CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 22283/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11314/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1740/2018,pubblicata i l 20/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1740/2018 pubblicata in data 20/03/2018, ha rigettato l’appello principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Dogane contro la sentenza del Tribunale di Roma, n. 3623/2011, pubblicata in data 21/02/2011, condannando le parti soccombenti a corrispondere, in favore della parte appellata, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, complessivamente in Euro 10.343,00 per compensi(oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado e in Euro 8.066,00 per compensi ( oltre accessori di legge)per il giudizio di secondo grado. 2. La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Roma costituisce l’esito di plurimi giudizi iniziati con l’opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 10/1995 del 03/07/1995 - emessa dal Ministro delle Finanze nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], per un importo di £ 80.859.900.000 -davanti al Pretore di Cagliari. 3. Il giudizio era stato, poi, sospeso in attesa della definizione del giudizio penale, per essere successivamenteriassunto davanti al Tribunale di Cagliari che, con sentenza n. 2889 del 23/09/2008, aveva dichiarato l’incompetenza in favore del Tribunale di Roma. 4. Con sentenza n. 3623/2011 del 18/02/2011 il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta, revocando l’ordinanza ingiunzione, in ragione del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dai reati contestatinei suoi confronti. 5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, quindi, impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, che è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 1740/2018, ad eccezione del profilo inerente alle spese processuali. Il giudice di secondo grado, infatti, accogliendo l’appello incidentale proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ha condannato le parti soccombenti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore di quest’ultimo. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tremotivi. 7. Le parti intimate non si sono costituite mediante controricorso. 7.1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. 8. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivodi ricorso è stata contestata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 14 cod. proc. civ., dell’art. 24 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 794, del D.M. 8 aprile 2004 n. 127 (Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali), art. 1,commi 4, 5 e 6, art. 13 e delle allegate tabelle A paragrafo II e tabelle B paragrafo I; dell’art. 9, secondocomma, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012, n. 27) e dell’art. 41 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 140; dell’art. 13, comma 6, legge 31/12/ 2012, n. 247 e del d.m. 10 /03/ 2014 n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma sesto della legge 31 dicembre 2012, n. 247), artt. 4, 5, 6 ed allegate tabelle dei parametri forensi. 1.1. La parte ricorrente evidenzia che, ai sensi degli artt. 6 d.m. 08/04/2004, n. 127 e 5, comma 1, d.m. 10/03/2014, n. 55, il valore della causa è determinato in base alla norme del codice di procedura civile. Secondo l’art. 14 cod. proc. civ. il valore è determinato in base alla somma indicata o richiesta dall’attore. Nel caso di specie il valore della causa deve essere, quindi, individuatoin Lire 80.859.900.000, pari all’importo ingiunto nei confronti della parte ricorrente. 1.2. Rileva, poi, che il giudizio di primo grado si è conclusocon la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 18/02/2011 (prima dell’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 di abrogazione delle tariffe professionali), mentre il giudizio d’appello si è concluso, con la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata in data 20/03/2018, (nella vigenza della legge n. 247 del 2012 e del correlativo sistema parametrico stabilito dal D.M. n. 55del 2014). 1.3. In base all’interpretazione delle norme transitorie contenute negli artt. 9 d.l. n. 1 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012) e 41 d.m. n. 140del 2012 la stessa giurisprudenza di legittimità, ad avviso di parte ricorrente, ha ritenuto che per la liquidazione delle attività ormai esaurite occorre tener conto della disciplina in vigore al tempo in cui l’attività è stata compiuta e che le liquidazioni eseguite secondo il d.m. n. 127 del 2004 devono essere fatte distinguendo tra diritti e onorari, mentre non sono possibili liquidazioni generiche e omnicomprensive. 1.4. Nel caso di specie la Corte d’appello di Roma non si è attenuta a tali criteri, procedendo a una liquidazione omnicomprensiva di Euro 10.430,00 per il giudizio di primo grado, senza precisare la quota riferibile ai diritti e quella relativa agli onorari. La Corte d’appello ha, inoltre, omesso di applicare il principio di inderogabilità delle tariffe professionali minime,sancito dall’art. 24 legge n. 794 del 1942, ribadito dall’art. 4 d.m. 127 del 2004. In tal modo è stato violato l’art. 91 cod. proc. civ. e, conseguentemente, il diritto di ripetizione delle spese di lite ad opera della parte vittoriosa. 1.5. Con riferimento al giudizio di primo grado viene in rilievo l’art. 13 d.m. n. 127 del 2005, dove è previsto che per le cause di valore superiore a Euro 5.164.000 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella Tabella A, richiamando, invece la Tabella B per la commisurazione dei diritti. 