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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03605/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari.

Udita la relazione svolta dallaConsigliera M aria T eresa A rena ; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona della S ostituta M ariella [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 4 giugno 2024 , in sede di giudi zio di rinvio disposto dalla Terza Sezione penale di questa Corte, giusta sentenza n. 8051 del 01/02/2023,a seguito di precedente rinvio disposto con la pronuncia n. 24937 del 19/10/2019 della Quarta Sezione penale,la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di indennizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 6 febbraio2013 al 27 ottobre 2015 per il reato di cui all’art. 270bis, comma 2, cod. pen.

Il ricorrente era stato tratto in arresto con l’accusa di aver preso parte a una associazione con finalità di terrorismoe, in esito al doppio grado di giudizio, aveva riportato condanna, di seguito annullata senza rinviodalla Quinta Sezione penale di questa Corte di legittimità (sentenza n. 48801 del 2016).

2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo,si deduce il vizio di motivazione.

In tesi difensiva la Corte di appello non si è confrontata con la sentenza di assoluzione e, nel rigettare l’istanza, ha ritenuto che i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], valutati ex ante, configuravano i gravi indizi di colpevolezza della fattispecie associativa contestata, senza considerare che i passaggi dei dialoghi captati indicavano il ricorrente non come autore di unaattività d i i n d o t t r i n a m e n t o q u a n t o , p i u t t o s t o , quale fruitore della stessa attività svolta da altri.

Néla condivisione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un marcato «odio verso il popolo ebreo»giustificava l’adozione della misura cautelare , non essendo indicativa di una condotta associativa.

Secondo il ricorrente non solo la Corte territoriale non si è confrontata con la sentenza rescindente, ma ha reiterato l’omissione del giudice della riparazione che, nella fase precedente, aveva richiamato le medesime conversazioni riportate nel provvedimento impugnato, senza valutare l’incidenza causale delle condotte tenute dal ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione avuto riguardo alla circostanza che il giudice della riparazione si è solo limitato a richiamare fatti ascrivibili ad altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA],omettendo di motivare sui comportamenti riferibilial [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso, che verranno trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.

2. La Corte della riparazione, in sede di rinvio, ha innanzitutto delineato il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente,che aveva evidenziato la mancanza di una «analisi sulla incidenza causale delle condotte del ricorrente sulla patita custodia cautelarein quanto non si valuta l’ordinanza di custodia cautelare i motivi che hanno comportato la privazione dela libertà personale, in relazione ai comportamenti del ricorrente».

All’interno di detto perimetro, con motivazione che non risulta né illogica né carente, la Corte della riparazione ha passato in rassegna i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], non esclusi all’esito del giudizio di merito, ritenuti, in fase cautelare, espressione di partecipazione a un gruppo avente caratteristiche assimilabili a quelle riscontratein “ [OSCURATO:PERSONA] ” che , qual e struttura paramilitare , aveva assunto il compito di diffondere l’ideologia jihadista, volta a favorire la creazione di organismi cellulari, snelli ed autonomi ma uniti da una comune matrice ideologica, funzionale alla realizzazione di attacchi diffusi verso obiettivi individuati , senza la preventiva autorizzazione o il supporto logisticodi un organo centrale.

In questo contesto, erano stateritenute gravemente sintomatiche di un’adesione al movimento terro r rist ico l’attività di indottrinamento, la conoscenza delle figure di riferimento del terrorismo islamico, la diffusione di sermoni e di filmati su azioni armate e su modalità di costruzione di ordigni esplosivi e di messaggi di esaltazione del martirio.

Sono state richiamate le attività di intercettazione telefonica e telematica, le attività di videorveglianza del call center gestito da HosniHachemi [OSCURATO:PERSONA], imam della locale moschea, che ha riportato condanna in ordine al reato di istigazione all’odio razziale, figura centrale intorno alla quale ruotava l’attività di indottrinamento e di esaltazione del martirio, attività che aveva fatto ritenere l’esistenza, nella città di Andria, di un gruppo di persone le cui condotte potevano assimilarsi a quelle di una cellula di matrice islamica con finalità terroristica.

Si è evidenziato in proposito che all’interno del detto call centergestito da Hosni, frequentato anche dal [OSCURATO:PERSONA], ripetutamente ripreso dalle telecamere, si svolgeva l’attività di autoformazione mediante l’accesso al web, usando i computer posti nelle aree più defilate del locale.

La Corte della riparazione ha individuato la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione nell’avere il [OSCURATO:PERSONA] dato causa all’ingiusta detenzione mediante comportamenti che non sono stati esclusi e ai quali, nell’autonomia di giudizio che gli è propria , ha attribuito valenza diversa da quella ritenuta dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Rv. 288023 – 01 , secondo cui «in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l’intervento dell’autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità “ex ante” formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza»).

E’ stato valorizzato dal giudice della riparazione il comportamento tenuto dall’istante in termini di colleganza, contiguità e di assidua frequentazionecon [OSCURATO:PERSONA], soggetto particolarmente attivo nell’attività di indottrinamento oltre che con l’Hosni, di cui si è detto .

Tutto ciò nella piena consapevolezza dell’attività di indottrinamento svolta da costoro.

Con motivazione puntuale il giudice della riparazione ha esplicitato in cosa si sia perfezionata la ritenuta contiguità e la valenza sinergica dei comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’adozione della ordinanza genetica, richiamando gli assidui contatti del ricorrente con i componenti del gruppo di Andria, la ricezione, la detenzione e la trasmissione di materiale propagandistico della jihad e di sermoni utili all'indottrinamento, con l’impegno a cancellarli subito dopo la lettura , la condivisione delle affermazioni del suo interlocutore [OSCURATO:PERSONA],relative alla esaltazione del martirio e dei combattenti, la volontà -più volte manifestata dal ricorrente - di raggiungere Gaza per unirsi ai fedeli ed attuare la jihad, di indossare la cintura mettendo “molto esplosivo per uccidere molti ebrei”,esortazioni dalle quali il [OSCURATO:PERSONA] non solo non ha mai preso le distanze,ma che ha pienamente condiviso al punto da essere in qualche occasione richiamato dai suoi interlocutori a una maggiore cautela, proprio al fine di evitare l’adozione di provvedimenti restrittivi (v. pag. 11 del provvedimento impugnato).

Si tratta di condotte motivatamente ritenute improntate a macroscopica negligenza, trascuratezza e leggerezza che si sono poste in termini contributivi all’adozione del provvedimento restrittivo adottato, in quanto ritenute idonee a essere interpretate come indizi di adesione aun movimento eversivo, prodromiche all'attuazione di propositi criminosi condivisi con gli altri componenti del gruppo,così da ritenere concreto il pericolo di atti terroristici (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).

Quanto agli specifici comportamenti che la Corte della riparazione ha valorizzato, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimoprocedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 -dep. 27/12/2010, Carere, Rv. 249237 secondo cui nel caso in cui sia contestato un reato plurisoggettivo si concorre a dare causa alla misura cautelare se si sia al corrente dell’attività delittuosa di altri e nonostante ciò, purnon concorrendo in quella attività, si pongano in essere con evidente macroscopica imprudenza, condotte che sul piano logico si prestino ad essere interpretate in termini di contiguità).

3. Con motivazione adeguata il giudice della riparazione ha rilevato che l’esistenza e l’operatività del “gruppo” che aveva come finalità quella di inculcare una visione positiva del combattimento e della morte per l’affermazione dell’islamismo, è statariconosciuta dalla stessa sentenza pronunciata da questa Corte di cassazione all’esito del giudizio di annullamento senza rinvio, come precondizione di una organizzazione funzionale funzionale al compimento di atti terroristici, rilevando tuttavia che l a pure rico nosciuta attività di proselitismo radicalista e la pu re manifestata vocazione al martirio per la causa, non erano state ritenute sufficienti ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 270 biscod. pen. 4.

Solo per completezza va inoltre rilevato che, altrettanto congruamente, la Corte della riparazione ha riconosciuto rilievo ostativo (e ciò solo ai fini del mantenimento della misura adottata), a quanto emerso dall’analisi del computer del ricorrente,che consentiva di accertare la presenza di fotografie che ritraevano il ricorrente in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], soggetto in contatto con Hosni, nonché di immagini di personaggi apicali del terrorismo islamico e di miliziani armati di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, di un video di un cecchino nell’atto di uccidere un marine in Iraq e della ricostruzione computerizzata di un attacco a un convoglio di militari occidentali, possesso di materiale certamente sintomatico di profili di antidoverosità contributivi al mantenimento della cautela.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari. Udita la relazione svolta dallaConsigliera M aria T eresa A rena ; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona della S ostituta M ariella [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 4 giugno 2024 , in sede di giudi zio di rinvio disposto dalla Terza Sezione penale di questa Corte, giusta sentenza n. 8051 del 01/02/2023,a seguito di precedente rinvio disposto con la pronuncia n. 24937 del 19/10/2019 della Quarta Sezione penale,la Corte di appello di Bari ha rigettato la richiesta di indennizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 6 febbraio2013 al 27 ottobre 2015 per il reato di cui all’art. 270bis, comma 2, cod. pen. Il ricorrente era stato tratto in arresto con l’accusa di aver preso parte a una associazione con finalità di terrorismoe, in esito al doppio grado di giudizio, aveva riportato condanna, di seguito annullata senza rinviodalla Quinta Sezione penale di questa Corte di legittimità (sentenza n. 48801 del 2016). 2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo,si deduce il vizio di motivazione. In tesi difensiva la Corte di appello non si è confrontata con la sentenza di assoluzione e, nel rigettare l’istanza, ha ritenuto che i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], valutati ex ante, configuravano i gravi indizi di colpevolezza della fattispecie associativa contestata, senza considerare che i passaggi dei dialoghi captati indicavano il ricorrente non come autore di unaattività d i i n d o t t r i n a m e n t o q u a n t o , p i u t t o s t o , quale fruitore della stessa attività svolta da altri. Néla condivisione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un marcato «odio verso il popolo ebreo»giustificava l’adozione della misura cautelare , non essendo indicativa di una condotta associativa. Secondo il ricorrente non solo la Corte territoriale non si è confrontata con la sentenza rescindente, ma ha reiterato l’omissione del giudice della riparazione che, nella fase precedente, aveva richiamato le medesime conversazioni riportate nel provvedimento impugnato, senza valutare l’incidenza causale delle condotte tenute dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione avuto riguardo alla circostanza che il giudice della riparazione si è solo limitato a richiamare fatti ascrivibili ad altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA],omettendo di motivare sui comportamenti riferibilial [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi di ricorso, che verranno trattati congiuntamente, non meritano accoglimento. 2. La Corte della riparazione, in sede di rinvio, ha innanzitutto delineato il perimetro tracciato dalla sentenza rescindente,che aveva evidenziato la mancanza di una «analisi sulla incidenza causale delle condotte del ricorrente sulla patita custodia cautelarein quanto non si valuta l’ordinanza di custodia cautelare i motivi che hanno comportato la privazione dela libertà personale, in relazione ai comportamenti del ricorrente». All’interno di detto perimetro, con motivazione che non risulta né illogica né carente, la Corte della riparazione ha passato in rassegna i comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], non esclusi all’esito del giudizio di merito, ritenuti, in fase cautelare, espressione di partecipazione a un gruppo avente caratteristiche assimilabili a quelle riscontratein “ [OSCURATO:PERSONA] ” che , qual e struttura paramilitare , aveva assunto il compito di diffondere l’ideologia jihadista, volta a favorire la creazione di organismi cellulari, snelli ed autonomi ma uniti da una comune matrice ideologica, funzionale alla realizzazione di attacchi diffusi verso obiettivi individuati , senza la preventiva autorizzazione o il supporto logisticodi un organo centrale. In questo contesto, erano stateritenute gravemente sintomatiche di un’adesione al movimento terro r rist ico l’attività di indottrinamento, la conoscenza delle figure di riferimento del terrorismo islamico, la diffusione di sermoni e di filmati su azioni armate e su modalità di costruzione di ordigni esplosivi e di messaggi di esaltazione del martirio. Sono state richiamate le attività di intercettazione telefonica e telematica, le attività di videorveglianza del call center gestito da HosniHachemi [OSCURATO:PERSONA], imam della locale moschea, che ha riportato condanna in ordine al reato di istigazione all’odio razziale, figura centrale intorno alla quale ruotava l’attività di indottrinamento e di esaltazione del martirio, attività che aveva fatto ritenere l’esistenza, nella città di Andria, di un gruppo di persone le cui condotte potevano assimilarsi a quelle di una cellula di matrice islamica con finalità terroristica. Si è evidenziato in proposito che all’interno del detto call centergestito da Hosni, frequentato anche dal [OSCURATO:PERSONA], ripetutamente ripreso dalle telecamere, si svolgeva l’attività di autoformazione mediante l’accesso al web, usando i computer posti nelle aree più defilate del locale. La Corte della riparazione ha individuato la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione nell’avere il [OSCURATO:PERSONA] dato causa all’ingiusta detenzione mediante comportamenti che non sono stati esclusi e ai quali, nell’autonomia di giudizio che gli è propria , ha attribuito valenza diversa da quella ritenuta dal giudice della cognizione (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Rv. 288023 – 01 , secondo cui «in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l’intervento dell’autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità “ex ante” formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza»). E’ stato valorizzato dal giudice della riparazione il comportamento tenuto dall’istante in termini di colleganza, contiguità e di assidua frequentazionecon [OSCURATO:PERSONA], soggetto particolarmente attivo nell’attività di indottrinamento oltre che con l’Hosni, di cui si è detto . Tutto ciò nella piena consapevolezza dell’attività di indottrinamento svolta da costoro. Con motivazione puntuale il giudice della riparazione ha esplicitato in cosa si sia perfezionata la ritenuta contiguità e la valenza sinergica dei comportamenti tenuti dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’adozione della ordinanza genetica, richiamando gli assidui contatti del ricorrente con i componenti del gruppo di Andria, la ricezione, la detenzione e la trasmissione di materiale propagandistico della jihad e di sermoni utili all'indottrinamento, con l’impegno a cancellarli subito dopo la lettura , la condivisione delle affermazioni del suo interlocutore [OSCURATO:PERSONA],relative alla esaltazione del martirio e dei combattenti, la volontà -più volte manifestata dal ricorrente - di raggiungere Gaza per unirsi ai fedeli ed attuare la jihad, di indossare la cintura mettendo “molto esplosivo per uccidere molti ebrei”,esortazioni dalle quali il [OSCURATO:PERSONA] non solo non ha mai preso le distanze,ma che ha pienamente condiviso al punto da essere in qualche occasione richiamato dai suoi interlocutori a una maggiore cautela, proprio al fine di evitare l’adozione di provvedimenti restrittivi (v. pag. 11 del provvedimento impugnato). Si tratta di condotte motivatamente ritenute improntate a macroscopica negligenza, trascuratezza e leggerezza che si sono poste in termini contributivi all’adozione del provvedimento restrittivo adottato, in quanto ritenute idonee a essere interpretate come indizi di adesione aun movimento eversivo, prodromiche all'attuazione di propositi criminosi condivisi con gli altri componenti del gruppo,così da ritenere concreto il pericolo di atti terroristici (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Quanto agli specifici comportamenti che la Corte della riparazione ha valorizzato, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimoprocedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 -dep. 27/12/2010, Carere, Rv. 249237 secondo cui nel caso in cui sia contestato un reato plurisoggettivo si concorre a dare causa alla misura cautelare se si sia al corrente dell’attività delittuosa di altri e nonostante ciò, purnon concorrendo in quella attività, si pongano in essere con evidente macroscopica imprudenza, condotte che sul piano logico si prestino ad essere interpretate in termini di contiguità). 3. Con motivazione adeguata il giudice della riparazione ha rilevato che l’esistenza e l’operatività del “gruppo” che aveva come finalità quella di inculcare una visione positiva del combattimento e della morte per l’affermazione dell’islamismo, è statariconosciuta dalla stessa sentenza pronunciata da questa Corte di cassazione all’esito del giudizio di annullamento senza rinvio, come precondizione di una organizzazione funzionale funzionale al compimento di atti terroristici, rilevando tuttavia che l a pure rico nosciuta attività di proselitismo radicalista e la pu re manifestata vocazione al martirio per la causa, non erano state ritenute sufficienti ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 270 biscod. pen. 4. Solo per completezza va inoltre rilevato che, altrettanto congruamente, la Corte della riparazione ha riconosciuto rilievo ostativo (e ciò solo ai fini del mantenimento della misura adottata), a quanto emerso dall’analisi del computer del ricorrente,che consentiva di accertare la presenza di fotografie che ritraevano il ricorrente in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], soggetto in contatto con Hosni, nonché di immagini di personaggi apicali del terrorismo islamico e di miliziani armati di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, di un video di un cecchino nell’atto di uccidere un marine in Iraq e della ricostruzione computerizzata di un attacco a un convoglio di militari occidentali, possesso di materiale certamente sintomatico di profili di antidoverosità contributivi al mantenimento della cautela. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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