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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42381/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, datata 22.9.2022, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avellino, emessa il 5.10.2015 all'esito di rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre a 300 euro di multa, con pena sospesa, in relazione al delitto di concorso nel reato di spendita di monete false, ribaltando la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, non essendo stata raggiunta la prova del dolo.

La sentenza d'appello ha ritenuto che vi fosse prova della consapevolezza dell'imputato circa la falsità della banconota da 50 euro che aveva tentato di spendere al distributore di benzina il cui proprietario aveva allertato le forze dell'ordine, visto che dal verbale di arresto era chiaro come egli inizialmente avesse dichiarato di non sapere da dove provenisse il danaro falsificato (non solo la banconota che si era tentato di utilizzare ma anche altre banconote ritrovate nell'auto a bordo della quale viaggiavano gli autori della condotta), per poi successivamente ammettere che glielo aveva consegnato l'amico [OSCURATO:PERSONA], che era con lui e cui l'auto era riferibile.

Inoltre, risultava dalla testimonianza del benzinaio che Ata0 a.conon aveva mostrato alcuna sorpresa una volta che gli si era opposta la falsità della banconota spesa, ma si era limitato a farsi dare dieci euro dall'amico, per potere pagare la benzina.

Infine, l'imputato si era già recato in un altro distributore in zona, in data precedente ai fatti, ove aveva consegnato altra banconota falsa di 50 euro al benzinaio Pisaniello, che, al pari di Esposito, l'esercente-denunciante nel presente processo, lo aveva riconosciuto; si valorizzano in sentenza, altresì, le scuse proposte dall'imputato al benzinaio Pisaniello, presso la caserma dei carabinieri, all'atto del riconoscimento individuale.

Infine, la Corte d'Appello, diversamente dal primo giudice, ha escluso che la confessione del complice [OSCURATO:PERSONA] potesse determinare l'assoluzione dell'imputato.

Su tali basi, la sentenza impugnata ha condannato ilittoc‘eo per la detenzione a fini di spendita sia della banconota da 50 euro consegnata al benzinaio Esposito sia per quelle trovate in possesso dei coimputati, all'interno del cruscotto dell'auto a bordo della quale facevano rifornimento.

2. Ha proposto ricorso avverso tale sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui eccepisce nullità della sentenza d'appello per aver la Corte territoriale revocato l'ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta difensiva di sentirlo senza alcuna motivazione.

La difesa aveva rappresentato in udienza l'indispensabile apporto che avrebbe offerto all'accertamento dei fatti il testimone, il quale doveva riferire dei rapporti di lavoro tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], suo datore di lavoro, nonché sulle modalità e sulla tempistica della consegna delle due banconote false da 50 euro da questi spese, date in acconto sul compenso per l'attività prestata e per pagare il rifornimento di carburante della sua autovettura in uso ai suoi dipendenti.

La difesa lamenta la violazione del diritto di "difendersi provando", garantito anche dalla CEDU, all'art. 6, oltre che dell'art. 111, comma secondo, Cost.Si deduce, altresì, vizio di motivazione quanto alla prova del dolo che si ritiene raggiunta, ancorata, invece, ad elementi privi di significatività ed anzi sintomatici di volontà contraria all'intenzione di mettere in circolazione monete false da parte del ricorrente.

Le poche banconote (cinque) erano custodite, invero, nel vano portaoggetti del veicolo aziendale ed una sola banconota da 50 euro era nella tasca della tuta dell'imputato: egli era in buona fede circa l'idea della loro non genuinità, avendole ricevute dal suo datore di lavoro; ecco perché, una volta restituita la moneta da parte del benzinaio egli aveva avuto una reazione non di sorpresa, essendo in auto con il suo datore di lavoro.

3. [OSCURATO:PERSONA] Lori ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.

3.1. Il ricorrente, in risposta alla requisitoria del PG, ha proposto conclusioni scritte con le quali si riporta ai motivi di censura e rappresenta, quanto alla prima eccezione di ordine processuale, di essersi opposto alla revoca del teste Pagano, in udienza dinanzi al giudice, subito dopo l'ordinanza, spiegando le ragioni di necessario suo ascolto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di censura è generico e manifestamente infondato.

Il ricorrente non mette in risalto, nella sua censura, la decisività della prova che assume sia stata illegittimamente revocata, sicchè propone una ragione di ricorso generica, poiché, come noto, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416).

Nella dedotta ragione difensiva si propone l'obiezione relativa alla testimonianza "mancata" con una prospettazione dichiaratamente "esplorativa", senza specificare l'obiettivo finale dell'esame testimoniale e le circostanze determinanti per le sorti del processo che il teste revocato avrebbe dovuto riferire, al di là del richiamo - già presente 3 an nelle motivazioni dei provvedimenti di merito — alla circostanza neutra relativa al fatto che l'imputato aveva ricevuto le monete false dal suo datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta le aveva avute in pagamento di una fornitura (ed era ben consapevole, per sua stessa ammissione, della loro falsità).

Tale genericità, unita alla considerazione che la Corte d'appello ha ascoltato altri due testi tra quelli richiesti dalla difesa, rende inammissibile la censura e, quindi, superflua l'indagine sulla tempestività della eccezione di nullità formulata dal ricorrente nel processo; al riguardo, vi è solo da precisare che nessuna opposizione vi è stata, da parte della difesa, all'ordinanza di revoca pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli, come risulta dall'esame del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cui il Collegio ha avuto accesso, data la natura processuale del vizio dedotto): la difesa, piuttosto, si è limitata a rappresentare, prima dell'ordinanza del giudice d'appello, la circostanza utile su cui riteneva di dover sentire il teste Pagano.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è generico perché attacca solo superficialmente le rationes decidendi alla base del ribaltamento, mentre la sentenza d'appello ha adottato una motivazione puntuale, idonea a dar conto delle distanze argomentative e logiche con la decisione assolutoria di primo grado — in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, a partire dalla pronuncia Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679 — ed efficace nel descrivere gli elementi di fatto dai quali si è desunta la consapevolezza del ricorrente della falsità delle monete da cinquanta euro utilizzate per il pagamento di benzina.

Determinanti sono le considerazioni relative alla circostanza che la spendita non è stata estemporanea ed isolata, ma ripetuta a breve distanza di tempo presso due diversi distributori di benzina, sempre con le medesime modalità "spia" della malafede del ricorrente: si è chiesto un importo di carburante molto inferiore al valore della moneta falsa, in modo da poter lucrare una consistente somma di danaro "pulita" quale resto della spendita.

