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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17510/2026

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avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A.S., in persona del legalerappresentante p.t.;- intimata –Avverso la sentenza n. 893/2020 della Corte d’Appello di Genova,pubblicata il 02/10/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.Numero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] havacilik [OSCURATO:PERSONA] a.s.perché, previa dichiarazione di inadempimento e di legittimità dellarisoluzione per inadempimento del contratto preliminare di acquistodell’aeromobile Hawker 2008 900 XP stipulato il 5/9/2012, venissecondannata al risarcimento dei danni derivanti dal suo inadempimento.

Atal fine dedusse che aveva in uso il predetto aeromobile in forza dicontratto di leasing stipulato, in data 04/03/2008, con la società [OSCURATO:SOCIETA]., divenutane proprietaria per averlo acquistato dalproduttore Hawker al prezzo di $ 11.197.999,69 (pari a euro7.367.630,00); che la locazione, della durata di 120 mesi dal collaudo,prevedeva il pagamento di un primo canone di euro 1.940.000,00 e di 119rate mensili, con riscatto finale per il costo complessivo di euro12.140.488,58; che dopo avere usato il velivolo fino al 2012 e averepagato metà dell’importo del leasing, aveva deciso di metterlo in venditaprevio suo riscatto da Locat; che il 5/9/2012, aveva sottoscritto uncontratto con la società turca [OSCURATO:PERSONA] l’aircraft [OSCURATO:PERSONA], con laquale si era impegnata a vendere alla predetta e quest’ultima adacquistare l’aeromobile al corrispettivo di USD 7.850.000,00; che, inseguito all’accettazione condizionata da parte di quest’ultima, la somma di$ 100.000,00, versata su un conto vincolato, era divenuta nonrimborsabile; e che, una volta svolti i lavori richiesti da quest’ultima epattuito con Locat il riscatto, la [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutata di adempiere,adducendo una pretesa forza maggiore dovuta all’impossibilità diprocurarsi il necessario finanziamento.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] havacilik [OSCURATO:PERSONA] a.s., dopo averecontestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto,chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione deldeposito di $ 100.000,00 incassato nel gennaio 2013 e contestò, in viaNumero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026subordinata, l'ammontare del relativo eventuale indennizzo, non potendoquesto eccedere quello del deposito avente natura di penale.Con sentenza n. 1286 del 12/04/2016, il Tribunale di Genova risolse ilcontratto di compravendita per inadempimento della società acquirente econdannò la stessa al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, cheliquidò nella misura di $ 1.250.000 e di Euro 249.783,50, con interessilegali dal 30 dicembre 2011, oltre all’acconto del deposito di $100.000,00.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] havacilik [OSCURATO:PERSONA] a.s. siconcluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la sentenza n. 893/2020,pubblicata il 2/10/2020, con la quale la Corte d’appello di Genova, fermala risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 05/12/2012 e dilegittimità dell’incameramento della somma di USD 100.000 da parte diBlu Jet, rigettò tutte le altre domande svolte delle parti, dispose che lespese di CTU fossero imputate a ciascuna di esse per il 50% e che quelledi lite fossero integralmente compensate.Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale, accertata lasussistenza dell’inadempimento della promissaria acquirente, ritenne chenon andasse riconosciuto, a favore della [OSCURATO:PERSONA], il richiesto risarcimentodel danno da svalutazione, né, dunque, i relativi interessi, in quanto taledanno atteneva al valore intrinseco del bene e non incideva, pertanto,nella sfera patrimoniale di chi non era proprietario, come nella specie; eche non andasse riconosciuto neppure il danno emergente comprendenteil costo del contratto di leasing (rata e interessi), in quanto il dannoingiusto non era causalmente collegato all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] a.s., ma era dovuto al contratto in essere con lafinanziaria, né le spese di manutenzione e il lucro mancato sulla liquiditànetta che la promittente venditrice avrebbe incassato dalla vendita, inquanto, risolto il contratto, la richiedente avrebbe comunque dovutomantenere in efficienza il velivolo.

Riconobbe, invece, il diritto dellaNumero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026promittente venditrice a trattenere l’importo di $ 100.000, costituenteacconto sul prezzo e non penale ex art. 1382 c.c., a causadell’inadempimento della promissaria acquirente.2.

Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidandolo atre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] A.S.è rimasta intimata.In prossimità dell’adunanza camerale e nei rispettivi termini, il SostitutoProcuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoriaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1223 c.c., per avere la Corte di merito escluso larisarcibilità del c.d.

"danno da svalutazione" (e cioè il differenziale tra ilprezzo dell'aeromobile come convenuto dalle parti e il suo minor valore dimercato come stimato dal CTU) in considerazione della presunta nonincidenza di tale danno nella sfera patrimoniale del promittente venditoreBlu Jet, in quanto non proprietario, bensì mero utilizzatore del benestesso, in virtù di un contratto di leasing.La ricorrente ha, sul punto, obiettato che aveva ottenuto dall’istitutoconcedente (la [OSCURATO:PERSONA]) la facoltà di esercitare in anticipo ilproprio diritto di riscatto; che l’inadempimento della controparte l’avevaprivata della possibilità di realizzare essa stessa il valore del bene in luogodella società di leasing a certe condizioni, ossia al prezzo pattuito dalleparti; che il medesimo inadempimento non aveva privato la società diesercitare il diritto di riscatto e, dunque, il valore del bene con altriacquirenti, seppure a condizioni diverse da quelle pattuite, che però, nellemore, non era riuscito tuttavia a reperire; che la società di leasing nonaveva subito alcun danno per effetto della vicenda in esame in quanto lecondizioni del contratto di leasing non erano mutate, restando tra l’altroNumero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026priva di legittimazione attiva; e che, in quanto utilizzatrice in leasing,aveva diritto di godere del bene e di esercitare il diritto di riscatto, sicchéla perdita di valore commerciale del bene imputabile all’inadempiente sirisolveva in un lucro cessante immediatamente da lei patito.Il motivo è fondato.Va premesso che la risoluzione del contratto per inadempimento comportaex se il diritto della parte non inadempiente di chiedere il risarcimento deldanno (art. 1453 c.c.) e che i criteri da applicare per la determinazione deldanno sono quelli di cui all'art. 1223 c.c., sicché sono risarcibili i danniconseguenza diretta e immediata dell'inadempimento, purché la parte chesi assume danneggiata fornisca la prova della loro effettiva esistenza(Cass., Sez. 2, 30/07/1999, n. 8278).

Tra l’altro, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, alpromittente venditore, ritenuto adempiente essendone stata provata ladisponibilità alla stipulazione del contratto definitivo, è dovuto ilrisarcimento del danno causatogli dall’inadempimento del promissarioacquirente, ingiustificatamente sottrattosi invece alla stipulazione, anchese non dimostri di aver perduto, nelle more, delle possibilità concrete divendere l'immobile compromesso (Cass., Sez. 2, 10/03/2016, n. 4713).

Atal fine, infatti, la perdita determinata dalla sostanziale incommerciabilitàdel bene, in ragione della vigenza del preliminare e per tutto il periodointercorrente tra la sua stipulazione e la proposizione della domanda dirisoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza devepresumersi, quale evenienza, per così dire, che riporta alla normalità delleconseguenze (la giurisprudenza formatasi sul punto, ancor piùseveramente richiama il concetto di danno in re ipsa: Cass., Sez. 3,03/12/2009, n. 25411, Rv. 610360; Cass., Sez. 2, 05/11/2001, n. 13630,Rv. 549989) con riguardo all’an della pretesa risarcitoria esercitata (Cass.,Sez. 2, 03/04/2025, n. 8905).Numero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026Tra l’altro, come affermato da Cass., Sez. 3, 10/6/2025, n. 15496,l'utilizzatore è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocatidal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidonodirettamente nella sua sfera patrimoniale.Con riferimento al quantum debeatur, invece, il danno da lucro cessante(la cui liquidazione può avvenire, d’ufficio, in via equitativa) avrebbedovuto essere parametrato all’eventuale differenza (recte aldeprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valorecommerciale dell’immobile al momento in cui l’inadempimento è diventatodefinitivo (Cass., Sez. 2, 03/04/2025, n. 8905; Cass. Sez. 2, 18/11/2022,n. 34073; Cass., Sez. 6-3, 17/11/2020, n. 26042), normalmentecoincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall’art. 1225 c.c.)con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altroanteriore, ove accertato in concreto, potendosi tener conto anche diulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o unariduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate eappaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate (Cass.,Sez. 2, 03/04/2025, n. 8905).E ciò, come chiarito da Cass., Sez. 2, 3/4/2025, n. 8905, cit., senza cheabbia alcun rilievo la compensatio lucri cum damno, trattandosi dellanecessaria delimitazione del danno sulla scorta della sua immediata ediretta attinenza alla condotta inadempiente ex art. 1223 c.c. (secondo ungiudizio di regolarità causale) e della sua prevedibilità ex art. 1225 c.c.(secondo un criterio di normalità), così impedendo che il risarcimento deldanno per inadempimento contrattuale, anziché riparare il pregiudiziosubito dal danneggiato, possa conseguire risultati più vantaggiosi di quelliche sarebbero derivati dall’adempimento (anche Cass., Sez. 2, 5/4/1990,n. 2802).Orbene, le medesime regole valgono anche in caso di inadempienza delpromissario acquirente all'obbligo di stipulare il contratto definitivo,Numero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026assunto in una promessa di vendita di immobile altrui, situazione questanella quale il criterio di prevedibilità del danno risarcibile può comportare ilristoro del pregiudizio consistente nella differenza fra il prezzo pattuito insede di preliminare e quello inferiore successivamente realizzato (Cass.,Sez. 2, 18/09/2012, n. 15639).Pertanto, in ragione di tali principi, i giudici di merito avrebbero dovutostimare il valore di mercato del bene alla data in cui l’inadempimento eradivenuto definitivo (ossia quella della proposizione della domanda), ondeconfrontarlo con il prezzo stabilito nel preliminare rimasto inadempiuto,senza che potessero escludere a priori il danno da svalutazione soltantoperché il promittente non era mai divenuto proprietario del bene, benpotendo l’acquisto concretizzarsi in un momento successivo alla stipula delpreliminare, situazione questa resa ancora più facile dal rapporto dileasing finanziario intrattenuto con l’effettivo proprietario.E ciò senza neppure valutare se il leasing finanziario in questionecorrispondesse alla figura tradizionale, nella quale i canoni costituisconoesclusivamente il corrispettivo del godimento, oppure a quella in cui iltrasferimento del bene all'utilizzatore non costituisca un'eventualità deltutto marginale e accessoria, ma rientri nella funzione assegnata dalleparti al contratto (Cass., Sez. 3, 19/4/2010, n. 9257).2.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 1223 cod. civ., per aver i giudici di merito escluso la risarcibilitàdegli interessi attivi sul c.d.

"avanzo di cassa" per le stesse ragioni checonducevano a escludere la risarcibilità del c.d.

"danno da svalutazione''.3.

Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 1223 c.c., per aver escluso la risarcibilità degli interessi passividelle rate del leasing maturati nel periodo compreso tra l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle c.d. spese sostenute nel medesimoperiodo per il mantenimento del velivolo per poterlo vendere, inconsiderazione della presunta "inevitabilità" di tali spese.Numero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026I due motivi restano assorbiti in senso proprio dall’accoglimento del primo.In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza cassata,con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento deirestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diGenova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A.S., in persona del legalerappresentante p.t.;- intimata –Avverso la sentenza n. 893/2020 della Corte d’Appello di Genova,pubblicata il 02/10/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.Numero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] havacilik [OSCURATO:PERSONA] a.s.perché, previa dichiarazione di inadempimento e di legittimità dellarisoluzione per inadempimento del contratto preliminare di acquistodell’aeromobile Hawker 2008 900 XP stipulato il 5/9/2012, venissecondannata al risarcimento dei danni derivanti dal suo inadempimento. Atal fine dedusse che aveva in uso il predetto aeromobile in forza dicontratto di leasing stipulato, in data 04/03/2008, con la società [OSCURATO:SOCIETA]., divenutane proprietaria per averlo acquistato dalproduttore Hawker al prezzo di $ 11.197.999,69 (pari a euro7.367.630,00); che la locazione, della durata di 120 mesi dal collaudo,prevedeva il pagamento di un primo canone di euro 1.940.000,00 e di 119rate mensili, con riscatto finale per il costo complessivo di euro12.140.488,58; che dopo avere usato il velivolo fino al 2012 e averepagato metà dell’importo del leasing, aveva deciso di metterlo in venditaprevio suo riscatto da Locat; che il 5/9/2012, aveva sottoscritto uncontratto con la società turca [OSCURATO:PERSONA] l’aircraft [OSCURATO:PERSONA], con laquale si era impegnata a vendere alla predetta e quest’ultima adacquistare l’aeromobile al corrispettivo di USD 7.850.000,00; che, inseguito all’accettazione condizionata da parte di quest’ultima, la somma di$ 100.000,00, versata su un conto vincolato, era divenuta nonrimborsabile; e che, una volta svolti i lavori richiesti da quest’ultima epattuito con Locat il riscatto, la [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutata di adempiere,adducendo una pretesa forza maggiore dovuta all’impossibilità diprocurarsi il necessario finanziamento.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] havacilik [OSCURATO:PERSONA] a.s., dopo averecontestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto,chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione deldeposito di $ 100.000,00 incassato nel gennaio 2013 e contestò, in viaNumero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026subordinata, l'ammontare del relativo eventuale indennizzo, non potendoquesto eccedere quello del deposito avente natura di penale.Con sentenza n. 1286 del 12/04/2016, il Tribunale di Genova risolse ilcontratto di compravendita per inadempimento della società acquirente econdannò la stessa al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice, cheliquidò nella misura di $ 1.250.000 e di Euro 249.783,50, con interessilegali dal 30 dicembre 2011, oltre all’acconto del deposito di $100.000,00.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA] havacilik [OSCURATO:PERSONA] a.s. siconcluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la sentenza n. 893/2020,pubblicata il 2/10/2020, con la quale la Corte d’appello di Genova, fermala risoluzione del contratto di vendita stipulato in data 05/12/2012 e dilegittimità dell’incameramento della somma di USD 100.000 da parte diBlu Jet, rigettò tutte le altre domande svolte delle parti, dispose che lespese di CTU fossero imputate a ciascuna di esse per il 50% e che quelledi lite fossero integralmente compensate.Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale, accertata lasussistenza dell’inadempimento della promissaria acquirente, ritenne chenon andasse riconosciuto, a favore della [OSCURATO:PERSONA], il richiesto risarcimentodel danno da svalutazione, né, dunque, i relativi interessi, in quanto taledanno atteneva al valore intrinseco del bene e non incideva, pertanto,nella sfera patrimoniale di chi non era proprietario, come nella specie; eche non andasse riconosciuto neppure il danno emergente comprendenteil costo del contratto di leasing (rata e interessi), in quanto il dannoingiusto non era causalmente collegato all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] a.s., ma era dovuto al contratto in essere con lafinanziaria, né le spese di manutenzione e il lucro mancato sulla liquiditànetta che la promittente venditrice avrebbe incassato dalla vendita, inquanto, risolto il contratto, la richiedente avrebbe comunque dovutomantenere in efficienza il velivolo. Riconobbe, invece, il diritto dellaNumero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026promittente venditrice a trattenere l’importo di $ 100.000, costituenteacconto sul prezzo e non penale ex art. 1382 c.c., a causadell’inadempimento della promissaria acquirente.2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidandolo atre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] A.S.è rimasta intimata.In prossimità dell’adunanza camerale e nei rispettivi termini, il SostitutoProcuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoriaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1223 c.c., per avere la Corte di merito escluso larisarcibilità del c.d. "danno da svalutazione" (e cioè il differenziale tra ilprezzo dell'aeromobile come convenuto dalle parti e il suo minor valore dimercato come stimato dal CTU) in considerazione della presunta nonincidenza di tale danno nella sfera patrimoniale del promittente venditoreBlu Jet, in quanto non proprietario, bensì mero utilizzatore del benestesso, in virtù di un contratto di leasing.La ricorrente ha, sul punto, obiettato che aveva ottenuto dall’istitutoconcedente (la [OSCURATO:PERSONA]) la facoltà di esercitare in anticipo ilproprio diritto di riscatto; che l’inadempimento della controparte l’avevaprivata della possibilità di realizzare essa stessa il valore del bene in luogodella società di leasing a certe condizioni, ossia al prezzo pattuito dalleparti; che il medesimo inadempimento non aveva privato la società diesercitare il diritto di riscatto e, dunque, il valore del bene con altriacquirenti, seppure a condizioni diverse da quelle pattuite, che però, nellemore, non era riuscito tuttavia a reperire; che la società di leasing nonaveva subito alcun danno per effetto della vicenda in esame in quanto lecondizioni del contratto di leasing non erano mutate, restando tra l’altroNumero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026priva di legittimazione attiva; e che, in quanto utilizzatrice in leasing,aveva diritto di godere del bene e di esercitare il diritto di riscatto, sicchéla perdita di valore commerciale del bene imputabile all’inadempiente sirisolveva in un lucro cessante immediatamente da lei patito.Il motivo è fondato.Va premesso che la risoluzione del contratto per inadempimento comportaex se il diritto della parte non inadempiente di chiedere il risarcimento deldanno (art. 1453 c.c.) e che i criteri da applicare per la determinazione deldanno sono quelli di cui all'art. 1223 c.c., sicché sono risarcibili i danniconseguenza diretta e immediata dell'inadempimento, purché la parte chesi assume danneggiata fornisca la prova della loro effettiva esistenza(Cass., Sez. 2, 30/07/1999, n. 8278). Tra l’altro, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, alpromittente venditore, ritenuto adempiente essendone stata provata ladisponibilità alla stipulazione del contratto definitivo, è dovuto ilrisarcimento del danno causatogli dall’inadempimento del promissarioacquirente, ingiustificatamente sottrattosi invece alla stipulazione, anchese non dimostri di aver perduto, nelle more, delle possibilità concrete divendere l'immobile compromesso (Cass., Sez. 2, 10/03/2016, n. 4713). Atal fine, infatti, la perdita determinata dalla sostanziale incommerciabilitàdel bene, in ragione della vigenza del preliminare e per tutto il periodointercorrente tra la sua stipulazione e la proposizione della domanda dirisoluzione, integra gli estremi del danno, la cui sussistenza devepresumersi, quale evenienza, per così dire, che riporta alla normalità delleconseguenze (la giurisprudenza formatasi sul punto, ancor piùseveramente richiama il concetto di danno in re ipsa: Cass., Sez. 3,03/12/2009, n. 25411, Rv. 610360; Cass., Sez. 2, 05/11/2001, n. 13630,Rv. 549989) con riguardo all’an della pretesa risarcitoria esercitata (Cass.,Sez. 2, 03/04/2025, n. 8905).Numero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026Tra l’altro, come affermato da Cass., Sez. 3, 10/6/2025, n. 15496,l'utilizzatore è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocatidal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidonodirettamente nella sua sfera patrimoniale.Con riferimento al quantum debeatur, invece, il danno da lucro cessante(la cui liquidazione può avvenire, d’ufficio, in via equitativa) avrebbedovuto essere parametrato all’eventuale differenza (recte aldeprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valorecommerciale dell’immobile al momento in cui l’inadempimento è diventatodefinitivo (Cass., Sez. 2, 03/04/2025, n. 8905; Cass. Sez. 2, 18/11/2022,n. 34073; Cass., Sez. 6-3, 17/11/2020, n. 26042), normalmentecoincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall’art. 1225 c.c.)con quello di proposizione della domanda di risoluzione ovvero altroanteriore, ove accertato in concreto, potendosi tener conto anche diulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o unariduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate eappaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate (Cass.,Sez. 2, 03/04/2025, n. 8905).E ciò, come chiarito da Cass., Sez. 2, 3/4/2025, n. 8905, cit., senza cheabbia alcun rilievo la compensatio lucri cum damno, trattandosi dellanecessaria delimitazione del danno sulla scorta della sua immediata ediretta attinenza alla condotta inadempiente ex art. 1223 c.c. (secondo ungiudizio di regolarità causale) e della sua prevedibilità ex art. 1225 c.c.(secondo un criterio di normalità), così impedendo che il risarcimento deldanno per inadempimento contrattuale, anziché riparare il pregiudiziosubito dal danneggiato, possa conseguire risultati più vantaggiosi di quelliche sarebbero derivati dall’adempimento (anche Cass., Sez. 2, 5/4/1990,n. 2802).Orbene, le medesime regole valgono anche in caso di inadempienza delpromissario acquirente all'obbligo di stipulare il contratto definitivo,Numero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026assunto in una promessa di vendita di immobile altrui, situazione questanella quale il criterio di prevedibilità del danno risarcibile può comportare ilristoro del pregiudizio consistente nella differenza fra il prezzo pattuito insede di preliminare e quello inferiore successivamente realizzato (Cass.,Sez. 2, 18/09/2012, n. 15639).Pertanto, in ragione di tali principi, i giudici di merito avrebbero dovutostimare il valore di mercato del bene alla data in cui l’inadempimento eradivenuto definitivo (ossia quella della proposizione della domanda), ondeconfrontarlo con il prezzo stabilito nel preliminare rimasto inadempiuto,senza che potessero escludere a priori il danno da svalutazione soltantoperché il promittente non era mai divenuto proprietario del bene, benpotendo l’acquisto concretizzarsi in un momento successivo alla stipula delpreliminare, situazione questa resa ancora più facile dal rapporto dileasing finanziario intrattenuto con l’effettivo proprietario.E ciò senza neppure valutare se il leasing finanziario in questionecorrispondesse alla figura tradizionale, nella quale i canoni costituisconoesclusivamente il corrispettivo del godimento, oppure a quella in cui iltrasferimento del bene all'utilizzatore non costituisca un'eventualità deltutto marginale e accessoria, ma rientri nella funzione assegnata dalleparti al contratto (Cass., Sez. 3, 19/4/2010, n. 9257).2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 1223 cod. civ., per aver i giudici di merito escluso la risarcibilitàdegli interessi attivi sul c.d. "avanzo di cassa" per le stesse ragioni checonducevano a escludere la risarcibilità del c.d. "danno da svalutazione''.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 1223 c.c., per aver escluso la risarcibilità degli interessi passividelle rate del leasing maturati nel periodo compreso tra l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle c.d. spese sostenute nel medesimoperiodo per il mantenimento del velivolo per poterlo vendere, inconsiderazione della presunta "inevitabilità" di tali spese.Numero registro generale 9446/2021Numero sezionale 1442/2026Numero di raccolta generale 17510/2026Data pubblicazione 02/06/2026I due motivi restano assorbiti in senso proprio dall’accoglimento del primo.In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza cassata,con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento deirestanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diGenova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 17510/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris