CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11457/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29480/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 47-ter comma 8, I. 354/1975 in relazione all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, si palesa generico oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con la puntuale e logica motivazione della Corte d'appello relativa alla congruità della pena inflitta, computata a partire dalla pena base, aumentata per la recidiva specifica infraquinquennale e ridotta per il rito (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -26Composta da: 11457ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3758/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29480/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29480/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 47-ter comma 8, I. 354/1975 in relazione all'art. 385, commi 1 e 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, si palesa generico oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con la puntuale e logica motivazione della Corte d'appello relativa alla congruità della pena inflitta, computata a partire dalla pena base, aumentata per la recidiva specifica infraquinquennale e ridotta per il rito (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PtesienteMaria [OSCURATO:PERSONA] anzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore Il PtesienteMaria [OSCURATO:PERSONA] anzo 2