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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 11151/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18959/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59 - OSTIA - , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SICILIANE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2360/2019 depositata il 28/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, in sette motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Catania che ne ha respinto il gravame contro la sentenza del tribunale della stessa città, che aveva condannato entrambi al pagamento di una somma in favore della Crias – Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane – in restituzione di un finanziamento.

L’intimata ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione I.– Col primo motivo, deducendo v iolazione degli artt. 167, 183 e 645 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia, i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che, in fattispecie in cui il giudice originariamente adito con l’opposizione al decreto ingiuntivo abbiadichiarato la propria incompetenza, resti ferma la domanda formulata dalla banca creditrice in monitorio.

Viceversa, il giudizio deciso dal tribunale di Catania era (a loro dire) da qualificare come giudizio ordinario in esito a riassunzione fatta da esse controparti; e dunque le domande avrebbero dovute essere avanzate autonomamente in modo formale , non vertendosi più in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il motivo è infondato.

Dopo la declaratoria di incompetenza, q ualunque sia la parte riassumentenon muta lo schema del giudizio, che resta sempre quello originario per l’appunto in quanto riassunto.Donde le posizioni delle parti, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, rimangono le stesse ed eguali restano le pretese, salvo il venir meno delle questioni suldecreto ingiuntivo.

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo determina la caducazione del decreto.

M a da ciò deriva semplicemente che l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente, sebbene non concerna la causa di opposizione ormai definita, riguarda certamente la pretesa azionata dal creditore; sicché, ove le parti riassumano ( formalmente ) l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice ad quem è tenuto a interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta a investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore (cfr. Cass. Sez. 3 n. 16744-09,Cass.

Sez. 6- 3 n. 16762-12).

II. –Col secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 94 e 66 legge camb., 115 e 116 cod. proc. civ. e contraddittorietà tra capi della stessa sentenza, censuranola decisione nella parte in cui, a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione cambiaria, ha qualificato l’azione proposta dalla Crias come azione causale, soggetta a prescrizione decennale.

Il motivoè inammissibile per difetto di autosufficienza.

La sentenza ha affermato che la qualificazione suddetta era da evincere “dall’esame di ricorso in monitorio”, stante il riferimento al contratto di finanziamento al quale le cambiali accedevano.

I ricorrenti di contro sostengono che la pretesa di cui al detto ricorso non aveva fatto riferimento ad altro che alle cambiali, e quindi che l’azione dovesse essere qualificata come cambiaria e non causale.

Ma il loro assunto non è supportato in alcun modo , perché il contenuto del ricorso in monitorio non è trascritto nella sua interezza, e dal parziale riferimento di pag. 3 del ricorso per cassazione si apprende che, esattamente nel senso ritenuto dalla corte territoriale, la banca aveva dedotto di essere creditrice della somma “per sorte capitale, quale residuo di un finanziamento, portata dagli allegati n. 5 effetti cambiari”.

L’azione che venga proposta con specifico riferimento al rapporto non è azione cambiaria e si prescrive nel termine che le è proprio.

III. –Pure il terzo motivo è inammissibile.

I ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 cod. civ., 3 della l.r.

Sicilia n. 50 del 1954, 6 della l.r.

Sicilia n. 31 del 1977, 1 e 2 della l.r.

Sicilia n. 5ì45 del 1976, perché, qualificata l’azione come causale, la corte d’appello avrebbe dovuto in ogni caso accogliere il terzo motivo di gravame sotto l’aspetto dell’intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi di mora.

Di contro deve osservarsi che la corte d’appello, di rimando alla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che “ la rateazione in più versamenti periodicidell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento (..) o a quelli moratori fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa”.

I ricorrenti mostrano di allinearsi al principio, ma assumono che nel caso concreto l’interesse di mora era stato determinato ai sensi dell’art. 2 del contratto di finanziamento e, tramite tecnica di rinvio esterno, era stato caratterizzato da scadenza periodica imperativa.

L’affermazione integra un profilo di merito, essendo correlata all’interpretazione del contratto di finanziamento.

L’interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione non direttamente, ma solo mediante deduzione – qui mancante - d ella inosservanza delle regole di ermeneutica contrattuale.

IV. – Nel quarto motivo, previa deduzione di v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1454 cod. civ. e 83 cod. proc. civ., sicensura la sentenza sotto distinti profili: (a) per aver ritenuto interrotto il termine di prescrizione decennale mediante la racc. del 26-7-2001 (menzionata nella motivazionedella sentenza), inviata dal legale ma non sottoscritta dalla parte; (b) per averritenuto detta racc. valevole anche per l’azione cambiaria; (c) per aver ritenuto la stessa valevole anche per il debito da interessi, di contro prescrivibile in cinque anni in ragione di quanto sostenuto nell’ambito del motivo precedente.

Il motivo è inparte infondato e in parte inammissibile .

La questione che unicamente rileva è (ed era, in base alla qualificazione operata dalla corte d’appello) quella riferibile all’azione causale.

L’azione causale si prescrive, per il credito da finanziamento, in dieci anni.

La questione del differente effetto della eccezione quanto al credito in sorte capitale o al credito da interessinon risulta esser stata prospettata dinanzi al giudice d’appello.

La corte d’appello ha affermato che l’eccezione di prescrizione decennale era infondata in quanto il termine era stato interrotto dall’intimazione a adempiere fatta dal legaleincaricato dalla banca.

Si tratta di una valutazionedi pieno merito, rettamente motivata col fatto che il beneficiario è legittimato a profittare degli effetti dell’intimazionesenza necessità del previo rilascio di una procura.

Questa Corte va ripetendo che ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanzafunzionale allo scopo, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni(v.

Cass. Sez.

L n. 2965-17, Cass. Sez.

L n. 3876-06).

V. –Il quinto mezzo, basato sulla v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1938 cod. civ. e 10 della l. n. 154 del 1992, 115 e 116 cod. proc. civ., si riferiscealla posizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente si duole: (a) del fatto che la corte d’appello abbia dato per scontata la sua posizione di fideiussore , quando invece nel ricorso in monitorio non era stato prodotto il contratto; (b) del fatto che essa comunque non poteva essere chiamata a rispondere dell’obbligazione restitutoria, essendole stata fatt a firmare la classica fideiussione omnibus, che avrebbe dovuto esser dichiarata nulla per il periodo successivo alla l. n. 154 del 1992.

Da tutti questi punti di vista la ricorrente ascrive alla corte territoriale di “non aver letto e valutato i documenti di causa”, se non superficialmente.

Il motivo è però inammissibile.

Implica distinti accertamenti di fatto e comunque attiene al merito.

La corte d’appello ha mostrato di considerare, esplicitamente menzionandolo, il contratto di finanziamento, nel quale –ha detto – la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta per sottoscriverlo come fideiussore.

In esso –ha soggiunto –l’importo delle somme garantite era stato ben determinato.

Si tratta di un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, se non sotto il profilo di omesso esame di distinti fatti storici (v.

Cass. Sez.

U n. 8053-14), nella specie non dedotti.

Non è consentito usare gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per sostenere che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova(v.

Cass. Sez.

U n. 20867 - 20) .

VI. –Col sesto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 cod. civ.1384 cod. civ. e delle norme delle l.r.

Sicilia n. 3 del 1986 e n. 45 del 1976, nonché della l. n. 108 del 1996 e dell’art.191 cod. proc. civ., quanto all’avvenuta applicazione di interessi ultralegali e usurari, anche in rapporto a quelli di mora.

Il motivo è inammissibile perché, in disparte il riferimento alle norme anteriori alla l. n. 108 del 1996 (alla luce della data di stipulazione del contratto), è minato dall’affermazione che “l’eccessività ed esosità degli interessi emerge dai documenti in atti”.

I ricorrenti in definitiva chiedono a questa Corte una diretta verifica del contenuto del contratto di finanziamento quanto all’individuazione del tasso di interesse corrispettivo e moratorio; cosa che finisce per declinarela censura come censura di merito, a fronte di quanto invece affermato dalla corte d’appello a proposito del carattere non usurario dei tassi medesimi allorché pattuiti.

VII. – Infine resta assorbito il settimo motivo, che deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. perché i ricorrenti non avrebbero dovuto risultare soccombenti in ragione dei superiori di motivi di ricorso.

Il motivo è assorbito perché implicante l’accoglimento dei precedenti.

VIII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18959/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59 - OSTIA - , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SICILIANE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2360/2019 depositata il 28/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, in sette motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Catania che ne ha respinto il gravame contro la sentenza del tribunale della stessa città, che aveva condannato entrambi al pagamento di una somma in favore della Crias – Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane – in restituzione di un finanziamento. L’intimata ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I.– Col primo motivo, deducendo v iolazione degli artt. 167, 183 e 645 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia, i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che, in fattispecie in cui il giudice originariamente adito con l’opposizione al decreto ingiuntivo abbiadichiarato la propria incompetenza, resti ferma la domanda formulata dalla banca creditrice in monitorio. Viceversa, il giudizio deciso dal tribunale di Catania era (a loro dire) da qualificare come giudizio ordinario in esito a riassunzione fatta da esse controparti; e dunque le domande avrebbero dovute essere avanzate autonomamente in modo formale , non vertendosi più in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo è infondato. Dopo la declaratoria di incompetenza, q ualunque sia la parte riassumentenon muta lo schema del giudizio, che resta sempre quello originario per l’appunto in quanto riassunto.Donde le posizioni delle parti, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, rimangono le stesse ed eguali restano le pretese, salvo il venir meno delle questioni suldecreto ingiuntivo. La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo determina la caducazione del decreto. M a da ciò deriva semplicemente che l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente, sebbene non concerna la causa di opposizione ormai definita, riguarda certamente la pretesa azionata dal creditore; sicché, ove le parti riassumano ( formalmente ) l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice ad quem è tenuto a interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta a investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore (cfr. Cass. Sez. 3 n. 16744-09,Cass. Sez. 6- 3 n. 16762-12). II. –Col secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 94 e 66 legge camb., 115 e 116 cod. proc. civ. e contraddittorietà tra capi della stessa sentenza, censuranola decisione nella parte in cui, a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione cambiaria, ha qualificato l’azione proposta dalla Crias come azione causale, soggetta a prescrizione decennale. Il motivoè inammissibile per difetto di autosufficienza. La sentenza ha affermato che la qualificazione suddetta era da evincere “dall’esame di ricorso in monitorio”, stante il riferimento al contratto di finanziamento al quale le cambiali accedevano. I ricorrenti di contro sostengono che la pretesa di cui al detto ricorso non aveva fatto riferimento ad altro che alle cambiali, e quindi che l’azione dovesse essere qualificata come cambiaria e non causale. Ma il loro assunto non è supportato in alcun modo , perché il contenuto del ricorso in monitorio non è trascritto nella sua interezza, e dal parziale riferimento di pag. 3 del ricorso per cassazione si apprende che, esattamente nel senso ritenuto dalla corte territoriale, la banca aveva dedotto di essere creditrice della somma “per sorte capitale, quale residuo di un finanziamento, portata dagli allegati n. 5 effetti cambiari”. L’azione che venga proposta con specifico riferimento al rapporto non è azione cambiaria e si prescrive nel termine che le è proprio. III. –Pure il terzo motivo è inammissibile. I ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 cod. civ., 3 della l.r. Sicilia n. 50 del 1954, 6 della l.r. Sicilia n. 31 del 1977, 1 e 2 della l.r. Sicilia n. 5ì45 del 1976, perché, qualificata l’azione come causale, la corte d’appello avrebbe dovuto in ogni caso accogliere il terzo motivo di gravame sotto l’aspetto dell’intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi di mora. Di contro deve osservarsi che la corte d’appello, di rimando alla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che “ la rateazione in più versamenti periodicidell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento (..) o a quelli moratori fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa”. I ricorrenti mostrano di allinearsi al principio, ma assumono che nel caso concreto l’interesse di mora era stato determinato ai sensi dell’art. 2 del contratto di finanziamento e, tramite tecnica di rinvio esterno, era stato caratterizzato da scadenza periodica imperativa. L’affermazione integra un profilo di merito, essendo correlata all’interpretazione