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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 10029/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ru-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 10 2 O 2.1

1. Con ordinanza emessa in data /2_novembre 2020; la Corte di appello di - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di cinque distinte decisioni irrevocabili proposta da D'[OSCURATO:PERSONA].

In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte, peraltro oggetto - le prime quattro - di un precedente provvedimento di rigetto, emesso dalla medesima Corte in data 11 maggio 2018.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione.

Si censura la assoluta mancanza grafica di motivazione e si ribadisce la sussistenza degli elementi oggettivi atti a sostenere l'identità del disegno criminoso, tra i quali la perfetta omogeneità delle condotte -reati, uniformi per natura, posti in essere in adesione al programma dell'associazione mafiosa denominata sacra corona unita - e la contiguità spazio-temporale tra le stesse (fino al 2010).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero il ricorrente omette di confrontarsi con la ratio decidendi primaria, rappresentata dal precedente diniego di analoga domanda (per quattro reati su cinque) e dalla manifesta assenza di collegamento funzionale tra l'ulteriore episodio delittuoso e quelli già valutati.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ru-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 10 2 O 2.1 1. Con ordinanza emessa in data /2_novembre 2020; la Corte di appello di - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di cinque distinte decisioni irrevocabili proposta da D'[OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte, peraltro oggetto - le prime quattro - di un precedente provvedimento di rigetto, emesso dalla medesima Corte in data 11 maggio 2018. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione. Si censura la assoluta mancanza grafica di motivazione e si ribadisce la sussistenza degli elementi oggettivi atti a sostenere l'identità del disegno criminoso, tra i quali la perfetta omogeneità delle condotte -reati, uniformi per natura, posti in essere in adesione al programma dell'associazione mafiosa denominata sacra corona unita - e la contiguità spazio-temporale tra le stesse (fino al 2010). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero il ricorrente omette di confrontarsi con la ratio decidendi primaria, rappresentata dal precedente diniego di analoga domanda (per quattro reati su cinque) e dalla manifesta assenza di collegamento funzionale tra l'ulteriore episodio delittuoso e quelli già valutati. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 10029/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris