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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:T:2010:14
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 gennaio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑95/09 R II) «Procedimento sommario – Direttiva 91/414/CEE – Decisione concernente la non iscrizione del napropamide nell’allegato I della direttiva 91/414 – Proroga di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – [OSCURATO:PERSONA] di proroga di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione di una decisione che nega l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 (Art. 278 TFUE) (v. punti 4, 11‑15) [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la proroga del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 326, pag. 35).

Dispositivo 1) Il provvedimento di sospensione dell’esecuzione di cui al punto 1 dell’ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2009, causa T‑95/09 R, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (non pubblicata nella Raccolta) è prorogato fino al 30 novembre 2010, senza, tuttavia, che esso possa estendersi oltre la data di pronuncia della decisione nella causa principale od oltre la data di chiusura ufficiale della procedura accelerata avviata in relazione al napropamide ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (GU L 15, pag. 5). 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 15 gennaio 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑95/09 R II) «Procedimento sommario – Direttiva 91/414/CEE – Decisione concernente la non iscrizione del napropamide nell’allegato I della direttiva 91/414 – Proroga di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – [OSCURATO:PERSONA] di proroga di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione di una decisione che nega l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 (Art. 278 TFUE) (v. punti 4, 11‑15) [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la proroga del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 7 novembre 2008, 2008/902/CE, concernente la non iscrizione del napropamide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 326, pag. 35). Dispositivo 1) Il provvedimento di sospensione dell’esecuzione di cui al punto 1 dell’ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2009, causa T‑95/09 R, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (non pubblicata nella Raccolta) è prorogato fino al 30 novembre 2010, senza, tuttavia, che esso possa estendersi oltre la data di pronuncia della decisione nella causa principale od oltre la data di chiusura ufficiale della procedura accelerata avviata in relazione al napropamide ai sensi dell’art. 13 del regolamento (CE) della Commissione 17 gennaio 2008, n. 33, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (GU L 15, pag. 5). 2) Le spese sono riservate.
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