del contratto di finanziamento. L’interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione non direttamente, ma solo mediante deduzione – qui mancante - d ella inosservanza delle regole di ermeneutica contrattuale. IV. – Nel quarto motivo, previa deduzione di v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1454 cod. civ. e 83 cod. proc. civ., sicensura la sentenza sotto distinti profili: (a) per aver ritenuto interrotto il termine di prescrizione decennale mediante la racc. del 26-7-2001 (menzionata nella motivazionedella sentenza), inviata dal legale ma non sottoscritta dalla parte; (b) per averritenuto detta racc. valevole anche per l’azione cambiaria; (c) per aver ritenuto la stessa valevole anche per il debito da interessi, di contro prescrivibile in cinque anni in ragione di quanto sostenuto nell’ambito del motivo precedente. Il motivo è inparte infondato e in parte inammissibile . La questione che unicamente rileva è (ed era, in base alla qualificazione operata dalla corte d’appello) quella riferibile all’azione causale. L’azione causale si prescrive, per il credito da finanziamento, in dieci anni. La questione del differente effetto della eccezione quanto al credito in sorte capitale o al credito da interessinon risulta esser stata prospettata dinanzi al giudice d’appello. La corte d’appello ha affermato che l’eccezione di prescrizione decennale era infondata in quanto il termine era stato interrotto dall’intimazione a adempiere fatta dal legaleincaricato dalla banca. Si tratta di una valutazionedi pieno merito, rettamente motivata col fatto che il beneficiario è legittimato a profittare degli effetti dell’intimazionesenza necessità del previo rilascio di una procura. Questa Corte va ripetendo che ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanzafunzionale allo scopo, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni(v. Cass. Sez. L n. 2965-17, Cass. Sez. L n. 3876-06). V. –Il quinto mezzo, basato sulla v iolazione o falsa applicazione degli artt. 1938 cod. civ. e 10 della l. n. 154 del 1992, 115 e 116 cod. proc. civ., si riferiscealla posizione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente si duole: (a) del fatto che la corte d’appello abbia dato per scontata la sua posizione di fideiussore , quando invece nel ricorso in monitorio non era stato prodotto il contratto; (b) del fatto che essa comunque non poteva essere chiamata a rispondere dell’obbligazione restitutoria, essendole stata fatt a firmare la classica fideiussione omnibus, che avrebbe dovuto esser dichiarata nulla per il periodo successivo alla l. n. 154 del 1992. Da tutti questi punti di vista la ricorrente ascrive alla corte territoriale di “non aver letto e valutato i documenti di causa”, se non superficialmente. Il motivo è però inammissibile. Implica distinti accertamenti di fatto e comunque attiene al merito. La corte d’appello ha mostrato di considerare, esplicitamente menzionandolo, il contratto di finanziamento, nel quale –ha detto – la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta per sottoscriverlo come fideiussore. In esso –ha soggiunto –l’importo delle somme garantite era stato ben determinato. Si tratta di un accertamento di fatto insindacabile in cassazione, se non sotto il profilo di omesso esame di distinti fatti storici (v. Cass. Sez. U n. 8053-14), nella specie non dedotti. Non è consentito usare gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per sostenere che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova(v. Cass. Sez. U n. 20867 - 20) . VI. –Col sesto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 cod. civ.1384 cod. civ. e delle norme delle l.r. Sicilia n. 3 del 1986 e n. 45 del 1976, nonché della l. n. 108 del 1996 e dell’art.191 cod. proc. civ., quanto all’avvenuta applicazione di interessi ultralegali e usurari, anche in rapporto a quelli di mora. Il motivo è inammissibile perché, in disparte il riferimento alle norme anteriori alla l. n. 108 del 1996 (alla luce della data di stipulazione del contratto), è minato dall’affermazione che “l’eccessività ed esosità degli interessi emerge dai documenti in atti”. I ricorrenti in definitiva chiedono a questa Corte una diretta verifica del contenuto del contratto di finanziamento quanto all’individuazione del tasso di interesse corrispettivo e moratorio; cosa che finisce per declinarela censura come censura di merito, a fronte di quanto invece affermato dalla corte d’appello a proposito del carattere non usurario dei tassi medesimi allorché pattuiti. VII. – Infine resta assorbito il settimo motivo, che deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. perché i ricorrenti non avrebbero dovuto risultare soccombenti in ragione dei superiori di motivi di ricorso. Il motivo è assorbito perché implicante l’accoglimento dei precedenti. VIII. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament
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