Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31056/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione, con il quale la Corte di appello di ReggioCalabria, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta diapplicazione della disciplina della continuazione, riconoscendo il vincolo tra i reatigiudicati con due sentenze, relativi a fatti omogenei in materia di violazione dellalegge sugli stupefacenti (rispettivamente artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, e art.73 d.P.R. 309 del 1990), e respingendola quanto alla terza sentenza, avente adoggetto il reato di cui all’art. 424 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n.152 del 1991.Letto il ricorso, con il quale la difesa censura sia il mancatoriconoscimento della continuazione anche in relazione alla terza sentenza, sial’entità dell’aumento di pena determinato per i reati satellite ricompresi nelvincolo riconosciuto.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze dedotte sirisolvono nella sollecitazione di una rivalutazione del merito della decisioneesecutiva e risultano, comunque, manifestamente infondate alla luce dellamotivazione resa dal giudice dell’esecuzione.Osservato che la Corte territoriale ha congruamente escluso lacontinuazione con il reato giudicato con la terza sentenza, evidenziando comel’incendio del mezzo pesante, aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 152 del 1991,non risultasse in alcun modo correlato all’attività di commercio di sostanzestupefacenti oggetto delle altre decisioni, né fosse altrimenti riconducibile ad ununitario programma criminoso.[OSCURATO:PERSONA] altresì che, quanto alla continuazione riconosciuta tra i reatioggetto delle prime due sentenze, la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione dei criteri di legge, individuando come pena base quella relativa alreato più grave di cui alla sentenza sub 1 e fornendo una motivazione nonapparente né illogica in ordine agli aumenti applicati per i reati satellite.Osservato che il giudice dell’esecuzione, una volta ritenuta lacontinuazione tra più reati e individuata la violazione più grave secondo il criteriodi cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., procede alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio complessivo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,applicando autonomi aumenti per i reati satellite, nel rispetto dei limiti di cui agliartt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e con motivazione adeguata ai criteri dicui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne deriva che, nel caso di specie, la Corte diappello non era tenuta a parametrare gli aumenti relativi alla sentenza sub 2 aquelli già stabiliti in sede di cognizione per i fatti giudicati con la sentenza sub 1,posto che il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reatisatellite non conserva autonoma efficacia vincolante.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione, con il quale la Corte di appello di ReggioCalabria, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta diapplicazione della disciplina della continuazione, riconoscendo il vincolo tra i reatigiudicati con due sentenze, relativi a fatti omogenei in materia di violazione dellalegge sugli stupefacenti (rispettivamente artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, e art.73 d.P.R. 309 del 1990), e respingendola quanto alla terza sentenza, avente adoggetto il reato di cui all’art. 424 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n.152 del 1991.Letto il ricorso, con il quale la difesa censura sia il mancatoriconoscimento della continuazione anche in relazione alla terza sentenza, sial’entità dell’aumento di pena determinato per i reati satellite ricompresi nelvincolo riconosciuto.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze dedotte sirisolvono nella sollecitazione di una rivalutazione del merito della decisioneesecutiva e risultano, comunque, manifestamente infondate alla luce dellamotivazione resa dal giudice dell’esecuzione.Osservato che la Corte territoriale ha congruamente escluso lacontinuazione con il reato giudicato con la terza sentenza, evidenziando comel’incendio del mezzo pesante, aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 152 del 1991,non risultasse in alcun modo correlato all’attività di commercio di sostanzestupefacenti oggetto delle altre decisioni, né fosse altrimenti riconducibile ad ununitario programma criminoso.[OSCURATO:PERSONA] altresì che, quanto alla continuazione riconosciuta tra i reatioggetto delle prime due sentenze, la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione dei criteri di legge, individuando come pena base quella relativa alreato più grave di cui alla sentenza sub 1 e fornendo una motivazione nonapparente né illogica in ordine agli aumenti applicati per i reati satellite.Osservato che il giudice dell’esecuzione, una volta ritenuta lacontinuazione tra più reati e individuata la violazione più grave secondo il criteriodi cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., procede alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio complessivo ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,applicando autonomi aumenti per i reati satellite, nel rispetto dei limiti di cui agliartt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e con motivazione adeguata ai criteri dicui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne deriva che, nel caso di specie, la Corte diappello non era tenuta a parametrare gli aumenti relativi alla sentenza sub 2 aquelli già stabiliti in sede di cognizione per i fatti giudicati con la sentenza sub 1,posto che il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reatisatellite non conserva autonoma efficacia vincolante.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31056/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris