CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 6153/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] z T 12-' k)L.- RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1644/2016 della Corte d'Appello di Torino, Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl, società incorporante della [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1644/2016 della Corte d'Appello di Torino depositata il 5.9.2016 che„ in accoglimento dell'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] 15 in Verbania ed in riforma della sentenza di primo grado (177/2013 del Tribunale di Verbania.) ha rigettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro la delibera condominiale adottata nella seduta del 10.2.2012. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] deducendo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Il procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Col primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Comma 7 Cost in relazione all'art. 360 n. 4 cpc lamentando la motivazione apparente e caratterizzata da irriducibile contrasto di affermazioni oltre che perplessa in ordine al rigetto dell'eccezione di giudicato rappresentato dalla sentenza n. 399/2009 del Tribunale di Verbania quanto alla inclusione nella tabella di scale ed ascensore delle unità con destinazione alberghiera di proprietà Gilma. 1.2 Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. degli artt. 2909 e 2697 cod. civ. nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 cpc. dolendosi sempre del mancato riconoscimento del giudicato. 1.3 Col terzo motivo si denunzia ancora dell'art. degli artt. 2909 e 2697 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 395 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 cpc. La ricorrente rileva che solo la revocazione poteva far venir meno l'efficacia di giudicato circa le tabelle millesimali. 1.4 Col quarto motivo si denunzia ancora violazione dell'art. degli artt. 2909 e 2697 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 395 n. 3 cod. proc. civ. e dell'art. 69 disp. att. cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 cpc. rilevandosi l'inesistenza di un fatto nuovo idoneo a integrare l'errore che giustificherebbe la revisione delle tabelle millesimali. 1.5 Col quinto motivo si denunzia violazione dell'art. degli artt. 2909 e 2697 cod. civ. nonchè dell'art. 69 disp. att. cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 cpc. censurandosi la Corte d'Appello per non avere compreso la portata del giudicato che copriva tutta la materia sottoposta al suo esame, ivi compresa la tabella scale e ascensore. 1.6 Col sesto ed ultimo motivo la ricorrente denunzia 2697 cod. civ. nonché degli artt. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cpc per avere la Corte d'Appello violato le regole sul riparto dell'onere probatorio. 2 In via preliminare ed assorbente rispetto all'esame dei motivi va esaminata l'eccezione "di improcedibilità" del ricorso sollevata a pag. 3 del controricorso in base al rilievo che la sentenza, regolarmente notificata al difensore, andava impugnata nel termine breve di 60 giorni ex artt. 325 e 326 cod. proc. civ. L'eccezione, che correttamente deve essere qualificata "di inammissibilità" (essendo in realtà diretta a segnalare la tardività dell'impugnazione) è fondata per decorso del termine breve di decadenza fissato dall'art. 325 cpc. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche il suo domiciliatario, atteso che all'eventuale elezione di domicilio fuori dal circondario del tribunale cui il difensore è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo (cfr. tra le varie, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 Rv. 661068; Sez. 1 - , Sentenza n. 20625 del 31/08/2017 Rv. 645225; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11744 del 27/05/2011 Rv. 618150; Sez. 2, Sentenza n. 12963 del 31/05/2006 Rv. 590288). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio (la cui consultazione è consentita alla Corte di Cassazione ai fini della verifica, anche ufficiosa, della tempestività del ricorso), risulta che la sentenza impugnata n. 1644/2016 fu notificata in data 7.10.2016 via pec all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verbania, cioè a uno dei due difensori dell'odierna ricorrente, anche se non domiciliatario (e proprio all'indirizzo pec da lui indicato): tale notifica, sulla scorta del citato principio, valeva senz'altro a far decorrere il termine breve per impugnare, che andava quindi a scadere il 6.12.2016, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, notificato il 3.3.2017, è tardivo essendosi ormai formato il giudicato sulla sentenza. L'inammissibilità del ricorso per decorso del termine assorbe l'esame dei motivi. Le spese seguono la soccombenza. Resta da esaminare la richiesta di condanna della resistente ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc (formulata in controricorso a pag. 10 e reiterata con la memoria finale). La domanda va rigettata. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o lai colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Sez. U - , Sentenza n. 9912 del 20/04/2018 Rv. 648130). Nel caso in esame l'inutile giudizio di cassazione è stato determinato non da mala fede, né da colpa grave, ma solo da un errore sulla decorrenza del termine per impugnare in caso di notifica della sentenza al co-difensore non domiciliatario. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 5.500,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.