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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38639/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y\-- 3/4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 15 ottobre 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Gela il 12 dicembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 9 ottobre 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi, con cui lamenta promiscuamente viola- zione di legge e difetto di motivazione.

2.1. Sotto il primo profilo denunzia violazione degli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e mancanza, illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla sussistenza del reato, poiché gli ele- menti acquisiti nell'istruttoria dimostrerebbero la sussistenza dell'ipotesi di lieve entità, che è stata illegittimamente ed erroneamente negata dai giudici.

2.2. Si duole ulteriormente della violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva qualificata, non sussistendo, ad avviso della difesa, indici di qualificata pericolosità dell'imputato.

2.3. Infine si censura il trattamento sanzionatorio, stimato eccessivo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Le riferite doglianze sono tutte assertive e meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (pp. 1-3 della sentenza impugnata), con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y\-- 3/4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 15 ottobre 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Gela il 12 dicembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 9 ottobre 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a tre motivi, con cui lamenta promiscuamente viola- zione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia violazione degli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e mancanza, illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla sussistenza del reato, poiché gli ele- menti acquisiti nell'istruttoria dimostrerebbero la sussistenza dell'ipotesi di lieve entità, che è stata illegittimamente ed erroneamente negata dai giudici. 2.2. Si duole ulteriormente della violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva qualificata, non sussistendo, ad avviso della difesa, indici di qualificata pericolosità dell'imputato. 2.3. Infine si censura il trattamento sanzionatorio, stimato eccessivo. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le riferite doglianze sono tutte assertive e meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (pp. 1-3 della sentenza impugnata), con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]