Anche l'assenza di reazioni di stupore del ricorrente, al momento dell'obiezione da parte di uno dei benzinai circa la falsità della moneta da 50 euro ceduta, è indicativa della sua pacifica consapevolezza circa la falsità, così come motivato dalla sentenza d'appello ed al di là delle assertive e generiche giustificazioni offerte dal ricorso al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] ricorda, a proposito del delitto di cui all'art. 453 cod. pen., che, ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico (tra le altre, cfr. Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684). 4 (ooà, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, datata 22.9.2022, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avellino, emessa il 5.10.2015 all'esito di rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre a 300 euro di multa, con pena sospesa, in relazione al delitto di concorso nel reato di spendita di monete false, ribaltando la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, non essendo stata raggiunta la prova del dolo. La sentenza d'appello ha ritenuto che vi fosse prova della consapevolezza dell'imputato circa la falsità della banconota da 50 euro che aveva tentato di spendere al distributore di benzina il cui proprietario aveva allertato le forze dell'ordine, visto che dal verbale di arresto era chiaro come egli inizialmente avesse dichiarato di non sapere da dove provenisse il danaro falsificato (non solo la banconota che si era tentato di utilizzare ma anche altre banconote ritrovate nell'auto a bordo della quale viaggiavano gli autori della condotta), per poi successivamente ammettere che glielo aveva consegnato l'amico [OSCURATO:PERSONA], che era con lui e cui l'auto era riferibile. Inoltre, risultava dalla testimonianza del benzinaio che Ata0 a.conon aveva mostrato alcuna sorpresa una volta che gli si era opposta la falsità della banconota spesa, ma si era limitato a farsi dare dieci euro dall'amico, per potere pagare la benzina. Infine, l'imputato si era già recato in un altro distributore in zona, in data precedente ai fatti, ove aveva consegnato altra banconota falsa di 50 euro al benzinaio Pisaniello, che, al pari di Esposito, l'esercente-denunciante nel presente processo, lo aveva riconosciuto; si valorizzano in sentenza, altresì, le scuse proposte dall'imputato al benzinaio Pisaniello, presso la caserma dei carabinieri, all'atto del riconoscimento individuale. Infine, la Corte d'Appello, diversamente dal primo giudice, ha escluso che la confessione del complice [OSCURATO:PERSONA] potesse determinare l'assoluzione dell'imputato. Su tali basi, la sentenza impugnata ha condannato ilittoc‘eo per la detenzione a fini di spendita sia della banconota da 50 euro consegnata al benzinaio Esposito sia per quelle trovate in possesso dei coimputati, all'interno del cruscotto dell'auto a bordo della quale facevano rifornimento. 2. Ha proposto ricorso avverso tale sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui eccepisce nullità della sentenza d'appello per aver la Corte territoriale revocato l'ammissione del teste [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta difensiva di sentirlo senza alcuna motivazione. La difesa aveva rappresentato in udienza l'indispensabile apporto che avrebbe offerto all'accertamento dei fatti il testimone, il quale doveva riferire dei rapporti di lavoro tra il ricorrente ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], suo datore di lavoro, nonché sulle modalità e sulla tempistica della consegna delle due banconote false da 50 euro da questi spese, date in acconto sul compenso per l'attività prestata e per pagare il rifornimento di carburante della sua autovettura in uso ai suoi dipendenti. La difesa lamenta la violazione del diritto di "difendersi provando", garantito anche dalla CEDU, all'art. 6, oltre che dell'art. 111, comma secondo, Cost.Si deduce, altresì, vizio di motivazione quanto alla prova del dolo che si ritiene raggiunta, ancorata, invece, ad elementi privi di significatività ed anzi sintomatici di volontà contraria all'intenzione di mettere in circolazione monete false da parte del ricorrente. Le poche banconote (cinque) erano custodite, invero, nel vano portaoggetti del veicolo aziendale ed una sola banconota da 50 euro era nella tasca della tuta dell'imputato: egli era in buona fede circa l'idea della loro non genuinità, avendole ricevute dal suo datore di lavoro; ecco perché, una volta restituita la moneta da parte del benzinaio egli aveva avuto una reazione non di sorpresa, essendo in auto con il suo datore di lavoro. 3. [OSCURATO:PERSONA] Lori ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. Il ricorrente, in risposta alla requisitoria del PG, ha proposto conclusioni scritte con le quali si riporta ai motivi di censura e rappresenta, quanto alla prima eccezione di ordine processuale, di essersi opposto alla revoca del teste Pagano, in udienza dinanzi al giudice, subito dopo l'ordinanza, spiegando le ragioni di necessario suo ascolto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non mette in risalto, nella sua censura, la decisività della prova che assume sia stata illegittimamente revocata, sicchè propone una ragione di ricorso generica, poiché, come noto, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416). Nella dedotta ragione difensiva si propone l'obiezione relativa alla testimonianza "mancata" con una prospettazione dichiaratamente "esplorativa", senza specificare l'obiettivo finale dell'esame testimoniale e le circostanze determinanti per le sorti del processo che il teste revocato avrebbe dovuto riferire, al di là del richiamo - già presente 3 an nelle motivazioni dei provvedimenti di merito — alla circostanza neutra relativa al fatto che l'imputato aveva ricevuto le monete false dal suo datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta le aveva avute in pagamento di una fornitura (ed era ben consapevole, per sua stessa ammissione, della loro falsità). Tale genericità, unita alla considerazione che la Corte d'appello ha ascoltato altri due testi tra quelli richiesti dalla difesa, rende inammissibile la censura e, quindi, superflua l'indagine sulla tempestività della eccezione di nullità formulata dal ricorrente nel processo; al riguardo, vi è solo da precisare che nessuna opposizione vi è stata, da parte della difesa, all'ordinanza di revoca pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli, come risulta dall'esame del verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cui il Collegio ha avuto accesso, data la natura processuale del vizio dedotto): la difesa, piuttosto, si è limitata a rappresentare, prima dell'ordinanza del giudice d'appello, la circostanza utile su cui riteneva di dover sentire il teste Pagano. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è generico perché attacca solo superficialmente le rationes decidendi alla base del ribaltamento, mentre la sentenza d'appello ha adottato una motivazione puntuale, idonea a dar conto delle distanze argomentative e logiche con la decisione assolutoria di primo grado — in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, a partire dalla pronuncia Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679 — ed efficace nel descrivere gli elementi di fatto dai quali si è desunta la consapevolezza del ricorrente della falsità delle monete da cinquanta euro utilizzate per il pagamento di benzina. Determinanti sono le considerazioni relative alla circostanza che la spendita non è stata estemporanea ed isolata, ma ripetuta a breve distanza di tempo presso due diversi distributori di benzina, sempre con le medesime modalità "spia" della malafede del ricorrente: si è chiesto un importo di carburante molto inferiore al valore della moneta falsa, in modo da poter lucrare una consistente somma di danaro "pulita" quale resto della spendita. Anche l'assenza di reazioni di stupore del ricorrente, al momento dell'obiezione da parte di uno dei benzinai circa la falsità della moneta da 50 euro ceduta, è indicativa della sua pacifica consapevolezza circa la falsità, così come motivato dalla sentenza d'appello ed al di là delle assertive e generiche giustificazioni offerte dal ricorso al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] ricorda, a proposito del delitto di cui all'art. 453 cod. pen., che, ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico (tra le altre, cfr. Sez. 5, n. 10539 del 31/10/2014, dep. 2015, Iandolo, Rv. 262684). 4 (ooà, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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