CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso i propri difensori, impugna l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 3 gennaio scorso, che, in accoglimento dell'appello avanzato dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., gli ha applicato gli arresti domiciliari, in luogo del divieto di dimora nella provincia di Salerno, impostogli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Egli è indagato per il delitto di cui agli artt, 319 e 320, cod, pen., perché, nella qualità di dipendente del locale istituto di gestione degli alloggi dì edilizia fíi popolare, dietro corrispettivo in denaro, regolarizzava illegittimamente la posizione di una famiglia abusivamente occupante uno di tali immobili. 2. Investito della questione dell'adeguatezza della misura originariamente applicata, il Tribunale ha esteso la propria valutazione anche al tema della sussistenza delle esigenze cautelari, avendo la difesa dell'indagato, in quella sede, rappresentato la sopravvenienza di elementi di novità rispetto a quelli valutati dal primo giudice, consistenti essenzialmente nell'intervenuto pensionamento di costui. Quindi, richiamando, in particolare, i contenuti di alcune conversazioni oggetto d'intercettazione, quei giudici hanno ravvisato una chiara propensione all'illecito da parte dell'indagato, l'esistenza di una prassi illegale consolidata all'interno del suo ufficio ed il coinvolgimento, in tale illecito sistema, di altri dipendenti dell'ufficio e di terzi esterni all'amministrazione. Pertanto, hanno ritenuto che, nonostante il sopraggiunto pensionamento, quegli possa reiterare condotte analoghe, in ragione della specifica esperienza acquisita e dei perduranti contatti con i suoi ex-collaboratori già coinvolti in tali attività illegali. Inoltre, sulla base delle stesse premesse di fatto, hanno ritenuto che soltanto una misura custodiale possa impedirgli ogni contatto con tali terzi e con soggetti interessati all'assegnazione degli alloggi. 3. Il ricorso lamenta sostanzialmente l'illogicità di tale motivazione, soffermandosi pressoché esclusivamente sulla configurabilità del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa e contestandone la concretezza e l'attualità, alla luce del sopravvenuto pensionamento dell'indagato e della conseguente interruzione di ogni rapporto con il contesto lavorativo in cui le condotte delittuose sono maturate ed al quale sono inevitabilmente collegate. Censura, inoltre, come una mera congettura quella della perdurante connivenza di costui con altri componenti dell'ufficio o con terzi privati, gli uni e gli altri neppure specificamente individuati dal provvedimento. La difesa ha altresì depositato memoria scritta, evidenziando come nelle more sia stato emesso avviso di conclusione delle indagini, in cui si fa riferimento ad un unico episodio delittuoso, a riprova dell'assenza di qualsiasi contatto con ulteriori potenziali correi e, dunque, del pericolo di recidiva. 4. Il ricorso non è ammissibile, poiché censura l'ordinanza impugnata esclusivamente sotto il profilo della perdurante esistenza di concrete esigenze cautelar', laddove il giudice d'appello, investito del gravame dal solo Pubblico ministero, era stato con esso chiamato a pronunciarsi soltanto sull'adeguatezza della misura applicata. Anche nell'appello cautelare, infatti, opera il generale principio devolutivo, per cui la cognizione del giudice, benché non condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata, è comunque limitata ai punti di quest'ultima attinti dai motivi di gravame ed a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti (per tutte, Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313). Qualora, dunque, avesse ritenuto erronea la statuizione del primo giudice in punto di sussistenza di esigenze cautelari, l'indagato ben avrebbe potuto - e dovuto - avanzare istanza di riesame, non potendo invece dolersene in questa sede. Né può condividersi l'assunto di parte della giurisprudenza di legittimità - sulla base della quale il Tribunale dell'appello ha ritenuto di dover estendere il proprio sindacato anche all'esistenza di esigenze cautelari - secondo cui tale assetto sistematico troverebbe una deroga nel caso in cui l'indagato deduca elementi nuovi o diversi, non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso la misura, per effetto dei quali verrebbero meno le condizioni di applicabilità della misura medesima o le esigenze cautelari, in applicazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, Rv. 276448; Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, Lacu, Rv. 254578). Nulla impedisce, infatti, all'indagato - ma anche all'imputato, e quindi pure a processo in corso - di far valere detti elementi nuovi o diversi, se esistenti, attraverso ulteriori istanze ex art. 299, cod. proc. pen., così avviando un nuovo incidente cautelare, senza pregiudizio alcuno per il suo diritto di libertà. Non v'è, dunque, alcuna ragione che giustifichi una deroga al principio devolutivo dell'appello, anche nella materia cautelare personale, tanto più ove si consideri la possibilità, offerta in tale àmbito, di esperire un'ulteriore, tipica ed esclusiva impugnazione interamente devolutiva qual è il riesame. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 dei 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell