CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 37030/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il motivo di ricorso, con il quale è stata contestata l'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare in luogo di quella del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato. Difatti, in relazione al disposto dell'art.58 della I. 24 novembre 1981, n.689, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031); nel caso di specie, il giudice - nel disporre la sostituzione della pena detentiva già inflitta in primo grado - ha operato una valutazione sinottica, non sindacabile in questa sede, tra i precedenti dell'imputato e l'esito positivo di una precedente sostituzione disposta in sede di esecuzione in occasione di una precedente condanna. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore La