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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10689/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza del Tribunale di Pavia in data 14 novembre 2018, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia; ovvero la rinnessione alle Sezioni Unite; (1/ [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del giorno 15 ottobre 2020 (dep. il giorno 28 ottobre 2020), la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia in data 14 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Pavia aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] STOICULESCU per il delitto di furto aggravato perché commesso con destrezza (art. 624 e 625 n. 4 cod. pe.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici di legge.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicate negli artt. 159, 178 e 179 cod. proc. pen., allegando l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che sia stata tardivamente sollevata l'eccezione di nullità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti dell'imputato, la quale invece integra una nullità assoluta ed è stata eccepita tempestiva mente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. A sostegno della prospettata violazione di norme processuali poste a pena di nullità, il difensore ha così ricostruito le cadenze procedimentali: - il primo atto notificato all'imputato è stato l'avviso di conclusione delle indagini; la notifica di esso è stata preceduta da un verbale di vane ricerche (in data 23 maggio 2016) e da un decreto di irreperibilità (emesso il 14 giugno 2016) ed è dunque stata eseguita presso il difensore d'ufficio; - sulla scorta dello stesso decreto di irreperibilità è stato notificato presso il difensore d'ufficio anche il decreto di citazione diretta a giudizio; - dunque, all'udienza dei 1° marzo del 2017 il Giudice ha disposto la rinnovazione della citazione a mani proprie dell'imputato; - all'udienza del 19 aprile del 2017, in ragione della notifica a mani proprie della citazione disposta alla precedente udienza, è stata dichiarata l'assenza dell'imputato, sono state formulate le richieste istruttorie ed è stato rinviato il procedimento all'udienza del 14 febbraio del 2018; - a quest'ultima udienza è comparso il difensore di fiducia, che ha depositato nomina, ha eccepito la nullità del decreto di irreperibilità e della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e di ogni atto successivo ma tale eccezione è stata rigettata perché ritenuta sanata dalla predetta notifica a mani proprie; - l'eccezione è stata reiterata anche in sede di conclusioni innanzi al Giudice di primo grado (all'udienza del 14 novembre del 2018) e dedotta come motivo di appello, ma è stata rigettata dalla Corte territoriale, perché ritenuta tardiva; - tuttavia, la nullità del decreto di irreperibilità deve qualificarsi assoluta ed è stata dunque eccepita tempestivamente; la eccepita nullità dell'avviso di conclusione delle indagini è una nullità a regime intermedio e, quindi, anch'essa è stata sollevata tempestivamente, ragion per cui in maniera erronea la Corte territoriale avrebbe rigettato in parte qua il gravame.

1.1. Deve, anzitutto, puntualizzarsi che l'erronea emissione del decreto di irreperibilità dell'imputato potrebbe determinare non la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, che non è atto consecutivo che dipende dal decreto di irreperibilità, il quale è invece funzionale alla notificazione dello stesso avviso (cfr. art. 185, comma 1, cod. proc. pen.), bensì - per l'appunto - la nullità della notifica di esso presso il difensore di ufficio, cui conseguirebbe la nullità derivata degli atti successivi e, anzitutto, del decreto di citazione diretta a giudizio.

Ciò posto, nel caso di specie è dirimente considerare che il ricorso ha dato conto del momento in cui è stato eccepito il vizio in discorso; tuttavia, nulla ha esposto sulle ragioni per cui il decreto di irreperibilità dovrebbe ritenersi nullo (riportando sul punto soltanto che, dopo una prima notifica infruttuosa, sono state disposte ed eseguite nuove ricerche in data 23 maggio 2016); ragion per cui esso deve ritenersi generico (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01).

Né può dubitarsi della rituale notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato, che lo stesso difensore ha rappresentato essere stata ricevuta a mani proprie a seguito della rinnovazione di essa disposta dal Giudice del dibattimento.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza del Tribunale di Pavia in data 14 novembre 2018, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia; ovvero la rinnessione alle Sezioni Unite; (1/ [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del giorno 15 ottobre 2020 (dep. il giorno 28 ottobre 2020), la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia in data 14 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Pavia aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] STOICULESCU per il delitto di furto aggravato perché commesso con destrezza (art. 624 e 625 n. 4 cod. pe.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici di legge. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicate negli artt. 159, 178 e 179 cod. proc. pen., allegando l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che sia stata tardivamente sollevata l'eccezione di nullità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti dell'imputato, la quale invece integra una nullità assoluta ed è stata eccepita tempestiva mente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. A sostegno della prospettata violazione di norme processuali poste a pena di nullità, il difensore ha così ricostruito le cadenze procedimentali: - il primo atto notificato all'imputato è stato l'avviso di conclusione delle indagini; la notifica di esso è stata preceduta da un verbale di vane ricerche (in data 23 maggio 2016) e da un decreto di irreperibilità (emesso il 14 giugno 2016) ed è dunque stata eseguita presso il difensore d'ufficio; - sulla scorta dello stesso decreto di irreperibilità è stato notificato presso il difensore d'ufficio anche il decreto di citazione diretta a giudizio; - dunque, all'udienza dei 1° marzo del 2017 il Giudice ha disposto la rinnovazione della citazione a mani proprie dell'imputato; - all'udienza del 19 aprile del 2017, in ragione della notifica a mani proprie della citazione disposta alla precedente udienza, è stata dichiarata l'assenza dell'imputato, sono state formulate le richieste istruttorie ed è stato rinviato il procedimento all'udienza del 14 febbraio del 2018; - a quest'ultima udienza è comparso il difensore di fiducia, che ha depositato nomina, ha eccepito la nullità del decreto di irreperibilità e della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e di ogni atto successivo ma tale eccezione è stata rigettata perché ritenuta sanata dalla predetta notifica a mani proprie; - l'eccezione è stata reiterata anche in sede di conclusioni innanzi al Giudice di primo grado (all'udienza del 14 novembre del 2018) e dedotta come motivo di appello, ma è stata rigettata dalla Corte territoriale, perché ritenuta tardiva; - tuttavia, la nullità del decreto di irreperibilità deve qualificarsi assoluta ed è stata dunque eccepita tempestivamente; la eccepita nullità dell'avviso di conclusione delle indagini è una nullità a regime intermedio e, quindi, anch'essa è stata sollevata tempestivamente, ragion per cui in maniera erronea la Corte territoriale avrebbe rigettato in parte qua il gravame. 1.1. Deve, anzitutto, puntualizzarsi che l'erronea emissione del decreto di irreperibilità dell'imputato potrebbe determinare non la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, che non è atto consecutivo che dipende dal decreto di irreperibilità, il quale è invece funzionale alla notificazione dello stesso avviso (cfr. art. 185, comma 1, cod. proc. pen.), bensì - per l'appunto - la nullità della notifica di esso presso il difensore di ufficio, cui conseguirebbe la nullità derivata degli atti successivi e, anzitutto, del decreto di citazione diretta a giudizio. Ciò posto, nel caso di specie è dirimente considerare che il ricorso ha dato conto del momento in cui è stato eccepito il vizio in discorso; tuttavia, nulla ha esposto sulle ragioni per cui il decreto di irreperibilità dovrebbe ritenersi nullo (riportando sul punto soltanto che, dopo una prima notifica infruttuosa, sono state disposte ed eseguite nuove ricerche in data 23 maggio 2016); ragion per cui esso deve ritenersi generico (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01). Né può dubitarsi della rituale notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato, che lo stesso difensore ha rappresentato essere stata ricevuta a mani proprie a seguito della rinnovazione di essa disposta dal Giudice del dibattimento. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07
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