenza dispecifica contestazione, l’amministrazione finanziaria è onerata della provadell’esistenza della delega o del potere sostitutivo, e l’omessa produzionerende l’atto nullo ai sensi del citato art. 42.Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/20262.2. L’Agenzia delle Entrate afferma, invece, l’infondatezza delladoglianza, sostenendo che l’avviso è stato sottoscritto da un dirigente diruolo dell’Agenzia, come sarebbe documentato dall’atto di assegnazione delDirettore Regionale prodotto in giudizio. Richiama, in proposito, lagiurisprudenza, secondo cui nel processo tributario è sempre ammessa laproduzione documentale, anche nel grado d’appello, e ribadisce che ildipendente sottoscrittore rivestiva la qualifica dirigenziale sufficiente alegittimare la firma.2.3. Il motivo è infondato.2.4. Secondo la ricorrente, l’avviso di accertamento catastale per cuiè causa veniva sottoscritto (pag. 4) l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Dott. [OSCURATO:PERSONA],funzionario dell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di MessinaTerritorio, nonostante sull’atto impositivo fosse indicato come soggettosottoscrittore “[OSCURATO:PERSONA]”. L’atto impositivo, peraltro,non indicava alcun atto amministrativo attraverso il quale il Direttore avesseaccertamento in esame.La sentenza impugnata ha osservato, in proposito, che: «Sulladedotta nullità e/o inesistenza dell’avviso di accertamento impugnato per lacarenza del potere del Funzionario che lo ha sottoscritto, giova evidenziareche l’avviso di accertamento impugnato è stato firmato dal Dott. XerraNicolò, che ricopriva, alla data della sottoscrizione, la qualifica di Dirigentedi ruolo dell’Agenzia del Territorio, come risulta documentato dall’atto diassegnazione del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore».2.5. L’indicazione del nome del Direttore pro tempore con il calce lafirma del Dirigente delegato è posta in attuazione della delega anche se nonesplicitata.Difatti, la contestazione di nullità dell'avviso di accertamento catastaleper difetto di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato dellacarriera direttiva da lui delegato pone a carico dell'amministrazioneNumero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere attraverso ildeposito in giudizio di documentazione comprovante la sussistenzadella delega di firma, mentre il contribuente può limitarsi a contestare lavalidità della documentazione prodotta, senza la necessità di proporremotivi aggiunti.Nella specie, tanto è stato fatto in appello con il depositodell’attribuzione degli incarichi dirigenziali (anche ora in atti).2.6. Ne consegue l’infondatezza del motivo.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per difetto di motivazione.3.1. Si sostiene che l’atto impugnato si limiti a una formulastereotipata (“si ripristina la precedente categoria”) priva dell’indicazionedegli elementi fattuali e delle ragioni tecniche posti a fondamento dellarettifica, impedendo la piena conoscenza della pretesa e violando lo statutodel contribuente. Si evidenzia, inoltre, che l’Ufficio avrebbe disatteso glielementi fattuali indicati nella DOCFA senza esporre le ragioni del dissenso.3.2. L’Agenzia ritiene la censura infondata, richiamando lagiurisprudenza consolidata, secondo cui, nella procedura DOCFA, quando larettifica si fonda sugli stessi elementi dichiarati dal contribuente, l’obbligomotivazionale è soddisfatto con la semplice indicazione dei dati identificatividell’unità immobiliare e della rendita attribuita. Afferma che, nel casoconcreto, l’Ufficio erariale si è limitato a ripristinare la preesistente categoriaD/2, poiché la contribuente non aveva realizzato alcuna modificadell’immobile tale da giustificare il passaggio alla categoria A/7. Ne deriva,secondo il controricorso, la sufficienza della motivazione e la pienaconoscibilità della pretesa.3.3. La censura va rigettata.Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026Secondo la giurisprudenza costante della giurisprudenza di legittimità,qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo a seguito di proceduraDOCFA, in base ad una stima diretta eseguita dall'amministrazionefinanziaria (come accade, per l’appunto, per gli immobili classificati neigruppi catastali D ed E), tale stima, che integra il presupposto ed ilfondamento motivazionale dell'avviso di accertamento catastale(esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di naturaeminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezzadella motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, madell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, dellaverifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un attoconosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per ilcontribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancatariproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastale non sitraduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^,21/7/2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10/11/2006, n. 24064; Cass., Sez.5^, 14/5/2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9/7/2018, n. 17971; Cass.,Sez. 5^, 16/4/2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20/12/2021, n. 40735; Cass.,Sez. 5^, 25/10/2022, n. 31554; Cass., Sez. Trib., 31/10/2023, n. 30303;Cass., Sez. Trib., 12/6/2024, n. 16359; Cass., Sez. Trib., 2/8/2025, n.22314).3.4. Nella specie, la Commissione tributaria regionale ha evidenziatoche: «Nella fattispecie in esame, in realtà l’ufficio si è limitato a ripristinarela preesistente categoria catastale, avendo la contribuente operato lavariazione DOCFA in assenza di variazioni sull’immobile che giustificasseroil cambio di categoria».Ciò è coerente con l’orientamento per cui l’attribuzione della categoria(e della rendita) ad un fabbricato non dipende dall’utilizzazione soggettivache ne è fatta dal proprietario (ovvero dal titolare di un diritto reale oNumero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026personale di godimento), ma è connessa alla destinazione oggettiva che èimmanente alla sua conformazione strutturale ed alla sua potenzialitàfunzionale (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 11/9/2018, n. 22103; Cass., Sez.5^, 14/10/2020, n. 22166; Cass., Sez. 5^, 30/10/2020, n. 24078; Cass.,Sez. 5^, 2/7/2021, n. 18842; Cass., Sez. Trib., 26/7/2023, n. 22573;Cass., Sez. Trib., 15/11/2024, n. 29542; Cass., Sez. Trib., 5/11/2025, n.29311). Per cui, in assenza di opere strutturali di radicale trasformazione,non è possibile passare da una categoria speciale a una categoria ordinaria.3.5. Il motivo va, dunque, rigettato.4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, primocomma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.4.1. La ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello permotivazione apparente. Sostiene che il giudice del gravame avrebbetrascritto in modo acritico le difese dell’ufficio, ignorando del tutto leargomentazioni e la documentazione da essa prodotte, nonché omettendodi esporre l’iter logico-giuridico seguito. Ciò integrerebbe vizio dimotivazione meramente apparente, tale da impedire il controllo sulla ratiodecidendi.4.2. L’Agenzia deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del motivo,facendo leva sulla “doppia conforme”: sia la Commissione tributariaprovinciale che la Commissione tributaria regionale avrebbero deciso sullabase delle medesime ragioni di fatto, con accertamenti sovrapponibili einsindacabili in Cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. Sostiene, inoltre,che la motivazione del giudice d’appello è completa e sufficiente, avendovalorizzato le caratteristiche dell’immobile e la corrispondenza delleplanimetrie, elementi ritenuti dirimenti per confermare la rettifica catastale.4.3. L’eccezione di doppia conforme va disattesa, atteso che non sitratta di motivo prospettato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.4.4. Nel merito è, però, infondato.Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026La motivazione di adesione alla prospettazione dell’ufficio èautosufficiente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha implicitamente rigettato ilmotivo in analisi, avendo di fatto approfondito il tema dell’utilizzodell’immobile, ritenendolo incongruo con la destinazione a civile abitazione,e divisione, comprensiva di reception e di tutti gli altri elementi tipici di unastruttura recettiva (pag. 3 della motivazione).4.5. Viceversa, laddove avesse voluto mettere in discussione taleaccertamento – ipotesi più correttamente riconducibile all’ipotesi cui al n. 5dell’art. 360, primo comma, c.p.c. - varrebbe la eccezione di inammissibilitàper doppia conformità formulata dalla controricorrente.4.6. Sotto ulteriore profilo, deve invece rilevarsi che, anche laddove ilgiudice avesse ripreso parte di atti della controparte, tale circostanzasarebbe del tutto irrilevante atteso che la giurisprudenza di questa Corte haaffermato il seguente principio di diritto: nel processo civile ed in quellotributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenutodi un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari),senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisionesiano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modochiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizionicostituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, diper sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non èimposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto piùche la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto allavalutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass., Sez. Trib.,6/10/2022, n. 29028).4.7. La censura va, dunque, rigettata.5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ed in particolare ladestinazione urbanistica dell’immobile come civile abitazione fin dall’anno1936, comprovata da atti notarili, denunce di successione e dallaconcessione edilizia dell’anno 2015 per ristrutturazione ad uso abitativo.Secondo la ricorrente, tale dato dimostrerebbe che l’attribuzione dellacategoria D/2 è in contrasto con la reale destinazione d’uso e con i titoliurbanistici, rendendo infondata la rettifica.5.1. L’Agenzia eccepisce l’inammissibilità del motivo per “doppiaconforme”, sostenendo che sia il primo giudice che il secondo giudice hannogià valutato i medesimi elementi e hanno ritenuto che l’immobileconservasse caratteristiche oggettive tipiche delle strutture ricettive.Ribadisce, inoltre, che la contribuente non avrebbe fornito prova idonea asovvertire la qualificazione catastale, mentre l’Ufficio ha dimostrato ilmantenimento delle caratteristiche edilizie e funzionali compatibili con lacategoria D/2.5.2. Secondo la ricorrente, la Commissione tributaria regionale dellaSicilia, nell’esaminare il merito della controversia, ha del tutto ignorato ledifese di parte privata la cui fondatezza è stata dimostrata da copiosadocumentazione. Invero, nel corso dei precedenti gradi di giudizio, essa harilevato come l’immobile accertato avesse sempre avuto una destinazioneurbanistica di civile abitazione. Tale affermazione è stata supportata daldeposito di numerosi atti pubblici e varie denunzie di successione (l’ultimapresentata nell’anno 2007), in cui l’immobile de quo è stato indicato comeimmobile residenziale senza che l’Agenzia delle Entrate muovesse alcunrilievo5.3. La censura va ammessa, in quanto non si tratta di doppiaconforme, atteso che nulla hanno argomentato né il giudice di prime cure,né quello di gravame, su tale specifico punto.5.4. La doglianza, tuttavia, è infondata.Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/20265.5. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Trib., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32312, in ipotesi dicambio di destinazione urbanistica operata dal contribuente, ilprovvedimento di classamento ed attribuzione della rendita catastaledell’immobile, a fronte di DOCFA presentata, in quanto un atto tributarioriferito alle caratteristiche oggettive costruttive e tipologiche in genere delbene non può prescindere dalla verifica della regolarità urbanistica ededilizia, non potendosi, quindi, tenere conto di un cambio di destinazioned’uso privo di un “titolo edilizio urbanistico abilitativo”.Ora, posto che la classificazione catastale in categoria D presupponeche la destinazione industriale o commerciale sia insita nella conformazionestrutturale e nella potenzialità funzionale del fabbricato, anche se indifformità dalla concessione edilizia rilasciata alla contribuente, non si puògiustificare la rettifica in categoria A senza la corrispondente trasformazionedel fabbricato in concordanza alla destinazione abitativa.5.6. Ne consegue il rigetto della censura.6. Con il quinto motivo di ricorso, si contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.6.1. La ricorrente critica la condanna alle spese irrogata dallaCommissione tributaria regionale, sostenendo che l’Ufficio si era difesotramite propri funzionari e non per il tramite di un avvocato, sicché nonsarebbero applicabili i compensi previsti per i professionisti. Afferma,inoltre, che, essendo il giudizio di merito erroneamente deciso, le speseavrebbero dovuto essere poste a carico dell’amministrazione finanziaria.6.2. L’Agenzia difende la statuizione sulle spese, richiamando l’art. 15del d.lgs. n. 546/1992, che consente la liquidazione dei compensi anchequando l’amministrazione finanziaria è difesa da propri funzionari, conriduzione del 20% rispetto ai parametri forensi. Sostiene che lagiurisprudenza invocata dalla ricorrente riguarderebbe processi diversi daNumero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026quelli tributari e che, nel presente caso, la parte soccombente non puòsottrarsi al principio generale della rifusione delle spese6.3. Anche il presente motivo va rigettato.6.4. Nel processo tributario, all'amministrazione finanziaria che siastata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in casodi vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essereeffettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigentiper gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essispettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attivitàdifensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n.546/1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma ildiritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi perl'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati asvolgere attività difensiva nel processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^,17/9/2019, n. 23055; Cass., Sez. 5^, 11/10/2021, n. 27634; Cass., Sez.5^, 1/6/2022, n. 17816; Cass., Sez. Trib., 24/10/2023, n. 29439; Cass.,Sez. Trib., 6/6/2024, n. 15880; Cass., Sez. Trib., 28/7/2025, n. 21728).Nella specie, peraltro, non vi è una specifica contestazione sullaliquidazione del quantum.6.5. La censura va, quindi, rigettata.7. Per quanto sopra argomentato, il ricorso iscritto al n. 4322/2023R.G. è, quindi, interamente da rigettare.8. Con riguardo al ricorso iscritto al n. 850/2024 R.G., si è già datodate distinte, a diverso comproprietario: nella presenta fattispecie si trattadi accertamento in rettifica notificato il 5/11/2015, e recante n.ME0065967/2015; mentre nel parallelo ricorso si impugna il medesimo attodi accertamento n. ME0065967/2015, ma notificato in data successiva (il29/6/2015).Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/20269. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma. n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per averela Commissione tributaria regionale per la Sicilia motivato la sentenzaimpugnata attraverso un illegittimo utilizzo della cd. motivazione perrelationem al contenuto della sentenza n. 6214/2022, emessa dalla stessaCommissione tributaria regionale per la Sicilia9.1. Il ricorrente lamenta che la sentenza della Commissionetributaria regionale per la Sicilia sia viziata da nullità per difetto dimotivazione, in quanto il collegio d’appello avrebbe fondato la propriadecisione attraverso un rinvio acritico alla precedente sentenza n.6214/2022, resa in un diverso giudizio promosso dalla comproprietariadell’immobile. Tale richiamo, secondo il ricorrente, non è accompagnatodall’esposizione di un autonomo percorso valutativo e non dà conto né dellepeculiarità della presente vicenda né delle difese articolate nel corso dei duegradi di merito.9.2. Il ricorrente sostiene che il giudice del gravame non abbiaesaminato le eccezioni da lui sollevate, né si sia confrontato con ladocumentazione depositata, limitandosi a recepire le valutazioni contenutenella sentenza richiamata. Sottolinea che la giurisprudenza di legittimitàammette la motivazione per relationem solo qualora il rinvio siaaccompagnato da una pur sintetica ricostruzione critica delle ragionicondivise e da un esplicito esame dei motivi di gravame, così da consentireil controllo sulla logicità della decisione. Nel caso concreto, la sentenzaimpugnata sarebbe, invece, espressione di una motivazione meramenteapparente, priva dei requisiti minimi richiesti dagli artt. 36 del d.lgs. n.546/1992 e 132 c.p.c., e dunque suscettibile di cassazione.Il ricorrente aggiunge che la Commissione tributaria regionaleavrebbe ignorato integralmente i suoi argomenti relativi al difetto disottoscrizione dell’avviso, alla mancanza di motivazione del provvedimentoNumero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026impugnato, alla prova della destinazione abitativa dell’immobile e persinoalla successiva accettazione, da parte dell’Ufficio, della DOCFA dell’anno2019, che confermava la categoria A/7. Tale omissione, a suo dire,evidenzia l’assenza di un effettivo esame delle ragioni della parte privata econferma l’illegittimità del rinvio alla sentenza resa in un diversoprocedimento.9.3. Il motivo è infondato.9.4. Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza puòessere redatta per relationem rispetto ad un’altra sentenza non ancorapassata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenutimutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contestodella diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verificadella sua compatibilità logico-giuridica; la sentenza è, invece, nulla, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., qualora si limiti alla meraindicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibileindividuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-5, 8/1/2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6/3/2018, n. 5209;Cass., Sez. 6^-5, 15/2/2021, n. 3867; Cass., Sez. 5^, 4/1/2022, n. 11;Cass., Sez. Trib., 7/12/2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 25/10/2024, n.27718; Cass., Sez. Trib., 23/7/2025, n. 20875).In particolare, la sentenza di appello può essere motivataper relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura dellaparte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cuila corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado inmodo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi digravame (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5/8/2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^,Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/20263/2/2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26/11/2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^,20/12/2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11/1/2022, n. 478; Cass., Sez.Trib., 7/12/2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 19/11/2024, n. 29779; Cass.,Sez. Trib., 23/7/2025, n. 20875).Dunque, si deve considerare nulla la sentenza di appello motivata perrelationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità dellamotivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisionedi prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e lavalutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica edadeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di provae dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30/11/2021, n.37486; Cass., Sez. 5^, 4/1/2022, n. 11); per cui, si deve valutarel’adeguatezza della sentenza impugnata che, nel dare atto dei motivi diappello proposti dalla parte e delle ragioni del decisum di prime cure, perun verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primogiudice, così risultando legittimamente motivata per relationem e, per ilresto, abbia disatteso implicitamente il motivo di gravame in trattazione,fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivoincompatibile (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232; Cass.Sez. Un., 20/3/2017, n. 7074; Cass., Sez. 6^-5, 21/9/2017, n. 22022;Cass., Sez. Lav., 25/10/2018, n. 27112; Cass., Sez. Lav., 5/11/2018, n.28139; Cass., Sez. 1^, 5/8/2019, n. 20883; Cass., Sez. 5^, 20/12/2021,n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30/11/2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11/1/2022, n. 478; Cass., Sez. Trib., 12/12/2023, n. 34764; Cass., Sez. Trib.,11/12/2024, n. 31935; Cass., Sez. Trib., 23/7/2025, n. 20875), ovveroabbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, siapure sintetim, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motividi impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26/11/2021, nn. 36895 e36896).Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/20269.5. Nella specie, l’adesione alla precedente sentenza della Corte digiustizia tributaria di secondo grado è motivata con autonomeargomentazioni, che ne giustificano il recepimento nella conforme decisionedell’appello.9.6. La censura va, dunque, rigettata.10. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contestala violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art.132, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., per avere il giudice del gravame omesso di motivare la sentenzaimpugnata con riferimento al merito della controversia atteso che, nella suaparte motiva, avrebbe trascritto le difese proposte dall’amministrazionefinanziaria e ignorato quelle di parte.10.1. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe nullaper difetto assoluto di motivazione, poiché il giudice d’appello avrebbeomesso di esaminare il merito della controversia e di svolgere qualsiasivalutazione delle articolate difese proposte dalla parte privata. Secondo ilricorrente, il giudice del gravame avrebbe inserito nella motivazione unalunga e pressoché letterale trasposizione delle argomentazionidell’amministrazione finanziaria, senza, tuttavia, confrontarsi con leeccezioni e le prove documentali prodotte dal contribuente, né spiegare leragioni per le quali tali elementi fossero ritenuti infondati o irrilevanti.In sostanza, il giudice di appello si sarebbe limitato a recepire laprospettazione dell’Ufficio erariale, omettendo del tutto quel percorsologico-giuridico che, ai sensi degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132c.p.c., consente di comprendere su quali basi sia stato formato ilconvincimento decisorio. Il ricorrente sottolinea che la mancanza di uneffettivo esame delle sue difese – concernenti la natura abitativadell’immobile, la storicità della destinazione urbanistica, l’accettazione daparte dell’Ufficio della categoria A/7 in una DOCFA successiva, nonchél’assenza di sopralluoghi o elementi tecnico-ricognitivi – determinaNumero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026l’assoluta carenza di una motivazione idonea a sorreggere il dispositivo. Lasentenza, pertanto, risulterebbe viziata da motivazione meramenteapparente, poiché non contiene alcuna autonoma valutazione dellerisultanze di causa né un’adeguata illustrazione delle ragioni per cui lapretesa tributaria dovrebbe ritenersi fondata.10.2. La censura non è fondata.La motivazione di condivisione della prospettazione dell’ufficio èautosufficiente.Tuttavia, per costante giurisprudenza, la mancanza di motivazione,quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto neicasi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipaniin forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamenteinconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30/4/2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15/4/2021, n. 9975;Cass., Sez. Trib., 20/12/2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18/4/2023, n.10354); peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazioneapparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anchecontenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere statacostruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza esulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30/6/2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25/3/2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7/4/2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13/4/2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24/2/2022, n. 6184; Cass., Sez.5^, 18/4/2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 21/12/2025, n. 33417).10.3. Nel caso di specie deve ritenersi raggiunto il c.d. “minimocostituzionale”, atteso che, anche per quanto sopra evidenziato, il giudicedell’appello ha svolto un proprio percorso argomentativo.Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/202610.4. Inoltre, anche laddove il giudice avesse ripreso parte di atti dellacontroparte, tale circostanza sarebbe del tutto irrilevante, atteso che lagiurisprudenza di questa Corte ha affermato che, nel processo civile ed inquello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre ilcontenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimentigiudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni delladecisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino inmodo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizionicostituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, diper sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non èimposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto piùche la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto allavalutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass., Sez. Trib.,6/10/2022, n. 29028).10.5. La censura va, dunque, rigettata.11. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.11.1. Il ricorrente lamenta, nello specifico, la nullità dell’avviso diaccertamento catastale poiché sottoscritto dal dott. [OSCURATO:PERSONA],funzionario dell’Ufficio del Territorio, senza che l’Agenzia delle Entrateavesse depositato la delega di firma rilasciata dal Direttore dell’Ufficio, nédimostrato che il giorno della sottoscrizione il funzionario sostituisse ilDirettore temporaneamente assente. Secondo la ricorrente, in presenza dispecifica contestazione, l’Amministrazione è onerata della provadell’esistenza della delega o del potere sostitutivo, e l’omessa produzionerende l’atto nullo ai sensi dell’art. 42 citato.11.2. Il presente motivo corrisponde al primo motivo del ricorsoiscritto al n. 4322/2023 R.G., alla cui motivazione si fa, dunque, rinvio.Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/202612. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 della legge n.212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per difettodi motivazione. Si sostiene che l’atto impugnato si limiti a una formulastereotipata (“si ripristina la precedente categoria”) priva dell’indicazionedegli elementi fattuali e delle ragioni tecniche poste a fondamento dellarettifica, impedendo la piena conoscenza della pretesa e violando lo statutodel contribuente. Si evidenzia, inoltre, che l’Ufficio avrebbe disatteso glielementi fattuali indicati nella DOCFA senza esporre le ragioni del dissenso.12.1. Il motivo corrisponde al secondo motivo del ricorso iscritto al n.4322/2023 R.G., alla cui motivazione, anche in questo caso, si rinvia.13. Con il quinto motivo di ricorso, si contesta l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ed in particolarela destinazione urbanistica dell’immobile come civile abitazione fin dall’anno1936, comprovata da atti notarili, denunce di successione e dallaconcessione edilizia dell’anno 2015 per ristrutturazione ad uso abitativo.Secondo la ricorrente, tale dato dimostrerebbe che l’attribuzione dellacategoria D/2 è in contrasto con la reale destinazione d’uso e con i titoliurbanistici, rendendo infondata la rettifica.13.1. La censura è, anche in questo caso, infondata, per quanto giàosservato nel quarto motivo del ricorso iscritto al n. 4322/2023 R.G.[OSCURATO:PERSONA]., Sez. Trib., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32312, in ipotesi di cambiodi destinazione urbanistica operata dal contribuente, il provvedimento diclassamento ed attribuzione della rendita catastale dell’immobile, a frontedi DOCFA presentata, in quanto un atto tributario riferito alle caratteristicheoggettive costruttive e tipologiche in genere del bene non può prescinderedalla verifica della regolarità urbanistica ed edilizia, non potendosi, quindi,tenere conto di un cambio di destinazione d’uso privo di un “titolo ediliziourbanistico abilitativo”.Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026Ora, posto che la classificazione catastale in categoria D presupponeche la destinazione industriale o commerciale sia insita nella conformazionestrutturale e nella potenzialità funzionale del fabbricato, anche se indifformità dalla concessione edilizia rilasciata alla contribuente, non si puògiustificare la rettifica in categoria A senza la corrispondente trasformazionedel fabbricato in concordanza alla destinazione abitativa.13.2. Il motivo va, dunque, rigettato.14. Con il sesto motivo di ricorso, si contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.14.1. Tale motivo corrisponde al quinto motivo del ricorso iscritto aln. 4322/2023 R.G.La ricorrente critica la condanna alle spese irrogata dal giudice diappello, sostenendo che l’Ufficio si era difeso tramite propri funzionari e nonper il tramite di un avvocato, sicché non sarebbero applicabili i compensiprevisti per i professionisti. Afferma, inoltre, che, essendo il giudizio dimerito erroneamente deciso, le spese avrebbero dovuto essere poste acarico dell’amministrazione finanziaria.L’Agenzia difende la statuizione sulle spese, richiamando l’art. 15 deld.lgs. n. 546/1992 che consente la liquidazione dei compensi anche quandol’amministrazione finanziaria è difesa da propri funzionari, con riduzione del20% rispetto ai parametri forensi.14.2. La censura non merita accoglimento, come già osservato.Nel processo tributario, all'amministrazione finanziaria che sia stataassistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso divittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essereeffettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigentiper gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essispettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attivitàdifensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n.Numero registro generale 4322/2023Numero sezionale 3159/2026Numero di raccolta generale 10174/2026Data pubblicazione 19/04/2026546/1992, ma, comunque, da sempre previsto da detto articolo, confermail diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi perl'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati asvolgere attività difensiva nel processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^,17/9/2019, n. 23055; Cass., Sez. 5^, 11/10/2021, n. 27634; Cass., Sez.5^, 1/6/2022, n. 17816; Cass., Sez. Trib., 24/10/2023, n. 29439; Cass.,Sez. Trib., 6/6/2024, n. 15880; Cass., Sez. Trib., 28/7/2025, n. 21728).15. Alla luce di quanto argomentato, consegue che ambedue i ricorsisono infondati e vanno integralmente rigettati.16. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.17. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002, con riferimento ad entrambi i ricorsi. P.Q.MLa Corte dispone la riunione dei ricorsi iscritti al n. 4322/2023 R.G. e al n.850/2024 R.G.; rigetta i ricorsi riuniti; condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente,liquidandole per ciascuno nella misura di euro 5.500,00 per compensi, oltrea spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per i singoli ricorsi, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]