CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34289/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le indagini preliminari delTribunale di Padova;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Padova ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di HabibGari, indagato per il reato di cui all’art. 5 comma 8 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n.286, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di ufficio, ha proposto ricorso control’ordinanza ex art. 111, comma 7 Cost. enunciando i seguenti motivi di seguitoillustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge conriferimento agli artt. 409 e 411 comma 1 bis cod. proc. pen.Osserva il ricorrente che, a fronte di richiesta di archiviazione formulata dalPubblico Ministero ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., il giudice per le indaginipreliminari ha ritenuto motu proprio di fissare l’udienza camerale prevista dall’art.409. All’esito di tale udienza è stata pronunciata ordinanza di archiviazione ex art.411, comma 1 bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del reato nei terminidell’art. 483 cod. pen. Tale provvedimento, anche sulla scorta della giurisprudenzadi questa Corte, è però nullo in quanto disposto dal giudice per le indaginipreliminari per ragioni diverse da quelle indicate nella richiesta di archiviazione; afronte di tale richiesta, infatti, gli unici provvedimenti consentiti al giudice erano,ex art. 409 cod. proc. pen., la formulazione di imputazione coatta, l’emissione diordinanza di archiviazione e l’indicazione di nuove indagini, non anchel’archiviazione per particolare tenuità del fatto in quanto questa doveva esserepreceduta da una peculiare formazione del contraddittorio e, in particolare, daglispecifici avvisi previsti dal comma 1 bis dell’art. 411 cod. proc. pen. Sul tema,osserva il ricorrente, si è formato anche un altro orientamento giurisprudenziale,che viceversa consente l’emissione di ordinanza di archiviazione per particolaretenuità del fatto a condizione che le parti siano state poste preventivamente incondizione di interloquire in proposito. Ma, secondo il ricorrente, tale lettura deveessere disattesa in quanto avrebbe comportato per il giudice la necessità diesprimere anticipatamente il proprio parere sulla configurabilità della causa di nonpunibilità ex art. 131 bis cod. pen. Inoltre, e in ogni caso, l’indagato era irreperibilee dunque impossibilitato a prendere posizione sul punto.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 125,comma 3 cod. proc. pen. per completa carenza della motivazione.Si osserva al riguardo che il provvedimento si limita ad una scarnamotivazione e che l’indagato, proprio perché irreperibile, non ha potuto esercitareil suo diritto di difesa; dunque non è possibile affermare, come ha fatto il Giudiceper le indagini preliminari, che le parti hanno interloquito sul punto dellaparticolare tenuità del fatto.2.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 3, 111 e112 Cost. con riferimento all’art. 420 quater cod. proc. pen, eccependol’incostituzionalità di tale disposizione e sollecitando la trasmissione degli atti allaCorte Costituzionale.Sostiene il ricorrente che l’accertata irreperibilità dell’imputato imponel’emissione di sentenza di non doversi procedere sia in sede di udienza preliminareche in sede di udienza predibattimentale, mentre analoga previsione non risulta inrelazione all’udienza camerale fissata dinanzi al Giudice per le indagini preliminaria seguito di richiesta di archiviazione. Ciò comporta una violazione palese dell’art.3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento fra situazioni processualiidentiche. Analoga violazione è ravvisabile con riguardo al principio di ragionevoledurata del processo sancito dall’art. 111 Cost., in quanto il Giudice per le indaginipreliminari ha il potere di ordinare la prosecuzione del procedimento control’indagato irreperibile anche se tale status processuale è destinato a determinarein seguito l’arresto definitivo del procedimento.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre premettere che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuitàdel fatto è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge ex art.111, settimo comma, Cost. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di evidenziareche tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio ecapacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivodell'imputato, con la conseguenza che, non essendo previsto alcun altro mezzo diimpugnazione, è ricorribile per cassazione (si vedano, fra le altre, Sez. Un., n.38954 del 2019, Rv. 276463; Sez. 2, n. 38645 del 15/10/2025, Rv. 288931 – 01).Si tenga conto, a conferma di tale conclusione, che l’art. 3, 1° comma d.P.R.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 313 prevede l’iscrizione nel certificato penale del provvedimentodichiarativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto: tanto basta siaad attestare la diretta incidenza della decisione su posizioni soggettive sia, nelcontempo, a fondare un concreto interesse del destinatario del provvedimento adimpugnarlo allo scopo di rimuovere una situazione giuridica sfavorevole.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.2.1 Quanto al primo motivo, osserva preliminarmente la Corte che il giudiceper le indagini preliminari, a seguito della richiesta di archiviazione perinfondatezza della notitia criminis, ha ordinato la fissazione di udienza ai sensidell’art. 409, 2° comma cod. proc. pen. precisando di non condividere la tesi delpubblico ministero e aggiungendo che “può argomentarsi per le ragioni addotte aisensi dell’art. 131 bis cod. proc. pen. (vedi provvedimento in data 8 febbraio2026). All’udienza camerale del 26 marzo 2026, come risulta dal relativo verbale,il giudice ha invitato le parti a concludere “anche in relazione ad un’eventualepronuncia ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.” e i difensori, incluso quello del [OSCURATO:PERSONA],hanno richiamato le rispettive richieste senza formulare opposizioni in merito atale sollecitazione (“nulla osservano ribadendo le proprie richieste, ma non sioppongono”). Il giudice si è quindi riservato e ha poi provveduto con l’ordinanzaimpugnata, disponendo l’archiviazione ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.Non c’è dubbio, sulla base della ricostruzione appena effettuata, chel’ordinanza di archiviazione, per quanto disposta per ragioni diverse da quelleprospettate dal pubblico ministero, non rappresenti in alcun modo un atto “asorpresa”: il giudice aveva infatti posto alle parti il tema della particolare tenuitàdel fatto sin dalla fissazione dell’udienza camerale e, durante quest’ultima, hanuovamente richiamato l’attenzione dei difensori su tale questione. Non c’èdubbio, pertanto, che il principio del contraddittorio sia stato rispettato poiché leparti sono state tempestivamente e pienamente poste in condizione di interloquiresul punto. Per di più, una conferma in tal senso si trae dal fatto, già evidenziato,che tutti i difensori abbiano dichiarato espressamente di non opporsi ad uneventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Detto questo, la Cortecondivide l’orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale il giudice per le indagini preliminari ha il potere di archiviare ilprocedimento per particolare tenuità del fatto pur in assenza di richiesta in talsenso del pubblico ministero, a condizione che il contraddittorio siapreventivamente garantito in modo che le parti siano in grado di prendereposizione sul tema (si vedano, fra le altre, Sez. 2, n. 38645 del 15/10/2025, Rv.288931 – 01; 5, n. 24704 del 11/06/2025, Rv. 288352 – 01; 5, n. 16138 del8/2/2024, Rv. 286316 - 01). Tale orientamento appare in effetti preferibileall’altro, più restrittivo, che ha sancito l’illegittimità del provvedimento diarchiviazione per particolare tenuità quando non sia preceduto né da richiesta intal senso del pubblico ministero né dall’osservanza delle forme prescritte dall’art.411, comma 1 bis cod. proc. pen. (si veda, fra le altre, Sez. 6, n. 6959 del16/1/2018, Rv. 272483 – 01). Osserva la Corte che la mancata osservanza di taliforme esclude qualunque vulnus nei confronti del diritto di difesa nel momento incui questo, in concreto, venga comunque garantito attraverso il tempestivo invitoalle parti ad interloquire sull’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.Del tutto infondata è la tesi del difensore secondo cui il giudice, non potendoanticipare il proprio giudizio sul merito del procedimento, non avrebbe avuto ilpotere di sollecitare le parti a prendere posizione su tale nuovo tema. Al contrario,la possibilità per il giudice di invitare le parti a pronunciarsi in merito a temi oquestioni inizialmente non prospettati si ricollega proprio all’esigenza discongiurare decisioni “a sorpresa” e, dunque, ispirate a quella logica della c.d.terza via che, questa sì, può determinare in concreto una compressione del dirittocostituzionale di difesa. Tale potere non è sconosciuto al sistema processualepenale, trattandosi al contrario di un’espressione del principio generale delcontraddittorio che trova riconoscimento anche in specifiche norme (si veda l’art.506, 1° comma cod. proc. pen. sul potere del giudice del dibattimento di indicarealle parti “temi nuovi o più ampi” in campo probatorio) e che a fortiori trovaapplicazione in una fase, come quella delle indagini preliminari, necessariamentecaratterizzata da una sua intrinseca fluidità.Occorre poi aggiungere, concludendo in merito a tale motivo, che non siravvisano gli estremi per rimettere la questione alle Sezioni unite, come richiestodal ricorrente, in quanto l’orientamento cui questa Corte aderisce non solo è piùrecente dell’altro ma appare altresì consolidato, con la conseguenza che non èravvisabile un attuale e reale contrasto giurisprudenziale (si veda sul punto Sez.4, n. 39766 del 23/5/2019, Rv. 277559 – 02).2.2 Il secondo e il terzo motivo, che possono essere affrontaticongiuntamente, sono anch’essi manifestamente infondati.E’ corretto il riferimento del giudice per le indagini preliminariall’interlocuzione dei difensori sul tema della particolare tenuità, essendo pacifico,come si è visto, che questi siano stati invitati esplicitamente a prendere posizionesul punto.Ritiene il ricorrente che tale affermazione sia errata in quanto lo stato diirreperibilità gli ha impedito, di fatto, di partecipare all’udienza e di poter quindiesercitare pienamente il suo diritto di difesa.L’osservazione è però infondata: lo status di irreperibile comporta chequest’ultimo sia rappresentato dal suo legale (art. 159, 2° comma, secondoperiodo, cod. proc. pen.) e non c’è dubbio che nel caso di specie l’assistenzadell’indagato sia stata effettiva garantita, in quanto il difensore di ufficio è statoregolarmente avvisato dell’udienza camerale e vi ha partecipato tramite unsostituto processuale designato ad hoc, per di più dopo aver depositato unamemoria scritta (si vedano il verbale di udienza del 26 marzo 2026 e la memoriain data 23 marzo 2026 a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]).Ritiene nondimeno il ricorrente, riproponendo un argomento già esposto conla predetta memoria difensiva, che il giudice avrebbe dovuto applicare in viaanalogica l’art. 420 quater cod. proc. pen. e dunque, preso atto dello stato diirreperibilità, emettere pronuncia di non doversi procedere. Ritiene altresì ilricorrente che la mancata estensione di tale disciplina all’udienza prevista dall’art.409 cod. proc. pen. costituisca violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevolezzadella disparità di trattamento fra imputato irreperibile e indagato che si trovi nellamedesima situazione, visto che mentre nei confronti del primo si impone unasentenza di non doversi procedere (artt. 420 quater e 554 bis secondo commacod. proc. pen.) ciò non è possibile nei confronti del secondo.Anche questo profilo è manifestamente infondato. Correttamente, in primoluogo, il giudice per le indagini preliminari non ha applicato l’art. 420 quater cod.proc. pen., trattandosi di norma prevista esclusivamente per il processo e non già,in via generale, per il procedimento: la disposizione si riferisce infattiespressamente al “processo” già a partire dalla rubrica e non c’è dubbio che nelcaso di specie il provvedimento impugnato sia stato emesso nella fase delleindagini preliminari (vedi anche, con riferimento a tale distinzione fra processo eprocedimento, Sez. 5, n. 24495 del 21/3/2017, Rv. 271006 – 01). Il giudice perle indagini preliminari avrebbe in sostanza dovuto esercitare un potere nonprevisto dalla legge, attraverso l’emissione di un provvedimento di archiviazioneper ragioni che il codice di rito non contempla. In secondo luogo, osserva la Corteche non appare irragionevole in sé la scelta del legislatore di circoscrivere alprocesso in senso stretto la previsione di una decisione di non doversi procedereper irreperibilità. Si tenga infatti conto che l’esigenza, invocata dal ricorrente, dievitare l’instaurazione di processi destinati a chiudersi con sentenza di non doversiprocedere ex art. 420 quater cod. proc. pen. deve essere contemperata con ilprincipio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.). Unodei possibili esiti dell’udienza camerale successiva alla richiesta di archiviazione èl’ordine di formulare l’imputazione, come previsto dall’art. 409, quinto comma cod.proc. pen. e come evidenziato dallo stesso ricorrente. Appare quindi ragionevoleche il legislatore, proprio per salvaguardare il principio di obbligatorietà dell’azionepenale, abbia inteso garantire comunque l’esercizio di tale potere da parte delgiudice per le indagini preliminari pur in presenza di una situazione di irreperibilitàdell’indagato, riservando alla successiva fase del processo, in caso di persistenzadi tale status, l’emissione di sentenza di non doversi procedere. Si tratta di sceltache rientra nella non sindacabile discrezionalità del legislatore e che non presentaalcun profilo di irragionevolezza, anche tenuto conto che l’eventuale celebrazionedel processo nei confronti di imputato irreperibile comporterebbe, in caso dicondanna, conseguenze di ben maggiore gravità rispetto a quelle di uno qualsiasidei provvedimenti previsti dagli artt. 409 e 411 cod. proc. pen.Ne consegue che l’eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrente èmanifestamente infondata.3. Si deve concludere, sulla scorta di tali argomentazioni, che il ricorso èmanifestamente infondato. La conseguente declaratoria di inammissibilitàimplicala condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]