1.6. Rileva, inoltre, che anche in base al (successivo) art. 6 d.m. n. 55 del 2014 sarebbe conseguita una diversa e ben superiore liquidazione dei compensi professionali. 1.7. La disciplina del d.m. n. 55 del 2014 trova, sicuramente, applicazione nell’ipotesi del giudizio d’appello, dove i criteri di liquidazionesono stati inferiori anche a quanto previsto nell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014. Peraltro, l’applicazione di tale norma non sarebbe stata, comunque, giustificata dalla natura della causa,dalla complessità delle questioni trattate e dagli interessi in gioco, trattandosi di disposizione che non attribuisce al giudice una discrezionalità avulsa da ogni limite. 2. Con il secondo motivodi ricorso la parte ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 36 Cost. 2.1. L’art. 2233 cod. civ. prevede, infatti, che il compenso per l’opera svolta dal professionista deve essere rapportato all’importanza dell’opera e al decoro della professione: la liquidazione dei compensi non può essere irrispettosa dell’opera svolta dal difensore e tradursi in una sostanziale negazione del compenso che gli spetta. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost.3.2. La parte ricorrente evidenzia che dalla lettura della sentenza non è dato comprendere quali siano le ragioni che abbiano ispirato il giudice nella determinazione dei compensi per idue gradi di giudizio. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4.1. In via preliminare occorre evidenziare come la sentenza impugnata non contenga alcun riferimento ai criteri di liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio, limitandosi a indicare, nel dispositivo, l’importo di Euro 10.343 per compensi (in relazione al giudizio di primo grado), oltre accessori di legge, e di Euro 8.066 per il secondo grado. 4.2. Il termine compensi (comparso nella normativa sui criteri di liquidazione a decorrere dall’art. 1 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 140 e confermato dall’art. 1 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 55) ha sostituito il riferimento agli onorari, diritti e indennità, di cui al d.m. 08/04/2004, n. 127 e, di conseguenza, anche i relativi criteri di liquidazione. È pertanto da escludere che la Corte d’appello di Roma abbia fatto riferimento –anche per la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, concluso nel 2011 –al d.m. n. 127 del 2004. 4.3. Occorre, poi,evidenziare che le spese sono state liquidate dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 20/03/2018 (successiva all’entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014), in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’odierna parte ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, depositata nel 2011. Deve essere, quindi, richiamato quanto precisato dalla presente Corte, nell’ipotesi di liquidazione dei compensi applicata dalla corte d’appello in caso di riforma della pronuncia del giudice di primo grado. In particolare: «In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.» (Cass., 13/07/2021, n. 19989). 4.3. Nel caso di specie avrebbe dovuto, quindi, trovare applicazione la disciplina prevista nel d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri non risultano rispettati, considerato il valore di causa, da commisurare all’importo oggetto di ingiunzione, nella specie pari a Lire 80.859.900 (arg.ex Cass., 21/05/2018, n. 12517). In relazione a tale valore sono, quindi, corrette le censure della parte ricorrente, dal momento che gli importi riconosciuti alla parte vittoriosa non corrispondono affatto a quelli riconoscibili in base al d.m. n. 55 del 2014 e sono al di sotto dei minimi liquidabili. 4.4. Occorre, infine, evidenziare che l’applicazione, al caso di specie, del d.m. n. 55 del 2014 supera il rilievo del ricorrente circa la mancata distinzione della liquidazione per diritti e onorari, ritenendo il ricorrente che il giudizio di primo grado (concluso) nel 2011 potesse essere regolato dal d.m. n. 127 del 2004 (v. pag. 10 del ricorso), anziché dal d.m. n. 55 del 2014, che regola, invece, la liquidazione di entrambi i gradi di giudizio nel caso di specie (v. Cass., n. 19989 del 2021cit.). Trattandosi di criteri diversi da quelli previsti dal d.m. n. 127 del 2004e incentrati su compensi riferibili a ciascuna singola fase (entro un limite minimo e un limite massimo predeterminat o ) , l’indicazione degli importi liquidati deve essere, comunque, tale da consentire alle parti l’individuazione dei criteri seguiti dal giudice nella liquidazione di ciascuna fase. L’enucleazione di tali criteri - che impone, in ogni caso, l’indicazione basilare del valore dell’affare (secondo la terminologia usata dall’art. 4 d.m. n. 55 del 2014) - sarà più o meno sintetica , a seconda che il giudice intenda seguire i valori minimi, medi o massimi (precisando quali siano quelli presi in considerazione in relazione alla singola liquidazione)o proceda, sulla base di quanto previsto ne l l’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, a una diversa quantificazione dei compensi (v. Cass., 05/05/2022, n. 14198: «In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n.55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre lamotivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.») 5. In conseguenza della fondatezza del primo motivo di ricorso, devono essere ritenuti assorbiti il secondo e il terzo motivo. 6. Il ricorso deve essere, quindi, accolto, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve esserecassata, rinviando alla Corte d’appello di Roma, che in diversa composizione provvederà anche alla quantificazione delle spese del presente giudizio. P.Q