Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26581/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motividi ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 367 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in difetto sia di un movente idoneo a determinare il ricorrente ad una falsa denuncia sia di elementi oggettivi a supporto della supposta falsità.

La Corte territoriale ha ritenuto decisivi elementi quali: a) l'esito negativo dell'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza installato all'esterno dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" sito nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], indicato nella denuncia del 22/08/2020 quale luogo in cui era avvenuto il furto con strappo del telefono cellulare, pur avendo dato atto che, secondo quanto precisato dal ricorrente nella integrazione di denuncia del 21/10/2020, il furto era avvenuto non nella strada adiacente all'esercizio commerciale bensì all'interno della limitrofa [OSCURATO:PERSONA], evidentemente non interamente compresa nel cono di copertura della videocamera, non accertato dalla polizia giudiziaria; b) l'esito dei tabulati sul telefono cellulare di cui era stato denunciato il furto, che attestavano l'inesistenza di traffico telefonico dall'I. al 22 agosto 2020 (giorno della denuncia), dato ritenuto in contrasto con l'affermazione del denunciante secondo la quale egli utilizzava regolarmente il telefono rubato, senza tuttavia tenere conto della circostanza che i tabulati risultavano acquisiti esclusivamente sull'utenza mobile indicata come inserita nel telefono rubato e non sull'IMEI del telefono (indicato nella integrazione di denuncia) o sull'altra SIM in uso al ricorrente, indicata nella medesima denuncia quale recapito telefonico.

La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto irrilevante la mancata prova del movente, individuato dal primo Giudice nella copertura assicurativa per il furto sulla base di una erronea interpretazione della querela, dovendosi sul punto rimarcare che, per quanto non decisiva, la mancanza di movente crea quantomeno un ragionevole dubbio sulla effettiva falsità della denuncia.

Anche l'omessa indicazione da parte dell'odierno ricorrente della persona che ebbe a restituirgli il cellulare, valorizzata ai fini del giudizio di inverosimiglianza della versione difensiva, è, invece, agevolmente riconducibile alla possibilità che il denunciante, verosimilmente sollecitato dal padre del minore autore del furto, abbia voluto omettere il nome della persona.

2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, 2avendo la Corte di appello omesso di tenere conto del fatto che l'odierno ricorrente, con la sua denuncia, non ha arrecato danno ad alcuno ed ha interrotto l'attività investigativa, risoltasi nella sola visione di immagini in un limitato arco orario e nella acquisizione di tabulati, con l'integrazione della querela con la quale ha comunicato ai carabinieri l'avvenuta restituzione del telefono, offrendo anche il numero IMEI e la possibilità di un eventuale approfondimento investigativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto versati in fatto e volti a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze probatorie, già apprezzate, con motivazione immune da censure, dai giudici di merito.

2. Quanto al primo motivo, va rilevato che dalle sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d. doppia conforme: per tutte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) emerge che la responsabilità dell'imputato per il reato contestato è statq fondata su una approfondita analisi delle emergenze probatorie, condotta anche tenendo conto degli argomenti prospettati dalla difesa, ritenuti infondati con motivazione né illogica né contraddittoria.

Dalla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito risulta che il 22/08/2020 l'odierno ricorrente aveva denunciato di avere subito un furto ad opera di due ragazzi, verosimilmente minorenni, i quali, mentre lui si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" ove si era spostato dopo avere effettuato una ordinazione per sottrarsi agli assembramenti presenti nel locale, gli avevano strappato dalle mani il telefono cellulare IPhone.

Il successivo 20/10/2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una integrazione dell'originaria denuncia, dichiarando che pochi giorni prima il telefono rubato gli era stato restituito presso il proprio studio medico dal padre di uno dei due minori autori del denunciato furto.

Secondo quanto rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] nell'integrazione di denuncia, l'uomo si era presentato presso il suo studio rappresentandogli che, in una circostanza non meglio precisata, mentre era in compagnia del figlio, quest'ultimo aveva riconosciuto per strada il denunciante, confidando al padre che si trattava dell'uomo al quale aveva sottratto il cellulare.

Il padre, a sua volta, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] quale ex ginecologo della moglie e per tale ragione, pur senza fornire le sue generalità, si era spontaneamente recato presso il suo studio per scusarsi e restituire il telefono. 3A seguito dell'originaria denuncia, previa iscrizione di procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, erano state avviate le attività investigative volte alla individuazione degli autori del reato che consentivano di accertare che dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che inquadravano il tratto di strada prospiciente l'esercizio commerciale, nell'arco orario indicato dal denunciante (ovvero tra le h 13,42 e le h 14,45) non era emerso alcun dato oggettivo dal quale desumere che si fosse verificato il furto denunciato. [OSCURATO:PERSONA], interpellato per le vie brevi dai carabinieri, aveva, poi, precisato che il furto era avvenuto non sul tratto di strada pubblico ripreso dalle telecamere, bensì all'interno di piazza [OSCURATO:PERSONA], in area non inquadrata dalle telecamere.

Erano stati acquisiti anche i tabulati storici dell'utenza indicata dal denunciante, dai quali era risultata una assenza di traffico telefonico nel periodo compreso tra 1 11 e il 21 agosto 2020 (giorno del presunto furto), nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse precisato, al momento della denuncia, che il telefono che gli era stato strappato dalle mani era da lui regolarmente utilizzato sia per ragioni di lavoro che per ragioni personali.

A fronte di tali dati di fatto, la Corte di appello ha, con motivazione tutt'altro che illogica o contraddittoria, ritenuto gli elementi acquisiti deponenti univocamente per la falsità della denuncia, stimando, di contro, infondata la prospettazione alternativa dell'imputato.

In primo luogo, la Corte territoriale ha rimarcato l'inverosimiglianza della successiva modifica, operata da [OSCURATO:PERSONA], circa il luogo di consumazione del furto, posto che, nell'originaria denuncia, egli aveva precisato di essersi spostato all'esterno del locale "[OSCURATO:PERSONA]", dopo avere effettuato una ordinazione, per evitare gli assembramenti all'interno del locale, dovendosi ritenere del tutto illogico che egli si fosse spostato in luogo distante dall'ingresso dell'esercizio commerciale, ovvero al centro della piazza, dove non avrebbe potuto essere contattato dagli addetti all'esercizio.

Quanto all'esito dei tabulati, la Corte di appello ha evidenziato che il dato dell'assenza di traffico telefonico per un periodo di circa un mese antecedente il denunciato furto era da ritenersi in insanabile contrasto quanto affermato in denuncia - e ribadito in sede di esame - dall'imputato in ordine al fatto che il telefono che gli era stato sottratto era perfettamente funzionante e da lui utilizzato quale utenza sia personale che professionale, risultando contrario ad ogni logica che l'imputato portasse con sé e tenesse in mano uno smartphone che non aveva mai utilizzato nei venti giorni precedenti al furto.

In proposito, va rilevato che l'argomento addotto con l'odierno ricorso a sostegno dell'asserita illogicità della motivazione resa sul punto dalla Corte di 4appello, che non avrebbe tenuto conto del fatto che i tabulati erano stati acquisiti esclusivamente sull'utenza mobile indicata come inserita nel telefono rubato e non sull'IMEI del telefono o sull'altra 5/M in uso al ricorrente, oltre che generico (in difetto di allegazione del decreto o di specifica indicazione della sua allocazione nel fascicolo processuale), risulta, in ogni caso, del tutto inconferente, posto che le verifiche non potevano che essere logicamente operate rispetto alla scheda indicata come inserita nel telefono in uso all'imputato al momento del furto (il cui esito negativo aveva, peraltro, impedito di effettuare successive verifiche sullIME/ del telefono asseritamente sottratto, non indicato in sede di denuncia e la cui effettiva corrispondenza con il numero IMEI solo successivamente comunicato dal denunciante non risulta comprovata da alcuna emergenza processuale).

La Corte di appello ha ritenuto, infine, del tutto inverosimile, oltre che priva di qualsivoglia riscontro, la ricostruzione della vicenda relativa alla restituzione del telefono cellulare, stimando, del tutto condivisibilmente, irrilevante la prospettazione difensiva circa l'erronea lettura della querela quanto all'effettiva sussistenza di una copertura assicurativa, essendo il mancato accertamento del movente, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, inidoneo ad inficiare il quadro ricavabile dai dati oggettivi accertati nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Le doglianze prospettate con il ricorso non sono, per quanto detto, idonee a scalfire la valenza logico-dimostrativa delle argomentazioni dei giudici di merito.

3. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo.

Contrariamente all'assunto del ricorrente, la Corte di appello ha esposto compiutamente le ragioni che ha ritenuto ostative al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., escludendo la particolare tenuità del fatto alla luce delle concrete modalità della condotta, che ha determinato l'avvio di articolate indagini da parte dei carabinieri a seguito della denuncia di un fatto delittuoso di significativa gravità perpetrato in pieno centro.

Del tutto irrilevante è, in tale prospettiva, la comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'intervenuta restituzione del telefono cellulare asseritamente rubato, che, diversamente da quanto assunto dal ricorrente, non è qualificabile come intervento idoneo a far cessare le indagini attivate in ragione della falsa denuncia.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 P.Q.MGI~ 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 367 cod. pen. 2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motividi ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 367 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in difetto sia di un movente idoneo a determinare il ricorrente ad una falsa denuncia sia di elementi oggettivi a supporto della supposta falsità. La Corte territoriale ha ritenuto decisivi elementi quali: a) l'esito negativo dell'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza installato all'esterno dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" sito nei pressi di [OSCURATO:PERSONA], indicato nella denuncia del 22/08/2020 quale luogo in cui era avvenuto il furto con strappo del telefono cellulare, pur avendo dato atto che, secondo quanto precisato dal ricorrente nella integrazione di denuncia del 21/10/2020, il furto era avvenuto non nella strada adiacente all'esercizio commerciale bensì all'interno della limitrofa [OSCURATO:PERSONA], evidentemente non interamente compresa nel cono di copertura della videocamera, non accertato dalla polizia giudiziaria; b) l'esito dei tabulati sul telefono cellulare di cui era stato denunciato il furto, che attestavano l'inesistenza di traffico telefonico dall'I. al 22 agosto 2020 (giorno della denuncia), dato ritenuto in contrasto con l'affermazione del denunciante secondo la quale egli utilizzava regolarmente il telefono rubato, senza tuttavia tenere conto della circostanza che i tabulati risultavano acquisiti esclusivamente sull'utenza mobile indicata come inserita nel telefono rubato e non sull'IMEI del telefono (indicato nella integrazione di denuncia) o sull'altra SIM in uso al ricorrente, indicata nella medesima denuncia quale recapito telefonico. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto irrilevante la mancata prova del movente, individuato dal primo Giudice nella copertura assicurativa per il furto sulla base di una erronea interpretazione della querela, dovendosi sul punto rimarcare che, per quanto non decisiva, la mancanza di movente crea quantomeno un ragionevole dubbio sulla effettiva falsità della denuncia. Anche l'omessa indicazione da parte dell'odierno ricorrente della persona che ebbe a restituirgli il cellulare, valorizzata ai fini del giudizio di inverosimiglianza della versione difensiva, è, invece, agevolmente riconducibile alla possibilità che il denunciante, verosimilmente sollecitato dal padre del minore autore del furto, abbia voluto omettere il nome della persona. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, 2avendo la Corte di appello omesso di tenere conto del fatto che l'odierno ricorrente, con la sua denuncia, non ha arrecato danno ad alcuno ed ha interrotto l'attività investigativa, risoltasi nella sola visione di immagini in un limitato arco orario e nella acquisizione di tabulati, con l'integrazione della querela con la quale ha comunicato ai carabinieri l'avvenuta restituzione del telefono, offrendo anche il numero IMEI e la possibilità di un eventuale approfondimento investigativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto versati in fatto e volti a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze probatorie, già apprezzate, con motivazione immune da censure, dai giudici di merito. 2. Quanto al primo motivo, va rilevato che dalle sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano reciprocamente, trattandosi di c.d. doppia conforme: per tutte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) emerge che la responsabilità dell'imputato per il reato contestato è statq fondata su una approfondita analisi delle emergenze probatorie, condotta anche tenendo conto degli argomenti prospettati dalla difesa, ritenuti infondati con motivazione né illogica né contraddittoria. Dalla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito risulta che il 22/08/2020 l'odierno ricorrente aveva denunciato di avere subito un furto ad opera di due ragazzi, verosimilmente minorenni, i quali, mentre lui si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" ove si era spostato dopo avere effettuato una ordinazione per sottrarsi agli assembramenti presenti nel locale, gli avevano strappato dalle mani il telefono cellulare IPhone. Il successivo 20/10/2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una integrazione dell'originaria denuncia, dichiarando che pochi giorni prima il telefono rubato gli era stato restituito presso il proprio studio medico dal padre di uno dei due minori autori del denunciato furto. Secondo quanto rappresentato da [OSCURATO:PERSONA] nell'integrazione di denuncia, l'uomo si era presentato presso il suo studio rappresentandogli che, in una circostanza non meglio precisata, mentre era in compagnia del figlio, quest'ultimo aveva riconosciuto per strada il denunciante, confidando al padre che si trattava dell'uomo al quale aveva sottratto il cellulare. Il padre, a sua volta, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] quale ex ginecologo della moglie e per tale ragione, pur senza fornire le sue generalità, si era spontaneamente recato presso il suo studio per scusarsi e restituire il telefono. 3A seguito dell'originaria denuncia, previa iscrizione di procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, erano state avviate le attività investigative volte alla individuazione degli autori del reato che consentivano di accertare che dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che inquadravano il tratto di strada prospiciente l'esercizio commerciale, nell'arco orario indicato dal denunciante (ovvero tra le h 13,42 e le h 14,45) non era emerso alcun dato oggettivo dal quale desumere che si fosse verificato il furto denunciato. [OSCURATO:PERSONA], interpellato per le vie brevi dai carabinieri, aveva, poi, precisato che il furto era avvenuto non sul tratto di strada pubblico ripreso dalle telecamere, bensì all'interno di piazza [OSCURATO:PERSONA], in area non inquadrata dalle telecamere. Erano stati acquisiti anche i tabulati storici dell'utenza indicata dal denunciante, dai quali era risultata una assenza di traffico telefonico nel periodo compreso tra 1 11 e il 21 agosto 2020 (giorno del presunto furto), nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse precisato, al momento della denuncia, che il telefono che gli era stato strappato dalle mani era da lui regolarmente utilizzato sia per ragioni di lavoro che per ragioni personali. A fronte di tali dati di fatto, la Corte di appello ha, con motivazione tutt'altro che illogica o contraddittoria, ritenuto gli elementi acquisiti deponenti univocamente per la falsità della denuncia, stimando, di contro, infondata la prospettazione alternativa dell'imputato. In primo luogo, la Corte territoriale ha rimarcato l'inverosimiglianza della successiva modifica, operata da [OSCURATO:PERSONA], circa il luogo di consumazione del furto, posto che, nell'originaria denuncia, egli aveva precisato di essersi spostato all'esterno del locale "[OSCURATO:PERSONA]", dopo avere effettuato una ordinazione, per evitare gli assembramenti all'interno del locale, dovendosi ritenere del tutto illogico che egli si fosse spostato in luogo distante dall'ingresso dell'esercizio commerciale, ovvero al centro della piazza, dove non avrebbe potuto essere contattato dagli addetti all'esercizio. Quanto all'esito dei tabulati, la Corte di appello ha evidenziato che il dato dell'assenza di traffico telefonico per un periodo di circa un mese antecedente il denunciato furto era da ritenersi in insanabile contrasto quanto affermato in denuncia - e ribadito in sede di esame - dall'imputato in ordine al fatto che il telefono che gli era stato sottratto era perfettamente funzionante e da lui utilizzato quale utenza sia personale che professionale, risultando contrario ad ogni logica che l'imputato portasse con sé e tenesse in mano uno smartphone che non aveva mai utilizzato nei venti giorni precedenti al furto. In proposito, va rilevato che l'argomento addotto con l'odierno ricorso a sostegno dell'asserita illogicità della motivazione resa sul punto dalla Corte di 4appello, che non avrebbe tenuto conto del fatto che i tabulati erano stati acquisiti esclusivamente sull'utenza mobile indicata come inserita nel telefono rubato e non sull'IMEI del telefono o sull'altra 5/M in uso al ricorrente, oltre che generico (in difetto di allegazione del decreto o di specifica indicazione della sua allocazione nel fascicolo processuale), risulta, in ogni caso, del tutto inconferente, posto che le verifiche non potevano che essere logicamente operate rispetto alla scheda indicata come inserita nel telefono in uso all'imputato al momento del furto (il cui esito negativo aveva, peraltro, impedito di effettuare successive verifiche sullIME/ del telefono asseritamente sottratto, non indicato in sede di denuncia e la cui effettiva corrispondenza con il numero IMEI solo successivamente comunicato dal denunciante non risulta comprovata da alcuna emergenza processuale). La Corte di appello ha ritenuto, infine, del tutto inverosimile, oltre che priva di qualsivoglia riscontro, la ricostruzione della vicenda relativa alla restituzione del telefono cellulare, stimando, del tutto condivisibilmente, irrilevante la prospettazione difensiva circa l'erronea lettura della querela quanto all'effettiva sussistenza di una copertura assicurativa, essendo il mancato accertamento del movente, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, inidoneo ad inficiare il quadro ricavabile dai dati oggettivi accertati nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Le doglianze prospettate con il ricorso non sono, per quanto detto, idonee a scalfire la valenza logico-dimostrativa delle argomentazioni dei giudici di merito. 3. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la Corte di appello ha esposto compiutamente le ragioni che ha ritenuto ostative al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., escludendo la particolare tenuità del fatto alla luce delle concrete modalità della condotta, che ha determinato l'avvio di articolate indagini da parte dei carabinieri a seguito della denuncia di un fatto delittuoso di significativa gravità perpetrato in pieno centro. Del tutto irrilevante è, in tale prospettiva, la comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'intervenuta restituzione del telefono cellulare asseritamente rubato, che, diversamente da quanto assunto dal ricorrente, non è qualificabile come intervento idoneo a far cessare le indagini attivate in ragione della falsa denuncia. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 P.Q.MGI~ 6
Sentenza Cassazione n. 26581/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris