CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata e ha chiesto il rigetto ricorso e, per l'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto Paccoglimento; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 novembre 2021 la Corte di appello di Bologna - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della pronuncia in data 9 febbraio 2017 del Tribunale di Ferrara, ha rideterminato in tre anni la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità - quale legale rappresentante della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - per i delitti bancarotta fraudolenta documentale (capo a. della rubrica) e per distrazione (capo b.) e l'aveva condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, in relazione all'imputazione di cui al capo a., sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, rappresentando che: - la contabilità della fallita, tenuta regolarmente fino al 2012, non sarebbe stata aggiornata nel 2013 e dal giugno di tale ultimo anno non sarebbe stata più tenuta in ragione della cessazione dell'attività e della risoluzione dei rapporti con i professionisti esterni (a seguito dell'infarto del miocardio che aveva colpito l'imputato), ragion per cui era stata chiesta la qualificazione del fatto come bancarotta semplice; - la sentenza impugnata, in maniera contraddittoria rispetto alle corrette premesse in diritto in essa esposte, ha ritenuto la bancarotta fraudolenta documentale nonostante la tenuta della contabilità abbia solo reso particolarmente difficoltosa - e non anche impossibile - la ricostruzione del patrimonio della fallita; - con riferimento all'elemento soggettivo la motivazione sarebbe contraddittoria e mancante, in quanto - perché esso ricorra - è necessario che l'agente abbia la consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta possa rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio e nel caso in esame la ricostruzione è stata solo difficoltosa; - difatti, la contestata distrazione di cui al capo b. sarebbe stata ricostruita attraverso i documenti contabili prodotti dal fallito e attinenti a un'operazione compiuta tra il settembre 2013 e il gennaio 2014, il Franceschini il 12 aprile 2014 ha consegnato le fatture che dimostravano una marginale operatività dell'impresa dopo il 2013 (non annotata nelle scritture) e la Corte di merito non avrebbe argomentato sul dolo, se non in termini apodittici. 2.2. Con il secondo motivo, con riguardo all'imputazione di cui al capo b., sono stati denunciati la violazione della legge e il vizio di motivazione, deducendo che: nonostante la somma di euro 25.000, quale prezzo di vendita di una vettura Audi Q5 (in precedenza acquistata dalla società fallita per euro 38,500), sia stato versato dall'acquirente su un conto personale dell'imputato, quest'ultimo ha effettuato due bonifici in favore della fallita (per la maggior somma complessiva di euro 54.500) e non un solo bonifico (di euro 34.500) come 2 61, esposto in sentenza (in quanto due giorni prima che la fallita pagasse con bonifico la prima rata di acquisto del veicolo al proprio dante causa, l'imputato aveva trasferito euro 20.000 alla stessa fallita); che solo nella causale del secondo bonifico (quello di euro 34.500) disposto dal Franceschini in favore della fallita si farebbe riferimento all'acquisto di altri veicoli ma soltanto in quanto il numero di caratteri disponibili non consentiva di menzionare anche il veicolo in imputazione, fermo restando che la causale del bonifico non è prova esclusiva del rapporto sottostante, e sarebbe dunque viziata la motivazione sul punto della Corte territoriale (che perciò ha negato la riferibilità della disposizione bancaria de qua allo stesso veicolo); dunque, l'imputato avrebbe trasferito alla fallita una somma maggiore rispetto al valore del mezzo di cui ha poi incassato il prezzo di vendita e, in forza del principio in dubio pro reo, avrebbe dovuto essere assolto. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, atteso che: - il delitto di bancarotta fraudolenta documentale «sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà' superabili solo con particolare diligenza» (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 - dep. 2019, Codinovis, 274455 - 01); - la Corte di merito non ha soltanto dato conto della particolare difficoltà della ricostruzione del patrimonio dell'impresa fallita ma pure ha evidenziato come, nella specie, le modalità di tenuta della contabilità abbiano impedito la ricostruzione degli acquisti e delle vendite delle autovetture da parte della fallita, osservando altresì che - alla luce di quanto rassegnato dal curatore - la documentazione esistente (incompleta e carente) non consentisse la ricostruzione del movimento degli affari, traendo la sussistenza del dolo generico prescritto per la ritenuta ipotesi di bancarotta fraudolenta (c.d. generica: cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01) dall'entità delle omissioni rappresentate dal curatore; - il ricorso contiene assedi generici che non tengono conto in toto della motivazione, censurata senza neppure denunciare un travisamento della prova, sia in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto sia con riferimento all'elemento soggettivo, rispetto al quale la prospettazione difensiva non si è confrontata con gli argomenti spesi dalla Corte di merito, finendo invero col prospettare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto (segnatamente, dell'agire dell'imputato nel corso della procedura fallimentare) che in questa sede non è consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché, lungi dal muovere censure di legittimità al provvedimento impugnato, ha perorato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, in questa sede non consentita. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som