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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29409/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui al motivo di ricorso, conle quali si contesta la contraddittorietà della sentenza per non aver dispostoperizia sui beni in sequestro per averli ritenuti evidentemente falsi, ma nel nonaver conseguentemente assolto l’ imputato per la grossolanità dellacontraffazione, si deve ribadire che la giurisprudenza di questa Corte ha più volteprecisato che “Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per lavendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo laconfigurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod.pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazionedell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini neimarchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodottiindustriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare delmarchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione nonoccorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reatoimpossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di venditasiano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.”(Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui al motivo di ricorso, conle quali si contesta la contraddittorietà della sentenza per non aver dispostoperizia sui beni in sequestro per averli ritenuti evidentemente falsi, ma nel nonaver conseguentemente assolto l’ imputato per la grossolanità dellacontraffazione, si deve ribadire che la giurisprudenza di questa Corte ha più volteprecisato che “Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per lavendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo laconfigurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod.pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazionedell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini neimarchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodottiindustriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare delmarchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione nonoccorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reatoimpossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di venditasiano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.”(Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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