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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11649/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo conla quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna nei suoi riguardi peril reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce cinque motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono motivi non consentiti e, in ogni casomanifestamente infondati.

Il tema della valutazione dell’attualità della pericolosità sociale delsottoposto a misura di prevenzione non era, infatti, stato devoluto con l’atto di appello e,comunque, la censura del ricorrente - con cui si denuncia l’apparenza della motivazione - èdel tutto eccentrica rispetto al reato per cui è condanna, ossia quello d’inottemperanzaall'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione(nella specie, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno);rilevato del pari non devoluto il quinto motivo nella parte concernente l’invocatoriconoscimento dei benefici di legge e, segnatamente, la sospensione condizionale dellapena;ricordato che «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc.pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto deimotivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);ritenuto che a non miglior sorte è destinato il quarto motivo che si appunta, per verorichiamando una motivazione che trova riscontro nel provvedimento impugnato, sul mancatoriconoscimento della speciale tenuità del fatto.;richiamato, invero, il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine diescludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazioneal reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggettosottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art.76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, a prescindere dell'entità della relativa somma(nella specie, pari ad euro 1.000,00), può legittimamente richiamare gli stessi presuppostidel giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura diprevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delleprescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione;ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio,laddove ha ritenuto che l'importo (peraltro neppure così modesto) della somma non fosseelemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, argomentando in termini chequesta Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicatocongruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione, nonmancando di valorizzare (p. 3) anche la condotta del condannato che non si è neppureadoperato per tentare forme alternative di adempimento (quali dilazioni, rateizzazioni ovverooffrendo garanzie sostitutive);ritenuto che del pari inammissibile è il motivo, del tutto aspecifico e reiterativo, in puntodi dosimetria e di ribadito diniego delle circostanze generiche, poiché il Giudice di secondogrado (p. 4) ha ben chiarito le ragioni a fondamento della decisione,in una materia nellaquale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimentiinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11649/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3335/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37937/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo conla quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna nei suoi riguardi peril reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce cinque motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono motivi non consentiti e, in ogni casomanifestamente infondati.

Il tema della valutazione dell’attualità della pericolosità sociale delsottoposto a misura di prevenzione non era, infatti, stato devoluto con l’atto di appello e,comunque, la censura del ricorrente - con cui si denuncia l’apparenza della motivazione - èdel tutto eccentrica rispetto al reato per cui è condanna, ossia quello d’inottemperanzaall'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione(nella specie, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno);rilevato del pari non devoluto il quinto motivo nella parte concernente l’invocatoriconoscimento dei benefici di legge e, segnatamente, la sospensione condizionale dellapena;ricordato che «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc.pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto deimotivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);ritenuto che a non miglior sorte è destinato il quarto motivo che si appunta, per verorichiamando una motivazione che trova riscontro nel provvedimento impugnato, sul mancatoriconoscimento della speciale tenuità del fatto.;richiamato, invero, il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine diescludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazioneal reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggettosottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art.76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, a prescindere dell'entità della relativa somma(nella specie, pari ad euro 1.000,00), può legittimamente richiamare gli stessi presuppostidel giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura diprevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delleprescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione;ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio,laddove ha ritenuto che l'importo (peraltro neppure così modesto) della somma non fosseelemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, argomentando in termini chequesta Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicatocongruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione, nonmancando di valorizzare (p. 3) anche la condotta del condannato che non si è neppureadoperato per tentare forme alternative di adempimento (quali dilazioni, rateizzazioni ovverooffrendo garanzie sostitutive);ritenuto che del pari inammissibile è il motivo, del tutto aspecifico e reiterativo, in puntodi dosimetria e di ribadito diniego delle circostanze generiche, poiché il Giudice di secondogrado (p. 4) ha ben chiarito le ragioni a fondamento della decisione,in una materia nellaquale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimentiinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo conla quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna nei suoi riguardi peril reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce cinque motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono motivi non consentiti e, in ogni casomanifestamente infondati. Il tema della valutazione dell’attualità della pericolosità sociale delsottoposto a misura di prevenzione non era, infatti, stato devoluto con l’atto di appello e,comunque, la censura del ricorrente - con cui si denuncia l’apparenza della motivazione - èdel tutto eccentrica rispetto al reato per cui è condanna, ossia quello d’inottemperanzaall'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione(nella specie, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno);rilevato del pari non devoluto il quinto motivo nella parte concernente l’invocatoriconoscimento dei benefici di legge e, segnatamente, la sospensione condizionale dellapena;ricordato che «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc.pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto deimotivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);ritenuto che a non miglior sorte è destinato il quarto motivo che si appunta, per verorichiamando una motivazione che trova riscontro nel provvedimento impugnato, sul mancatoriconoscimento della speciale tenuità del fatto.;richiamato, invero, il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine diescludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazioneal reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggettosottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art.76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, a prescindere dell'entità della relativa somma(nella specie, pari ad euro 1.000,00), può legittimamente richiamare gli stessi presuppostidel giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura diprevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delleprescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione;ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio,laddove ha ritenuto che l'importo (peraltro neppure così modesto) della somma non fosseelemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, argomentando in termini chequesta Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicatocongruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione, nonmancando di valorizzare (p. 3) anche la condotta del condannato che non si è neppureadoperato per tentare forme alternative di adempimento (quali dilazioni, rateizzazioni ovverooffrendo garanzie sostitutive);ritenuto che del pari inammissibile è il motivo, del tutto aspecifico e reiterativo, in puntodi dosimetria e di ribadito diniego delle circostanze generiche, poiché il Giudice di secondogrado (p. 4) ha ben chiarito le ragioni a fondamento della decisione,in una materia nellaquale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimentiinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11649/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3335/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37937/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo conla quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna nei suoi riguardi peril reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce cinque motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono motivi non consentiti e, in ogni casomanifestamente infondati. Il tema della valutazione dell’attualità della pericolosità sociale delsottoposto a misura di prevenzione non era, infatti, stato devoluto con l’atto di appello e,comunque, la censura del ricorrente - con cui si denuncia l’apparenza della motivazione - èdel tutto eccentrica rispetto al reato per cui è condanna, ossia quello d’inottemperanzaall'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione(nella specie, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno);rilevato del pari non devoluto il quinto motivo nella parte concernente l’invocatoriconoscimento dei benefici di legge e, segnatamente, la sospensione condizionale dellapena;ricordato che «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc.pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto deimotivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);ritenuto che a non miglior sorte è destinato il quarto motivo che si appunta, per verorichiamando una motivazione che trova riscontro nel provvedimento impugnato, sul mancatoriconoscimento della speciale tenuità del fatto.;richiamato, invero, il principio espresso in sede di legittimità secondo cui al fine diescludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazioneal reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggettosottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art.76 d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, a prescindere dell'entità della relativa somma(nella specie, pari ad euro 1.000,00), può legittimamente richiamare gli stessi presuppostidel giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura diprevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delleprescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione;ritenuto che, pertanto, la sentenza abbia fatto corretta applicazione di detto principio,laddove ha ritenuto che l'importo (peraltro neppure così modesto) della somma non fosseelemento rilevante nel senso del riconoscimento del beneficio, argomentando in termini chequesta Corte, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame, ha giudicatocongruo e conforme a diritto in quanto fondato sulla considerazione dell'interesse pubblicocostituente la ratio della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione, nonmancando di valorizzare (p. 3) anche la condotta del condannato che non si è neppureadoperato per tentare forme alternative di adempimento (quali dilazioni, rateizzazioni ovverooffrendo garanzie sostitutive);ritenuto che del pari inammissibile è il motivo, del tutto aspecifico e reiterativo, in puntodi dosimetria e di ribadito diniego delle circostanze generiche, poiché il Giudice di secondogrado (p. 4) ha ben chiarito le ragioni a fondamento della decisione,in una materia nellaquale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimentiinsindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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