CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, con domiciliodigitale presso l’indirizzo pec del difensore;– controricorrenti –avverso la sentenza n. 1789/2023 della CORTE D’APPELLO diCATANIA, depositata il 19/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/5/2026 dal Presidente dr. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 296/2020, la Corte d’appello di Catania pronunciòla nullità della sentenza n. 4607/2016, con cui il Tribunale di Cataniaaveva dichiarato l’esclusiva proprietà, in capo all’attore Salvatore LaNumero registro generale 4137/2024Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 16448/2026Rosa, del muro di fabbrica dell’immobile, sito in Randazzo,Data pubblicazione 27/05/2026confinante sul retro con la proprietà del convenuto [OSCURATO:PERSONA],e condannato quest’ultimo alla restituzione del muro e al ripristinodella finestra di luce illegittimamente chiusa, in assenza dellalitisconsorte necessaria [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria del fondoconfinante con la proprietà attorea e del manufatto da demolire.Riassunto il giudizio anche nei confronti della litisconsortepretermessa, il Tribunale adito respinse la domanda ripropostadall’originario attore, ritenendo che quest’ultimo non avesse assoltoall’onere della cd. probatio diabolica, su di lui gravante in ragionedella natura di rivendicazione dell’azione spiegata.Il soccombente propose gravame.Costituitisi gli appellati, con sentenza n. 1789/2023, la Corted’appello di Catania confermò il provvedimento impugnato, seppurcon diversa motivazione. Ritenne, invero, che la circostanza,accertata dalla c.t.u. nel giudizio conclusosi con la sentenzaannullata, che il muro de quo ricadesse sul confine catastale tra leproprietà delle parti in causa, poiché non contestata dall’originariol’appartenenza esclusiva agli appellati della metà del muro ricadentenel terreno di loro proprietà, con conseguente applicabilità delladisciplina codicistica in materia di accessione.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidandosi a quattro censure.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEAttraverso la prima doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n.4 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c. e 115c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure avrebbe erroneamente posto afondamento della decisione l’accertamento operato dal c.t.u., in2 di 6Numero registro generale 4137/2024Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 16448/2026violazione del principio del contraddittorio, nel giudizio conclusosiData pubblicazione 27/05/2026con il provvedimento annullato, sulla cui inutilizzabilità, dichiaratadal Tribunale di Catania nel giudizio riassunto e non contestata insede di appello, si era formato il giudicato.Con la seconda censura, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., il ricorrentesi duole della violazione degli artt. 346, 347, c. 1 e 112 c.p.c. LaCorte distrettuale avrebbe erroneamente posto a fondamento delladecisione l’eccezione, formulata dagli odierni controricorrenti nelgiudizio riassunto, relativa alla costruzione del muro in controversiasul confine catastale tra le due proprietà, ritenuta assorbita dal primoGiudice, non ritualmente riproposta in appello e non rilevabiled’ufficio.Con il terzo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., laviolazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il Giudice disecondo grado erroneamente ritenuto non contestata, e dunquepacifica, la comunione del muro, malgrado le plurime affermazioni,contenute nell’atto di citazione, nella citazione in riassunzione enell’atto di appello, della proprietà esclusiva dello stesso in capoall’odierno ricorrente.Attraverso la quarta doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c., si lamentano la violazione degli artt. 880 e 903 c.c. e lafalsa applicazione dell’art. 934 c.c., per avere la Corte territorialeerroneamente sussunto la fattispecie in esame nell’alveo applicativodell’art. 934 c.c., in assenza di prova in ordine alla comunione delmuro; peraltro, anche laddove non si ritenesse sufficientementeprovata la proprietà esclusiva del muro in capo al ricorrente, lapresunzione di comunione di tale manufatto potrebbe operaresoltanto sino alla minore altezza del fabbricato dei resistenti, conconseguente legittimità dell’apertura della finestra di luce nellamaggiore altezza del muro de quo.3 di 6Numero registro generale 4137/2024Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 16448/2026Il primo ed il terzo motivo, che possono essere scrutinatiData pubblicazione 27/05/2026congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sonofondati.La Corte d’appello ha affermato “Va premesso che parte appellanteinvoca l’utilizzo, anche solo come fonte di elementi indiziari, della ctua firma dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] - espletata nel giudizio conclusosi conla sentenza del Tribunale di Catania, la n. 4607/2016, annullata dallaCorte di Appello di Catania - tanto da produrla nel giudizio riassuntoinnanzi al Tribunale di Catania che ha emesso la decisione oggiappellata. Gli appellati, a loro volta, richiamano l’accertamentoeffettuato dal suddetto consulente tecnico che ha verificato che lamezzeria del muro lato nord dell'immobile di proprietà dell'attore, dispessore pari a 50 cm, coincide con la linea di confine tra le dueproprietà; … l’attuale risega del confine dimostrasse che il muro inquestione è stato realizzato a cavallo del confine catastale tra le dueproprietà in causa (v. pagg. 2 e 3 della citata ctu). Dettacircostanza di fatto (e, cioè, la realizzazione del muro in questione acavallo del confine catastale tra le proprietà delle parti in causa), noncontestata dal [OSCURATO:PERSONA], va ritenuta pacifica e porta alla conclusioneche il muro lato nord dell’immobile dell’appellante appartiene incomproprietà alle parti in causa in quanto per metà ricade nel terrenoappartenente ai coniugi Romano – [OSCURATO:PERSONA], o meglio alla conclusioneche la metà del muro che ricade in quest’ultimo terreno appartienein via esclusiva agli appellati, proprietari dello stesso.”La predetta motivazione appare insuperabilmente lacunosa econtraddittoria.Per un verso, dopo aver riportato la posizione delle parti in meritoalla consulenza tecnica d’ufficio – che il giudice di primo grado avevaritenuto radicalmente inutilizzabile “in quanto evidentemente lesivadel diritto di difesa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non avendo partecipato alleoperazioni peritali espletate” – sembra darne per assodata laconclusione, senza spendere una parola di supporto.4 di 6Numero registro generale 4137/2024Numero sezionale 1427/2026Ed invece, è evidente che il vizio rilevato dal giudice di appelloNumero di raccolta generale 16448/2026(mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al gDiuatda pizubiobli cdaziio ne 27/05/2026primo grado) si era comunicato agli atti successivi dipendenti,compresa la sentenza, determinando la necessità – per il Tribunale- di rinnovare tutti gli atti compiuti in primo grado o, in alternativa,di non tenerne conto.Per altro verso, l’affermazione circa la comproprietà del muro osubito dopo la proprietà esclusiva della parte mezzana, oltre adessere intrinsecamente contraddittoria, non è sostenuta da alcunaconsiderazione diversa dalla pretesa mancata contestazione, a cui ilLa Rosa invece ha dimostrato per tabulas di aver opposto argomenticontrari.Inoltre, non va dimenticato che il principio di non contestazione puòavere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica,quindi, alla risoluzione di questioni di diritto (Sez. 3, n. 2844 del 30gennaio 2024), come la proprietà esclusiva o comune di un bene.In definitiva la Corte d’appello non ha considerato il principio, per ilquale i fatti allegati da una parte possono considerarsi "pacifici",esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamentequando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomentilogicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi,ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente especificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprionon interesse ad un accertamento degli altri (Sez. 5, n. 23862 del29 ottobre 2020).Il secondo ed il quarto motivo restano assorbiti dall’accoglimento deirestanti.In relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata deve esserecassata ed il giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appellodi Catania in diversa composizione, regolerà altresì il governo dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.M5 di 6Numero registro generale 4137/2024Numero sezionale 1427/2026Numero di raccolta generale 16448/2026La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie ilData pubblicazione 27/05/2026primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed ilquarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Catania, in diversa composizione.Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci6 di 6