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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09020/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 4 febbraio 2022 della Corte di assise di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di revoca parziale ex art. 669 cod. proc. pen. della sentenza della Corte di appello di Messina del 29 febbraio 2016, definitiva il 29 novembre 2017, in ordine ai reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi degli artt. 416 cod. pen. e 12 commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capi di imputazione C ed E), commessi il 24 luglio 2010 con condotta perdurante e in data 1 settembre 2010 in Grotteria a Mare.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istante era stato condannato per i medesimi fatti anche dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 25 marzo 2021, definitiva 1'8 settembre 2021, con la quale era stato accertato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12 commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, T.U. stup. (capo di imputazione A).

L'istanza, invece, non era stata presentata anche in ordine al differente reato favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, T.U. stup. (capo di imputazione D - sentenza della Corte di appello di Messina), commesso il 24 luglio 2010 in [OSCURATO:PERSONA], posto che tale episodio non trovava alcuna corrispondenza nella sentenza della Corte di appello di Palermo.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha rideterminato la pena in ordine a tale ultimo reato in anni otto di reclusione ed euro 500.000,00 di multa, in luogo della pena di anni due e mesi sei di reclusione inflitta dal giudice della cognizione (quale aumento in continuazione), evidenziando che, a seguito della revoca parziale della sentenza, doveva essere sciolta la continuazione interna tra i reati oggetto di quel provvedimento di condanna.

Secondo il giudice dell'esecuzione, in caso contrario, si sarebbe stravolta la decisione della Corte di appello di Messina, che aveva inflitto la pena di anni due e mesi di sei di reclusione solo sul presupposto che il reato da punire era stato qualificato come satellite di altro e più grave reato considerato in continuazione (il reato associativo).

Infine, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la valutazione circa la possibilità di riconoscere la disciplina della continuazione tra il reato sub D della sentenza parzialmente revocata e i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo doveva essere richiesta dall'interessato con ulteriore e autonoma istanza, anche considerando che il reato associativo, ritenuto quale reato più grave nel provvedimento parzialmente revocato, era invece stato qualificato come reato satellite del più grave reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina pluriaggravato dalla Corte di appello di Palermo.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 648 e 669 cod. proc. pen., 25 e 111 Cost., perché il giudice di merito, fornendo sul punto un provvedimento abnorme, avrebbe rideterminato la pena per il reato di cui al capo D della sentenza della Corte di appello di Messina, nonostante la decisione sul punto fosse oggetto di un provvedimento divenuto ormai irrevocabile.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che la difesa aveva posto in essere un abuso di diritto, senza considerare che la stessa Corte di appello di Palermo aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati da lei giudicati dalla stessa e il suindicato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375).

In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave .\ e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare.

1.2. Nel caso in esame, il Collegio ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia viziata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione non ha espresso una valutazione adeguata e complessiva del vincolo della continuazione tra il reato sub D della sentenza parzialmente revocata e gli altri reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo, posto che tali ultimi reati erano identici a quelli oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina e da questa erano stati già posti in continuazione con il richiamato reato sub D, sicché la decisione di quest'ultima di considerare avvinti dalla continuazione i reati contestati ai capi a) ed e) non può essere posta nel nulla per il solo fatto che le statuizioni di condanna relative a questi ultimi reati erano state correttamente revocate ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al fine di individuare il reato più grave (di cui all'art. 12 commi 3, lett. a), b) e c), 3- bis e 3-ter, T.U. imm)tra quello giudicato dalla Corte di appello di Palermo e quello di cui al capo D della sentenza della Corte di appello di Messina, considerando che il primo giudice, a differenza del secondo, aveva ritenuto più grave il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in luogo del reato associativo, come invece era stato accertato dalla Corte di appello di Messina.

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, solo dopo aver individuato il reato più grave tra quelli di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sopra indicati, potrà operare i successivi aumenti di pena a titolo di continuazione per gli altri reati, dovendo procedere al preventivo scorporo di ciascuno di essi, per una corretta determinazione della pena complessiva.

2. Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 4 febbraio 2022 della Corte di assise di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di revoca parziale ex art. 669 cod. proc. pen. della sentenza della Corte di appello di Messina del 29 febbraio 2016, definitiva il 29 novembre 2017, in ordine ai reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi degli artt. 416 cod. pen. e 12 commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capi di imputazione C ed E), commessi il 24 luglio 2010 con condotta perdurante e in data 1 settembre 2010 in Grotteria a Mare. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istante era stato condannato per i medesimi fatti anche dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 25 marzo 2021, definitiva 1'8 settembre 2021, con la quale era stato accertato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12 commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, T.U. stup. (capo di imputazione A). L'istanza, invece, non era stata presentata anche in ordine al differente reato favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, T.U. stup. (capo di imputazione D - sentenza della Corte di appello di Messina), commesso il 24 luglio 2010 in [OSCURATO:PERSONA], posto che tale episodio non trovava alcuna corrispondenza nella sentenza della Corte di appello di Palermo. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha rideterminato la pena in ordine a tale ultimo reato in anni otto di reclusione ed euro 500.000,00 di multa, in luogo della pena di anni due e mesi sei di reclusione inflitta dal giudice della cognizione (quale aumento in continuazione), evidenziando che, a seguito della revoca parziale della sentenza, doveva essere sciolta la continuazione interna tra i reati oggetto di quel provvedimento di condanna. Secondo il giudice dell'esecuzione, in caso contrario, si sarebbe stravolta la decisione della Corte di appello di Messina, che aveva inflitto la pena di anni due e mesi di sei di reclusione solo sul presupposto che il reato da punire era stato qualificato come satellite di altro e più grave reato considerato in continuazione (il reato associativo). Infine, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la valutazione circa la possibilità di riconoscere la disciplina della continuazione tra il reato sub D della sentenza parzialmente revocata e i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo doveva essere richiesta dall'interessato con ulteriore e autonoma istanza, anche considerando che il reato associativo, ritenuto quale reato più grave nel provvedimento parzialmente revocato, era invece stato qualificato come reato satellite del più grave reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina pluriaggravato dalla Corte di appello di Palermo. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 648 e 669 cod. proc. pen., 25 e 111 Cost., perché il giudice di merito, fornendo sul punto un provvedimento abnorme, avrebbe rideterminato la pena per il reato di cui al capo D della sentenza della Corte di appello di Messina, nonostante la decisione sul punto fosse oggetto di un provvedimento divenuto ormai irrevocabile. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che la difesa aveva posto in essere un abuso di diritto, senza considerare che la stessa Corte di appello di Palermo aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati da lei giudicati dalla stessa e il suindicato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, Esposito, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art.81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave .\ e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare. 1.2. Nel caso in esame, il Collegio ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia viziata, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione non ha espresso una valutazione adeguata e complessiva del vincolo della continuazione tra il reato sub D della sentenza parzialmente revocata e gli altri reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo, posto che tali ultimi reati erano identici a quelli oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina e da questa erano stati già posti in continuazione con il richiamato reato sub D, sicché la decisione di quest'ultima di considerare avvinti dalla continuazione i reati contestati ai capi a) ed e) non può essere posta nel nulla per il solo fatto che le statuizioni di condanna relative a questi ultimi reati erano state correttamente revocate ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al fine di individuare il reato più grave (di cui all'art. 12 commi 3, lett. a), b) e c), 3- bis e 3-ter, T.U. imm)tra quello giudicato dalla Corte di appello di Palermo e quello di cui al capo D della sentenza della Corte di appello di Messina, considerando che il primo giudice, a differenza del secondo, aveva ritenuto più grave il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in luogo del reato associativo, come invece era stato accertato dalla Corte di appello di Messina. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, solo dopo aver individuato il reato più grave tra quelli di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sopra indicati, potrà operare i successivi aumenti di pena a titolo di continuazione per gli altri reati, dovendo procedere al preventivo scorporo di ciascuno di essi, per una corretta determinazione della pena complessiva. 2. Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio
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