CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa, come da procura speciale e nomina poste in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 84C41 C351 V).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona del Direttore pro tempore.- INTIMATA -per la cassazione della sentenza n. 7109/5/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata in data29 agosto 2023, non notificata.UDITA la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è la cartella in atti con cui l’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione chiedeva alla ricorrente il pagamentodella somma di 336.275,74 € per l’imposta di registro applicatasulla sentenza n. 18247/2006 emessa dal Tribunale di Roma, cheaveva condannato vari Ministeri al versamento della somma di11.103,82 € a favore di ciascuna delle centosessantadue parti cheavevano partecipato al giudizio, tra cui l’istante.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia accoglieva l’appello propostodall’Agenzia contro la sentenza n. 10354/11/2017 dellaCommissione tributaria provinciale di Catania, osservando, perquanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione, che:- l’avviso di liquidazione presupposto era stato impugnato edeciso con sentenza della Commissione tributaria provinciale diRoma n. 218/63/2011 del 2 maggio 2011, da ritenersi passata ingiudicato, non avendo la ricorrente dimostrato di averla impugnata,con la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo perchéNumero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026non contenente censure riguardanti vizi propri della cartellaimpugnata;- i documenti prodotti tardivamente in primo grado potevanoessere posti a base della decisione di appello, essendo acquisiti alfascicolo di ufficio;- la cartella di pagamento era stata compiutamente motivatasecondo le prescrizioni del modello ministeriale, indicando, sia puresinteticamente, il dettaglio di tutte le voci del credito.3. Con ricorso notificato in data 13 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione contro la menzionata pronunciasulla base di otto motivi, depositando in data 22 dicembre 2025memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso depositatoil 22 novembre 2023.5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata, invece,intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., lanullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 57 d.lgs. n.546/1992, non avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibilel’appello nonostante la novità delle eccezioni avanzate, stante latardiva costituzione nel corso del giudizio di primo grado, avvenutalo stesso giorno dell’udienza.2. Con la seconda doglianza l’istante ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt.Numero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/20262697 c.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992, per avere il Giudice d’appellodichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, ritenendo, da unlato, assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio in meritoall’esistenza di una sentenza di rigetto del ricorso avverso l’avvisodi liquidazione presupposto dell’impugnata cartella nei confrontidell’odierna ricorrente e, per altro verso, per avere illegittimamenteinvertito l’onere della prova riguardo al passaggio in giudicato dellasuddetta sentenza, ritenendolo incombente sulla contribuente.3. Con la terza ragione di contestazione la contribuente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., lanullità della pronuncia per violazione dell’art. 19 d.lgs. n 546/1992,osservando che il ricorso originario conteneva censure relative avizi propri della cartella.4. Con la quarta censura l’istante ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità della pronuncia perviolazione dell’art. 158 d.P.R. n. 115/2002, considerando che partesoccombente era l’Amministrazione dello Stato.5. Con il quinto motivo di impugnazione, articolato ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è stata eccepita lanullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., tenutoconto dell’omessa pronuncia sul secondo e sul terzo motivodell’originaria impugnazione, richiamati in sede di appello.6. Con la sesta doglianza la ricorrente ha dedotto, sempre aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 53 Cost. ed 8 della Tariffa – Prima Parte - allegata al d.P.R. n.131/1986, assumendo che l’imposta di registro della predettasentenza sconta un’aliquota del 3% sul pagamento liquidato «(cheNumero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026ne[l] caso di specie ammonterebbe a poche centinaia di euro e noncerto a € 336.275,74 !» (così nel ricorso a pagina n. 4).7. Con la settima ragione di impugnazione la ricorrente halamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 della legge n.212/2000, per avere il Giudice regionale ritenuto l’avviso motivatononostante non avesse indicato le modalità di calcolo per ladeterminazione degli interessi.8. L’ottava censura è volta, secondo il parametro dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., a sostenere la violazione dell’art. 15d.lgs. n. 546/1992, per avere il Giudice regionale compensato lespese di giudizio, nonostante l’illegittimità della cartella impugnata.9. Tanto ricapitolato, ritiene il Collegio che il secondo motivo diimpugnazione, concernente la prova del giudicato esterno, pongauna questione di natura nomofilattica sulla quale si registrano nellagiurisprudenza di questa Corte orientamenti non univoci, il chesuggerisce la richiesta di un intervento nomofilattico delle SezioniUnite sul tema in rassegna.10. Va prima precisato che, al netto delle contestazioni circal’idoneità del documento prodotto (la sentenza n. 218/63/2011della Commissione tributaria provinciale di Roma) a dimostrarel’esistenza di una pronuncia chiaramente riferibile alla ricorrente(per esser stata depositata solo una fotocopia della sentenza ove ilnome della contribuente si legge solo alla prima pagina) e sulla suaidoneità a produrre effetti nei riguardi dei terzi, la contestazione hariguardato – per quanto qui rileva – la circostanza secondo la qualel’Ufficio avrebbe dovuto produrre «[…] la sentenza conNumero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026certificazione di passaggio in giudicato […] e nulla di ciò è statofatto» (così pagina n. 11 del ricorso in esame).Ciò per contestare la valutazione del Giudice regionale, il quale,«Quanto al passaggio in giudicato della suddetta sentenza», dopoaver richiamato gli artt. 327 c.p.c. e 38 d.lgs. n. 546/1992 e datoconto del termine lungo di sei mesi (decorrente dalla pubblicazionedella sentenza) per l’impugnazione, ha accertato ed affermato che«Poichè la sentenza è stata depositata in data 2.5.2011, inmancanza di impugnazione, la cui prova incombe alla parte che neha interesse, la sentenza si deve considerare definitiva» (così nellapronuncia impugnata), richiamando l’arresto di questa Corte n.20447/2018 in tema di onere probatorio circa la tempestività delricorso per cassazione.11. Non par dubbio, quindi, che il Giudice regionale abbia risoltola questione del dedotto giudicato senza affidarsi alla certificazionedi cui all’art. 124, disp. att., c.p.c., facendone così a meno edarticolando la valutazione sulla base di un accertamento fattualecirca il tempo trascorso dall’epoca di pubblicazione della pronunciae l’assenza di prova, posta a carico della contribuente (che nonaveva eccepito il giudicato), della sua impugnazione.12. Molteplici sono i profili coinvolti nel tema in rassegna, e tradi essi emerge anche come far risultare e/o accertare lasussistenza del giudicato esterno, ed in particolare se lacertificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unicamodalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanzafattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata neltermine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel sensoche possa essere altrimenti dimostrata.Numero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ciò perché – come si diceva – gli orientamenti espressi dallesezioni civili di questa Corte non sono univoci, come ampiamente epuntualmente ricapitolato dalla recente pronuncia del 5 febbraio2025, n. 2827, i cui contenuti vanno così riportati.12.1. Un primo, risalente, orientamento giurisprudenziale,ritenuto ormai superato, «[…] riteneva non fosse necessaria laproduzione della sentenza munita della formale attestazione, inquanto la prova del passaggio in giudicato della pronuncia potevadarsi per acquisita in difetto di impugnazione della stessa entro unanno dal suo deposito (Cass., sez. 1, 26/05/1971, n. 1554, così inmotivazione ‹‹nel presupposto pacifico che entro il termine annualedalla data di deposito di una sentenza (regolarmente esibita) nonsia stata proposta alcuna impugnazione, legittimamente puòconsiderarsi acquisita la prova del passaggio in giudicato dellamedesima, indipendentemente dalla apposizione da parte delcancelliere della formula esecutiva››)», per cui «il giudice potevaritenersi libero di rilevare e valutare d’ufficio il giudicato esternoanche se privo della rituale certificazione del cancelliere».12.2. «Secondo altra parte minoritaria della giurisprudenza,invece, (Cass., sez. L, 19/08/1987, n. 6952; Cass., sez. 1,20/02/1998, n. 1833), ‹‹la parte che eccepisce la preclusione delgiudicato esterno assolve l’onere probatorio a suo carico mediantel’allegazione della sentenza, o di altro provvedimento giudizialeidoneo ad assumere autorità di giudicato, mentre grava sullacontroparte, che eccepisce la pendenza del giudizio d’impugnazionecontro detta decisione, l’onere di dare adeguata dimostrazione ditale fatto impeditivo, producendo idonea certificazione. Inparticolare, la prova del non passaggio in giudicato della sentenzadi secondo grado per l’effetto della proposizione contro di essa delNumero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026ricorso per cassazione non è data dalla sola produzione del ricorsonotificato, essendo, a tal fine, necessario dimostrare anche lapendenza del relativo giudizio mediante certificazione dellacancelleria››.«Pertanto, secondo tale orientamento, la parte che eccepiscel’esistenza di un giudicato esterno fra le parti, che rilevi ai fini delladecisione della causa per cui si procede, assolve al proprio onereprobatorio con la produzione della sentenza interessata (anchesenza la formale attestazione del cancelliere), mentre grava sullacontroparte, che contesta tale circostanza, una volta decorso iltermine annuale di cui all’art. 327 secondo comma, cod. proc. civ.,l’onere di dimostrare la pendenza del giudizio di impugnazione12.3. Per l’orientamento giurisprudenziale più tradizionale,invece, «la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere difornire la prova della relativa formazione, da soddisfare nonsoltanto producendo la sentenza ma anche corredandola dellarelativa certificazione del cancelliere. Secondo tale orientamento“affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, ènecessaria la certezza della sua formazione, che deve essereprovata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzionedella sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensidell’art. 124 disp. att. c.p.c.” (Cass., sez. 2, 19/03/1999, n. 2524;Cass., sez. U, 19/07/1999, n. 460; Cass., sez. L, 09/07/2004, n.12770; Cass., sez. 5, 02/12/2004, n. 22644; Cass., sez. 1,21/09/2006, n. 20438; Cass., sez. L, 08/05/2009, n. 10623; Cass.,sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass., sez. 6-5, 18/04/2017, n.9746; (Cfr. Cass., sez. 6024/201; Cass., sez. 6-1, 01/03/2018, n.Numero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/20264803; Cass., sez. 3, 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 3,29/09/2021, n. 26310; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6868; Cass.,sez. 3, 28/12/2023, n. 36258)».In tali termini, «l’eccezione di giudicato presuppone l’effettivaconoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicato cheimpedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimorapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dallapresenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la leggericollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munitadell’attestazione dell’intervenuto passaggio in giudicato di cuiall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice: l’attestazionedel cancelliere costituisce, pertanto, un mezzo di provaindispensabile ai fini della corretta deduzione del giudicatoall’interno del giudizio e ciò a prescindere dalla mancatacontestazione della controparte sull’effettivo passaggio in giudicato.La mancanza di tale contestazione, secondo questo orientamento,non può significare, infatti, una ammissione di tale circostanza, népuò ritenersi onere della controparte dimostrare che la sentenza èancora impugnabile (sul punto cfr. ex multis, Cass., sez. U,19/07/1999, n. 460; Cass. sez. 1, 12/03/1984, n. 1680; Cass.,sez. 1, 21/09/2006, n. 20438; Cass., sez. 3, 29/08/2013, n.19883; Cass., sez. U, 19/04/2016, n. 7701; Cass., sez. 3,23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 1, 02/03/2022, n. 6868)».Con la conseguenza che, «laddove manchi la suddettacertificazione, il giudice non può rilevare d’ufficio l’esistenza delgiudicato esterno, essendo lo stesso privo di un elemento che neNumero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/202612.4. Ancora, secondo altro orientamento, invece, «il giudicatoesterno sarebbe rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui manchila certificazione di cui all’art. 124 disp. att. co. proc. civ., dovendosiritenere che il giudicato esterno non costituisca patrimonioesclusivo delle parti, che possono a loro piacimento decidere ditenerne conto o meno, ma corrisponda ad “un preciso interessepubblico”, finalizzato ad evitare il sorgere di un contrasto tragiudicati di segno opposto. Per queste ragioni il giudice sarebbe,dunque, libero di rilevare e valutare d’ufficio il giudicato esternoanche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione delcancelliere (cfr. in questo senso Cass., n. 1554/1971; Cass., sez. 5,24/05/2022, n. 16695; Cass., sez. 6 -2, 11/06/2021, n. 16589)».12.5. Altro indirizzo, inoltre, assume che «la parte cheeccepisce il giudicato esterno non avrebbe l’onere di allegazione dicui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. solamente nel caso in cui lacontroparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione delgiudicato eccepito (cfr. Cass., sez. 1, 01/03/2018, n. 4803: nellaspecie, la Corte ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata ladefinitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, laproduzione di una copia della decisione, pur non dotatadell’attestazione del cancelliere circa l’intervenuto passaggio ingiudicato, perché la controparte aveva esplicitamente ammesso lasuddetta circostanza)» (così, in relazione alle parti riportate travirgolette, Cass., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827 cit.).13. A fronte di tale variegato panorama interpretativo, taleultima pronuncia ha osservato che «[…] l’efficacia del giudicatoconsegue, ope legis, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ., alverificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all’inutile decorso deitermini per l’impugnazione, e che la certificazione di cui all’art. 124Numero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026disp. att. cod. proc. civ., secondo il tenore testuale della norma, haper oggetto non il passaggio in giudicato della sentenza, bensì lamancata presentazione di impugnazione, posto che la norma recitache, a prova del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica lamancata presentazione dei gravami. Sotto il profilo sistematico,tale mezzo non è comunque l’unico idoneo a fornire tale prova, néle risultanze da esso emergenti possono ritenersi assolutamenteincontestabili».Ciò precisando che, in tali termini e da tempo, si è diretta lagiurisprudenza amministrativa (in particolare, il Consiglio di Stato,sez. III, 16 marzo 2012, n. 1464) secondo cui «“E’ vero che talecertificazione (cioè quella ex art. 124 cit. n.d.r.) ha lo scopo difungere da prova del passaggio in giudicato; ma ai fini del relativoaccertamento non è una prova risolutiva, e neppure indispensabile.… Tutto ciò che egli abbia certificato (o in senso positivo, o in sensonegativo) è suscettibile di prova contraria … perché vi sonoelementi che sfuggono alla sua conoscenza ed alla suacompetenza…. Tutto ciò comprova che la certificazione di cui all’art.124 disp. att. non è inoppugnabile, e non è neppure indispensabile:se rilasciata, può essere data la prova contraria; se non rilasciata,la prova può essere data in altro modo. Spetta al giudice, davantial quale venga dedotta l’esistenza di un giudicato per basarvi unadomanda o un’eccezione, accertare pregiudizialmente se in realtàun giudicato vi sia e quali ne siano il contenuto e gli effetti sullamateria del contendere nell’ambito di quel processo…”; sicchéspetta al giudice ”prendere atto dei fatti incontroversi” al fine dellavalutazione del passaggio in giudicato» (v. la menzionata Cass.,Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827).13.1. Tale pronuncia ha, infine, aggiunto che:Numero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026- «la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non puòche seguire la mancata ricezione dell’avviso di cui all’art. 123 disp.concreto verificarsi evenienze pratiche che possono vanificare laconcludenza probatoria della mancata ricezione dell’avviso di cuiall’art. 123 citato e, conseguentemente, del certificato stesso»,sicchè «In tale contesto, appare evidente che l’articolo 124 citatoindica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce chesolo esso possa dimostrare il giudicato: la certificazione di cuiall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essereritenuta condizione indispensabile e non sostituibile perl’accertamento dell’intervenuto giudicato, potendo essa trovareidoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazionedel giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato eche avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023, n.36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18,cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, nonnecessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli- «Tale approdo, d’altro canto, risponde anche ad una esigenzadi semplificazione del procedimento e, soprattutto, assolve allanecessità di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e dimantenere la stabilità delle decisioni, in coerenza con laqualificazione, operata dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n.16/06/2006, n. 13916), del giudicato esterno come elementonormativo e non di fatto, con conseguente riconoscimento, per laparte interessata, di dedurlo e, per il giudice di legittimità, diconoscerne pienamente, se sopravvenuto alla proposizione delricorso»(così, sempre, Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827 cit.).Numero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/202613.2. Tutto ciò per concludere nel senso che:a. «Non può dunque limitarsi la rilevabilità del giudicato esternoai soli casi in cui lo stesso sia munito della suddetta certificazione,né può ritenersi che la mera irregolarità formale del certificato,perché non apposto in calce alla relazione di notificazione dellasentenza (nel caso in cui essa vi sia stata) o in calce alla sentenzanon notificata, possa incidere sull’accertamento del giudicato,trattandosi di mera discrepanza formale dal modello normativo, diper sé insignificante»;b. «Piuttosto deve escludersi che possa riconoscersi valenzaprobatoria ad una certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.corroborata dalle sole dichiarazioni, rese dalla parte interessata, dimancata proposizione dei mezzi di impugnazione previsti dall’art.324 cod. proc. civ., dovendo l’attestazione fondarsi su una verificadiretta eseguita dal cancelliere, supportata dalla consultazione degliarchivi informatici, poiché solo in tal modo può essere assicurata lacertezza della definitività della decisione» (così ancora Cass., Sez.III, 5 febbraio 2025, n. 2827 cit.).14. Poco dopo il predetto arresto, è stato ribadito che lacertificazione del cancelliere di cui all’art. 124, disp. att., c.p.c. nonè una prova legale dell’esistenza (o dell’inesistenza) del giudicato,in quanto il cancelliere infatti attesta la mancanza (o la presenza)di impugnazioni, «[…] ma non v’è corrispondenza biunivocanecessaria tra la proposizione d’una impugnazione e l’impedimentoalla formazione del giudicato, e viceversa» (cfr. Cass., Sez. III, 18febbraio 2025, n. 4276).Ciò perché, «E’ possibile […] che il cancelliere attesti lamancanza di impugnazioni proposte nel termine di legge,Numero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026nonostante queste possano essere ancora proposte, come accadenei casi in cui il termine per proporre l’impugnazione sia prorogatoope legis o se ne consenta il superamento (artt. 153, 288, 328c.p.c.), ma per «[…] converso, è parimenti possibile che ilcancelliere attesti l’avvenuta proposizione d’una impugnazione, laquale però non abbia impedito la formazione del giudicato esterno:basti pensare all’ipotesi dell’estinzione del giudizio d’appello (art.310 c.p.c.) e, soprattutto, alle ipotesi in cui siano impugnati soloalcuni capi della sentenza, autonomi rispetto agli altri(impugnazione parziale oggettiva: art. 329 c.p.c.) oppurel’impugnazione sia proposta solo da alcune parti in cause scindibili(impugnazione parziale soggettiva: art. 332 c.p.c.)».In tal senso, «Il cancelliere, dunque, ai sensi dell’art. 124, disp.la formazione o la mancata formazione del giudicato», per cui nonsolo la certificazione ex art. 124, disp. att., c.p.c. non è idonea adimostrare la formazione del giudicato nelle ipotesi di impugnazioniparziali, ma «la mancanza di essa non è dirimente per i fini di cuiall’art. 2909 c.c.» ed il predetto certificato non ha valore di provalegale esclusiva, perchè la citata norma «[…] non stabilisce affattoche quell’attestazione sia l’unico mezzo di prova utilizzabile a talfine», come si ricava dal testo della disposizione e dal «[…]principio di libertà della prova, che permea l’intero sistemaprocessuale, e che può essere limitato solo in presenza d’unaprevisione espressa».Con ciò, affermando che «[…] il giudicato esterno deve essereconosciuto dal giudice anche d’ufficio, trattandosi di un fattoextraprocessuale rilevante al pari della norma di diritto», pureacquisendo d’ufficio l’idonea documentazione, anche a menteNumero registro generale 19847/2023Numero sezionale 238/2026Numero di raccolta generale 13651/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’art. 213 c.p.c., dalla cancelleria degli uffici giudiziari interessati(cfr. Cass., Sez. III, 18 febbraio 2025, n. 4276, che richiamaCass., Sez. II, 13 marzo 2024, n. 6697).15. Alla luce di quanto precede, tenuto conto della particolarerilevanza e delicatezza della questione di diritto sopra esposta(accertamento e prova del giudicato esterno tramiteesclusivamente la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.,oppure anche attraverso altre libere modalità dimostrative), inrelazione alla quale si registrano diversi orientamenti checoinvolgono trasversalmente varie sezioni di questa Corte, ravvisail Collegio l’ opportunità di rimettere la trattazione della causa alleSezioni Unite per chiarimento nomofilattico . P.Q.Mla Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventualeassegnazione della causa alle Sezioni Unite .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]